Professioni
sanitarie: equipollenze |
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Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22-08-2000MINISTERO DELLA SANITA'
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Sez. A Diploma universitario |
Sez. B Titoli equipollenti |
Tecnico audiometrista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667 |
Tecnico audiometrista - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30 |
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Corsi regionali triennali di formazione specifica decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30 |
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Tecnico di audiometria - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 |
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Tecnico di audiometria e ortofonia decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 |
Art. 2.
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico audiometrista indicato nella sezione A della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quiquennio. La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.
3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al ministero della sanita' - dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale -, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.
4. L'opzione e' comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.
Tabella 2
Sez. A Diploma universitario |
Sez. B Titoli equipollenti |
Tecnico audiometrista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667 |
Tecnico audiometria e di protesizzazione acustica - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. |
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Tecnico di audiometria e audioprotesi - legge 11 novembre 1990, n. 341. |
Art. 3.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico audiometrista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni
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