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Decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanitā di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanitā, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento č stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico di laboratorio biomedico č l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attivitā di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilitā operative di appartenenza;
b) č responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria e alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attivitā in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art. 2

1. Con decreto del Ministero della Sanitā č disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3

1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro della Sanitā di concerto con il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivitā professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: Costa

Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanitā, foglio n. 361


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