ACCORDO QUADRO PER LA
DEFINIZIONE
DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA A
seguito del parere favorevole espresso in data 16 settembre 1998, dall'Organismo
di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del
d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98,
sul testo dell'Accordo Quadro per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza e dell'adeguamento al parere medesimo attuato in
data 22 ottobre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei conti
sull'attendibilitą dei costi quantificati per il medesimo Accordo Quadro e sulla
loro compatibilitą con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno
25 novembre 1998, alle ore 10.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(A.RA.N.): ACCORDO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE
DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA Articolo 1 Area di applicazione 1. Il
presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'art. 1, comma 2 e art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4
novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80. Articolo
2
Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti: - ministeri; II) Area comprendente i
dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali; 2. Nei contratti collettivi nazionali delle Aree di cui al comma 1, potrą valutarsi l'opportunitą di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori caratterizzati da differenze funzionali interne, con particolare riferimento al contratto dell'area I. Articolo 3
Disposizioni particolari 1. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi dell'art. 2, comma 1 -
area III e IV dalla data dell'inquadramento definitivo nelle agenzie stesse.
Sino a tale data continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di
provenienza. - la collocazione - nell'ambito dei rispettivi
comparti - delle specifiche tipologie professionali gią ricomprese nelle aree
della dirigenza, rispettivamente, del comparto Enti pubblici non economici ed
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione come realizzata nel CCNL
quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonchč le altre prerogative
sindacali, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3 ultimo periodo
del d.lgs. 29/1993. 4. Per il personale dirigenziale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanitą, le parti ravvisano l'opportunitą di realizzare omogeneitą di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nell'ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l'ARAN potrą assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualitą, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguitą degli stessi. Articolo 4
Norme finali 1. In relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi 59/1997 e
127/1997 nonchč del d.lgs 59/1998, le parti si danno atto che la definizione
delle aree dirigenziali ed i relativi accorpamenti di cui all'art. 2 sono da
considerare sperimentali. Le parti, in relazione a quanto sopra - tenuto conto
in particolare della costituzione per il secondo biennio 2000 - 2001 dell'area
della dirigenza scolastica, tre mesi prima dell'avvio della contrattazione, si
incontreranno al fine di verificare lo stato di avanzamento dei citati processi
di riforma e correlativamente la collocazione dell'area della dirigenza
scolastica, confermando il presente contratto o modificandolo in termini di
diverse aggregazioni delle aree dirigenziali. Articolo 5
Disapplicazioni 1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 dell'accordo del 19.7.1993 recepito nel DPCM 30 dicembre 1993, n. 593. |