Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 17-08-2000
MINISTERO
DELLA SANITA' DECRETO 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e attestati
al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,
recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare
l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in
base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del
servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per
assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere
alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in
base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma
universitario di ortottista - assistente di oftalmologia di cui al decreto del
Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 743, indicato nella sezione A della
stessa tabella ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base.
Sez. A - diploma universitario |
Sez. B - titoli
equipollenti |
Ortottista -
assistente di oftalmologia - decreto del Ministro della sanità 14
settembre 1994, n. 743 |
Ortottista -
assistente di oftalmologia - decreto del Presidente della Repubblica n.
162 del 10 marzo 1982 |
Ortottista -
assistente di oftalmologia - legge 11 novembre 1990, n.
341 |
Art. 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella
sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
ortottista - assistente di oftalmologia indicato nella sezione A della stessa
tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla
posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo
nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate p. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni |