Professioni sanitarie:
equipollenze
Torna indietro


Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22-08-2000

MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di podologo di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 666, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella

Sez. A Diploma universitario

Sez. B Titoli equipollenti

Podologo - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666

Podologo - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, con esclusione dei corsi di riqualificazione

 

Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30

 

Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex legge regionale della regione Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10.

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di podologo indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate

p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni


Scrivici a frosinone@uilfpl.it

Realizzazione a cura della C.S.P. UIL di Frosinone

Per qualsiasi problema contattate il webmaster