Professioni
sanitarie: equipollenze |
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Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14-08-2000MINISTERO
DELLA SANITA'
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Sezione A - Diploma universitario |
Sezione B - Titoli equipollenti |
Terapista occupazionale - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136 |
Terapista occupazionale - Decreto del Presidente della Repubblica n.162 del 10 marzo 1982 |
Art. 2.
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di terapista occupazionale indicato nella sezione A della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1 e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.
3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.
Tabella 2
Sezione A - Diploma universitario |
Sezione B - Titoli equipollenti |
Terapista occupazionale - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136 |
Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali |
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Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 3.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di terapista occupazionale indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni
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