Professioni
sanitarie: attribuzioni |
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Decreto ministeriale 26 settembre 1994, n.
745 IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" nel testo modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Adotta il seguente regolamento Art. 1. 1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico di laboratorio biomedico č l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attivitā di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. 2. Il tecnico sanitario di laboratorio
biomedico: 3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. Art. 2 1. Con decreto del Ministero della Sanitā č disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 3 1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 4 1. Con decreto del Ministro della Sanitā di concerto con il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivitā professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 1994 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: BIONDI |
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