Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225
Titolo V
Mansioni dell'infermiere generico
6. L'infermiere coadiuva l'infermiere professionale
in tutte le sue attivitą e su prescrizione del medico provvede direttamente alle
seguenti operazioni:
-
assistenza completa al malato,
particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di
riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione
dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a
giudizio della direzione sanitaria;
-
raccolta degli escreti;
-
clisteri evacuanti, medicamentosi e
nutritivi, rettoclisi;
-
bagni terapeutici e medicati,
frizioni;
-
medicazioni semplici e bendaggi;
-
pulizia, preparazione ed eventuale
disinfezione del materiale sanitario;
-
rilevamento ed annotazione della
temperatura, del polso e del respiro;
-
somministrazione dei medicinali
prescritti;
-
iniezioni ipodermiche ed
intramuscolari;
-
sorveglianza di fleboclisi;
-
respirazione artificiale, massaggio
cardiaco esterno; manovre emostatiche ei emergenza.
Gli infermieri generici che operano
presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
-
a partecipare alle riunioni
periodiche di gruppo per finalitą di aggiornamento professionale e di
organizzazione del lavoro;
-
a svolgere tutte le attivitą
necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un
clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.
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