Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22-08-2000
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27
luglio 2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma
universitario di ostetrica/o, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,
recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare
l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in
base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del
servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per
assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere
alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in
base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma
universitario di ostetrica/o di cui al decreto del Ministro della sanita' 14
settembre 1994, n. 740, indicato nalla sezione A della stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'acesso alla formazione
post-base.
Tabella
Sez. A - diploma universitario |
Sez. B - titoli
equipollenti |
Ostetrica/o - decreto
del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740 |
Ostetrica - legge 25
marzo 1937, n. 921; legge 23 dicembre 1957, n. 1252; legge 11 novembre
1990, n. 341 |
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella
sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
ostetrica/o indicato nella sezione A delle stessa tabella, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e
sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica Guerzoni |