Comparto: Accordi quadro Area: Dirigenti Data: 25/11/1998
Tipo: CCNQ Descrizione: CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI NELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA

A seguito del parere favorevole espresso in data 16 settembre 1998 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree della dirigenza nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 25 novembre1998 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni sindacali per la sottoscrizione del relativo contratto.
Prima della sottoscrizione le parti prendono atto, in relazione all'art. 3, comma 1 del contratto medesimo che - tra la sigla dell'ipotesi di accordo avvenuta il 29 luglio 1998 e la data odierna - sono intervenuti i seguenti cambiamenti nei soggetti sindacali riconosciuti rappresentativi nelle aree:

1. AREA I
In tale area - comparto Ministeri - si è costituita la federazione Assomed - Sivemp, aderente alla COSMED, che pur raggiungendo la richiesta percentuale di rappresentatività del 4% nell'area I non ha titolo ad alcun distacco.

2. AREA III
In tale area, afferente alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativa del comparto Sanità, la Federazione Nazionale CGIL - UIL, si è sciolta. Nell'area rimangono separatamente le organizzazioni sindacali della dirigenza di entrambe le sigle con la denominazione sottoindicata, ciascuna aderente alla confederazione di riferimento. I distacchi risultano così ripartiti:
UIL Sanità n. 1
CGIL FP Sanità n.5
Alle relative confederazioni spetta un distacco ciascuna.
Inoltre le organizzazioni sindacali SINAFO ed AUPI aderiscono alla confederazione CONFEDIR.

3. AREA IV
In tale area, afferente alla dirigenza medico - veterinaria del comparto Sanità, la Federazione FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP si è sciolta. Nell'area sono costituite al suo posto le seguenti organizzazioni sindacali della dirigenza:
- CGIL medici, aderente alla confederazione CGIL
- Federazione UIL FNAM, FIALS-NUOVA ASCOTI, CUMI-AMFUP, aderente alla confederazione UIL

La federazione UMSPED (AAROI-AIPAC) ha aggregato al suo interno la sigla sindacale SNR, assumendo la denominazione UMSPED (AAROI-AIPAC - SNR).

Alle predette organizzazioni spettano i seguenti distacchi:
- CGIL medici n. 3 ; confederazione CGIL n. 1;
- Federazione UIL FNAM, FIALS-NUOVA ASCOTI, CUMI-AMFUP n. 2; confederazione UIL nessun distacco;

La federazione UMSPED (AAROI-AIPAC - SNR) n. 6 distacchi.
Poichè per effetto dei sopracitati cambiamenti vanno modificate anche le tabelle allegato nn. 5 e 6, le parti rinviano ad un accordo contestuale le complessive integrazioni e correzioni derivanti dal presente contratto.

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo quadro.

Per l'ARAN, il prof. Carlo Dell'Aringa quale Presidente del Comitato Direttivo
Per le seguenti Confederazioni sindacali :
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR _____________________________________
CIDA
COSMED
(ammessa con riserva)


CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO SULLA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI NELLE AUTONOME AREE DELLA DIRIGENZA

ART. 1
Campo di applicazione ed obiettivi


1. Con il presente contratto le parti, preso atto della stipulazione del contratto riguardante la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza avvenuta il 25 novembre 1998, danno attuazione alla clausola di cui all'art.19 comma 6 del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 applicabile anche a tutti i dirigenti sindacali delle predette aree.

2. Con il presente contratto ed a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti , pertanto, ripartiscono, nell'ambito delle autonome aree dirigenziali, le seguenti prerogative ai sensi degli artt. 6, 11 e 20 del relativo CCNL quadro stipulato il 7 agosto 1998:
- n.124 distacchi (cfr. Tab.1 del CCNL quadro sopracitato) ;
- n.20 permessi cumulati sotto forma di distacchi ;
- n.42.084 ore di permessi sindacali per le riunioni degli organismi direttivi ;

3. Gli artt.8, comma 2 e 9 del CCNL quadro sulle prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 è applicabile ai dirigenti a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.

ART .2
Ripartizione


1. Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art.44, comma 1 lettera g) del D.Lgs.80\1998, la ripartizione dei complessivi n.144 distacchi di cui all'art. 1 comma 2, primo e secondo alinea, è effettuata in via transattiva secondo le tabelle dal n.1 al n.5 .
2. I distacchi spettanti alle organizzazioni sindacali di categoria nell'area I sono tra di esse ripartite all'interno delle varie aree aggregate che la compongono al fine di consentire l'esatta individuazione dei soggetti sindacali cui attribuire le predette prerogative in sede locale.

ART.3
Clausola di salvaguardia


1. Eventuali cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative, che intervengano prima della stipulazione del presente contratto, comporteranno la modifica a cura dell'ARAN delle tabelle allegate al presente contratto.