Professioni
sanitarie: equipollenze |
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Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22-08-2000MINISTERO DELLA
SANITA'
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Sez. A Diploma universitario |
Sez. B Titoli equipollenti |
Podologo - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666 |
Podologo - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, con esclusione dei corsi di riqualificazione |
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Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30 |
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Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex legge regionale della regione Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10. |
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di podologo indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni
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