Comparto: Accordi quadro |
Area:
Dirigenti
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Data:
25/11/1998
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Tipo: CCNQ
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Descrizione: CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle
autonome aree di contrattazione della dirigenza
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
QUADRO SULLA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI NELLE AUTONOME AREE
DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA
A
seguito del parere favorevole espresso in data 16 settembre 1998 dall'Organismo
di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del
d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98,
sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alla ripartizione
dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree della dirigenza nonché
della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 25 novembre1998 alle ore 10
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni sindacali per la
sottoscrizione del relativo contratto. Prima
della sottoscrizione le parti prendono atto, in relazione all'art. 3, comma 1
del contratto medesimo che - tra la sigla dell'ipotesi di accordo avvenuta il 29
luglio 1998 e la data odierna - sono intervenuti i seguenti cambiamenti nei
soggetti sindacali riconosciuti rappresentativi nelle
aree:
1. AREA I In tale area - comparto Ministeri - si è costituita la
federazione Assomed - Sivemp, aderente alla COSMED, che pur raggiungendo la
richiesta percentuale di rappresentatività del 4% nell'area I non ha titolo ad
alcun distacco.
2. AREA
III In tale area, afferente alla dirigenza
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativa del comparto
Sanità, la Federazione Nazionale CGIL - UIL, si è sciolta. Nell'area rimangono
separatamente le organizzazioni sindacali della dirigenza di entrambe le sigle
con la denominazione sottoindicata, ciascuna aderente alla confederazione di
riferimento. I distacchi risultano così ripartiti: UIL Sanità n. 1 CGIL FP Sanità
n.5 Alle relative confederazioni spetta un
distacco ciascuna. Inoltre le organizzazioni
sindacali SINAFO ed AUPI aderiscono alla confederazione
CONFEDIR.
3. AREA
IV In tale area, afferente alla dirigenza medico - veterinaria del comparto
Sanità, la Federazione FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP si è sciolta.
Nell'area sono costituite al suo posto le seguenti organizzazioni sindacali
della dirigenza: - CGIL medici, aderente alla
confederazione CGIL - Federazione UIL FNAM,
FIALS-NUOVA ASCOTI, CUMI-AMFUP, aderente alla confederazione
UIL
La federazione UMSPED (AAROI-AIPAC) ha
aggregato al suo interno la sigla sindacale SNR, assumendo la denominazione
UMSPED (AAROI-AIPAC - SNR).
Alle predette
organizzazioni spettano i seguenti distacchi: - CGIL medici n. 3 ; confederazione CGIL n. 1; - Federazione UIL FNAM, FIALS-NUOVA ASCOTI, CUMI-AMFUP n. 2;
confederazione UIL nessun distacco;
La
federazione UMSPED (AAROI-AIPAC - SNR) n. 6 distacchi. Poichè per effetto dei sopracitati cambiamenti vanno
modificate anche le tabelle allegato nn. 5 e 6, le parti rinviano ad un accordo
contestuale le complessive integrazioni e correzioni derivanti dal presente
contratto.
Al termine le parti
sottoscrivono l'allegato contratto collettivo quadro.
Per l'ARAN, il prof. Carlo Dell'Aringa quale Presidente del
Comitato Direttivo Per le seguenti Confederazioni sindacali : CISL CGIL UIL CONFSAL CISAL CONFEDIR _____________________________________ CIDA COSMED (ammessa con riserva)
CONTRATTO COLLETTIVO
QUADRO SULLA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI NELLE AUTONOME AREE
DELLA DIRIGENZAART.
1Campo di applicazione ed
obiettivi
1. Con il presente
contratto le parti, preso atto della stipulazione del contratto riguardante la
definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza avvenuta il 25
novembre 1998, danno attuazione alla clausola di cui all'art.19
comma 6 del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998
applicabile anche a tutti i dirigenti sindacali delle predette
aree.
2. Con il presente contratto ed a
decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti , pertanto, ripartiscono,
nell'ambito delle autonome aree dirigenziali, le seguenti prerogative ai sensi
degli artt.
6, 11
e 20
del relativo CCNL quadro stipulato il 7 agosto 1998: - n.124 distacchi (cfr. Tab.1
del CCNL quadro sopracitato) ; - n.20
permessi cumulati sotto forma di distacchi ; -
n.42.084 ore di permessi sindacali per le riunioni degli organismi direttivi
;
3. Gli artt.8,
comma 2 e 9 del
CCNL quadro sulle prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 è
applicabile ai dirigenti a decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto.
1.
Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art.44, comma 1 lettera g) del
D.Lgs.80\1998, la ripartizione dei complessivi n.144 distacchi di cui all'art. 1
comma 2, primo e secondo alinea, è effettuata in via transattiva secondo le
tabelle dal n.1 al n.5 . 2. I distacchi
spettanti alle organizzazioni sindacali di categoria nell'area I sono tra di
esse ripartite all'interno delle varie aree aggregate che la compongono al fine
di consentire l'esatta individuazione dei soggetti sindacali cui attribuire le
predette prerogative in sede locale.
ART.3Clausola di
salvaguardia
1. Eventuali
cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali
riconosciute rappresentative, che intervengano prima della stipulazione del
presente contratto, comporteranno la modifica a cura dell'ARAN delle tabelle
allegate al presente contratto.
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