Professioni sanitarie:
equipollenze
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Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17-08-2000

MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

 di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 745, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario

Sez. B - titoli equipollenti

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745

Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982

 

Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11 novembre 1990, n. 341

 

Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982

 

Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81

 

Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni


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