DPR 14 marzo 1974, n.225


Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225

Titolo V
Mansioni dell'infermiere generico

6. L'infermiere coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attivitą e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

  1. assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;

  2. raccolta degli escreti;

  3. clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;

  4. bagni terapeutici e medicati, frizioni;

  5. medicazioni semplici e bendaggi;

  6. pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;

  7. rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;

  8. somministrazione dei medicinali prescritti;

  9. iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;

  10. sorveglianza di fleboclisi;

  11. respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche ei emergenza.

Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:

  1. a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalitą di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;

  2. a svolgere tutte le attivitą necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.


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