Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14-08-2000
MINISTERO
DELLA SANITA' DECRETO 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e di
attestati al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,
recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare
l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in
base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del
Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per
assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere
alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in
base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma
universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 luglio 1998, n.
316, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Sezione A - Diploma
universitario |
Sezione B - Titoli
equipollenti |
Tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Decreto
del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316 |
Tecnico di
angiocardiochirurgia perfusionista - Decreto del Ministro della
sanità 26 gennaio 1988, n. 30 |
Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria - Decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 |
|
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella
sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore
del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni
esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia'
instaurati dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica Guerzoni
|