Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 17-08-2000
MINISTERO
DELLA SANITA' DECRETO 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e attestati
al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,
recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare
l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi egli attestati conseguiti in
base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivitā professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del
servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per
assicurare certezza alle situazioni ed uniformitā di comportamento, provvedere
alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in
base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma
universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanitā 14
settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
Sez. A - diploma universitario |
Sez. B - titoli
equipollenti |
Infermiere - Decreto
del Ministro della sanitā 14 settembre 1994, n. 739 |
Infermiere
professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n.
2330 |
|
Infermiere
professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10
marzo 1982 |
|
D.U. scienze
infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n.
341 |
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella
sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e
sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanitā Labate p. Il Ministro
dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni |