Professioni sanitarie:
attribuzioni
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Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'ortottista-assistente di oftalmologia;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il seguente profilo: l'ortottista-assistente di oftalmologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oltalmologica.

2. L'ortottista-assistente di oftalmologia è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.

3. L'ortottista-assistente di oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: Costa

Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 355


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