Comparto: Accordi quadro |
Area:
Dirigenti
|
Data:
27/02/2001
|
Tipo: CCNQ
|
Descrizione: CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle
Organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel
biennio 2000 - 2001 |
CONTRATTO COLLETTIVO
QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE
DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 2000 - 2001
A seguito del parere favorevole
espresso in data 18 gennaio 2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di
settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL per la ripartizione dei
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree
dirigenziali nel biennio 2000-2001, nonché della certificazione della Corte dei
Conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilità dei costi quantificati per il
medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio, il giorno 27 febbraio 2001 alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro
tra:
l'ARAN nella persona del Presidente f.f. Avv. Guido Fantoni
.........................................
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL………….......firmato……… CGIL………………firmato……… UIL…………...……firmato……… CIDA………………firmato………
CONFEDIR….......non..firmato...…
COSMED……….…firmato………
Al termine della
riunione le parti, ad eccezione della…CONFEDIR...,
dopo aver dato corso alla correzione
dell' errore materiale relativo all'art.2
comma 3 nel quale vanno eliminate le parole
"salvo quanto previsto dal comma 4", prendono atto in relazione all'art. 6,
comma 6 dell'accordo medesimo della esatta denominazione delle seguenti
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative con conseguente modifica
della dizione nelle relative tavole:
l'organizzazione CGIL nell'area I – comparti Ministeri e Aziende- e nelle
aree II e III è CGIL FP; l'organizzazione CISL
nell'area I – comparti Ministeri e Enti Pubblici non economici – e nell'area II
è CISL FPS, nell'area I – comparto Aziende è CISL Aziende, nell'area I –
comparto Università è CISL Università, nell'area III è CISL FPS-COSIADI
; l'organizzazione UIL nell'area I – comparto
Ministeri è UIL PA, nell'area I – comparto Aziende è UIL Aziende, nelle aree II
e III è UIL FPL, nell'area IV è "FEDERAZIONE MEDICI" aderente alla
UIL; l'organizzazione ASSOMED – SIVEMP
nell'area I – comparto Ministeri è FEDERAZIONE ASSOMED – SIVEMP; l'organizzazione CIDA nell'area I – comparto Aziende è
CIDA/FENDEP AZIENDE;
le parti prendono
altresì atto in relazione all'art. 6, comma 5 dell'accordo medesimo che il
Tribunale di Roma con ordinanza del 28 novembre 2000 ha rigettato il ricorso
presentato dalla organizzazione sindacale CSA aderente alla CISAL nella
dirigenza area II. Deve, pertanto, considerarsi sciolta negativamente la riserva
intervenuta nel citato art. 6, comma 5, con l'esclusione del CSA dalle tavole di
riferimento (Tavole n. 3 e n. 9). Vengono di conseguenza redistribuite tra le
organizzazioni sindacali rappresentative le 93 ore di permessi ad essa assegnate
con riserva, con conseguente modifica delle tavole 3 e 9. Relativamente al
citato art. 6, comma 5 le parti prendono atto che continua ad essere ammessa con
riserva solo la organizzazione sindacale ANPO nell'area IV della dirigenza
medico veterinaria;
hanno sottoscritto
l'allegato Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e
permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali
nel biennio 2000-2001.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE
DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 2000 - 2001
ART. 1 Campo di
applicazione
1. Il presente
contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come
modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997,
n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle
Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso
decreto, n. 29, ricomprese nelle aree di contrattazione
collettiva.
2. Con il presente contratto
le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività
di cui all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei
distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 25 novembre 1998, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998.
3. Nel presente contratto la dizione " aree di contrattazione
collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "aree". Il decreto
legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai
decreti legislativi citati al comma 1 è indicato come "d.lgs 29/1993".Il testo
unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio
1998.
4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
modalità di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. Il CCNQ del 25
novembre 1998, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato come CCNQ
del 25 novembre 1998.
5. . Sono
considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa
nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000
– 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nel testo
del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali
rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse
le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono.
Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme
le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse
aderenti.
6. Con il termine
"amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche
comunque denominate.
DISTACCHI, PERMESSI ED
ASPETTATIVE SINDACALI
ART.
2 Ripartizione del contingente dei
distacchi
1. Il contingente dei
distacchi sindacali, per la durata del presente contratto, è pari a n. 124 e
costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti le aree dalle
associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito
nell'ambito di ciascuna area secondo la tabella allegato n. 1.
2. Sono confermati i criteri circa le
modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al
comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Per il secondo biennio economico di contrattazione
2000 - 2001 sono rappresentative nelle aree dirigenziali ai sensi dell' art. 1,
comma 5 le organizzazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n. 5, che
avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido
per il quadriennio 2002 – 2005 – primo biennio economico 2002 – 2003.
ART. 3 Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi
previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998
sulle prerogative sindacali.
2. In attesa che la rappresentanza sindacale dei
dirigenti delle aree negoziali venga disciplinata, in coerenza con la natura
delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei
luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite
espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art.
1, comma 5.
3. I permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione, pari a 90 minuti per dirigente in servizio, al netto dei cumuli
previsti dall'art. 4, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari
a n. 67 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio. Tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono
utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori
ruolo.
4. Nel comparto scuola, in attuazione del CCNQ del 9
agosto 2000 di modifica della definizione delle aree di contrattazione, con l'
istituzione dell' area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per
garantire n. 10 distacchi nella citata area.
5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali sono ripartiti
nella sede decentrata tra quelle rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.
A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto
1998, in attesa degli accordi del comma 2, la ripartizione del contingente dei
permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni
sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi rimanendo i
periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9.
ART. 4 Cumuli
1. Le
associazioni sindacali con il presente contratto,
concordano di cumulare i permessi sindacali
loro spettanti sino ad un massimo di n. 23 minuti per dirigente in servizio, per
tutte le aree della dirigenza pari a n. 35 distacchi.
2. I n. 10 distacchi previsti per l'area della dirigenza
scolastica dall'art. 3 comma 4 saranno attivati con l'individuazione dei
soggetti rappresentativi e ripartiti con apposito accordo da stipularsi entro il
mese di novembre 2000 al fine di non creare disservizio agli istituti scolastici
. . 3. Il
contingente dei permessi cumulati del comma 1 è ripartito, in via transattiva,
tra tutte le associazioni sindacali rappresentative oltre al contingente
complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 per un totale
complessivo di n. 159 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle
tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nella tabella n. 6 sono indicati i distacchi
cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano
a disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5 Permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari
1. Sono confermati i
permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ
del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutte le
aree, in ragione di anno, è costituito da n. 56.346 ore, di cui n. 14.265
riservate alle confederazioni - tenuto conto delle annotazioni della tabella n.
7 - e n. 42081 alle organizzazioni di categoria rappresentative nelle aree di
cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 8 al
n. 11.
3. Sono confermate le modalità di
utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 6 Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il biennio 2000 - 2001.
2. Le tabelle di ripartizione dei
distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 3, 4 e 5 avranno valore sino
ad un nuovo accordo conseguente all' accertamento della rappresentatività delle
associazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 – 2003 (relativo al
quadriennio di contrattazione 2002 – 2005) nel cui contesto le parti
confermeranno l'entità dei permessi cumulati dell'art. 3 o procederanno alla
loro riduzione.
3. In caso di cambiamento
dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti
della rappresentatività ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi
di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti
soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio
economico.
4. In tale ipotesi i
contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente
sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni
temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa
nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate quali rappresentative e
risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a
quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di
appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di
permesso non spettanti .
5. Le parti
prendono atto che nell'area II della dirigenza delle regioni-autonomie locali e
nell'area IV della dirigenza medico veterinaria, nell'ordine, le organizzazioni
sindacali CSA, aderente alla CISAL e l'ANPO sono ammesse con riserva, in attesa
dell'esito del giudizio pendente di cui si terrà conto all'atto della
stipulazione finale del presente accordo con la eventuale correzione qualora
essi non siano favorevoli alle organizzazioni interessate nelle tavole nn. 3, 5,
9 e 11.
6. Eventuali cambiamenti delle
organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto
derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in
considerazione ai fini della denominazione purché intervenuti prima della
stipulazione definitiva del presente contratto.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in
vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dai CCNQ del 25
novembre 1998 e del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per le tabelle
completamente sostituite da quelle del presente contratto.
TAVOLA 1 - DISTACCHI TAVOLA
RIASSUNTIVA |
Aziende di
Stato |
3 |
Enti Pubblici non
Economici |
11 |
Ministeri |
9 |
Ricerca |
3 |
Scuola |
0 |
Università |
2 |
Regioni - Autonomie
Locali |
12 |
Servizio Sanitario
nazionale |
84 |
|
totale
complessivo |
124 |
TAVOLA 2 - DISTACCHI AREA
I |
MINISTERI |
|
organizzazioni
sindacali rappresentative |
numero
distacchi |
|
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil
fp |
1 |
|
Cgil |
0 |
Cisl
fps |
1 |
|
Cisl |
0 |
Uil
pa |
1 |
|
Uil |
0 |
Confsal/
Unsa |
2 |
|
Confsal |
0 |
Cida/ Unadis
ministeri |
1 |
|
Cida |
0 |
Dirstat
|
3 |
|
Confedir |
1 |
Fed.Assomed -
Sivemp |
0 |
|
Cosmed |
0 |
|
totale |
9 |
|
|
1 |
ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
|
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil fp |
1 |
|
Cgil |
0 |
Cisl fps |
4 |
|
Cisl |
1 |
Uil pa |
1 |
|
Uil |
0 |
Cida/Fendep |
3 |
|
Cida |
1 |
Dirp |
1 |
|
Confedir |
0 |
|
totale |
10 |
|
|
2 |
|
AZIENDE |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
|
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil fp |
0 |
|
Cgil |
0 |
Cisl aziende |
1 |
|
Cisl |
0 |
Uil aziende |
0 |
|
Uil |
0 |
Cida/Fendep aziende |
0 |
|
Cida |
0 |
Dirstat |
2 |
|
Confedir |
0 |
|
totale |
3 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
UNIVERSITA' |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
|
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil snur |
1 |
|
Cgil |
0 |
Cisl università |
0 |
|
Cisl |
1 |
Uil pa |
0 |
|
Uil |
0 |
Confsal/Snals
univ/Cisapuni |
0 |
|
Confsal |
0 |
Cida/Fendep
università |
1 |
|
Cida |
0 |
|
totale |
2 |
|
|
1 |
RICERCA |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
|
confederazioni* |
numero
distacchi |
Cgil snur |
1 |
|
Cgil |
0 |
Cisl ricerca |
1 |
|
Cisl |
0 |
Uil pa |
0 |
|
Uil |
0 |
Dirstat |
0 |
|
Confedir |
0 |
Uniri (anpri/epr-cida ricerca) |
0 |
|
Cida |
0 |
|
totale |
2 |
|
|
0 |
|
* n. 1 distacco
confederale è stato utilizzato, in via temporanea, come i distacchi
cumulati a disposizione delle
confederazioni |
TAVOLA 3 - DISTACCHI AREA
II |
|
|
|
|
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
|
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil fp |
3 |
|
Cgil |
0 |
Cisl fps |
3 |
|
Cisl |
0 |
Uil fpl |
1 |
|
Uil |
0 |
Cida/enti locali |
0 |
|
Cida |
0 |
Direr-Direl |
4 |
|
Confedir |
1 |
|
totale |
11 |
|
|
1 |
TAVOLA 4 - DISTACCHI AREA
III |
|
|
|
|
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
|
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil fp |
5 |
|
Cgil |
1 |
Cisl fps - Cosiadi |
5 |
|
Cisl |
1 |
Uil fpl |
2 |
|
Uil |
1 |
Cida/Sidirss |
3 |
|
Cida |
1 |
Sinafo |
4 |
|
Confedir |
1 |
Aupi |
9 |
|
Confedir |
1 |
Snabi sds |
12 |
|
- |
- |
|
totale |
40 |
|
|
6 |
TAVOLA 5 - DISTACCHI AREA
IV |
|
|
|
|
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
|
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil medici |
3 |
|
Cgil |
1 |
Fed Cisl medici
Cosime |
4 |
|
Cisl |
1 |
"Federazione
medici" aderente alla
Uil |
5 |
|
Uil |
1 |
Civemp (sivemp-simet) |
5 |
|
- |
- |
Fesmed (acoi, anmco, aogoi, sumi, sedi, femepa,
anmdo) |
5 |
|
- |
- |
Umsped (aaroi, aipac,snr) |
8 |
|
- |
- |
Cimo Asmd |
9 |
|
- |
- |
Anaao Assomed |
10 |
|
Cosmed |
2 |
Anpo* |
3 |
|
- |
- |
|
totale |
52 |
|
|
5 |
* Anpo ammessa con riserva |
|
|
|
|
TAVOLA 6 - RESIDUI DEI
DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE
CONFEDERAZIONI |
|
|
distacchi |
CGIL |
|
3 |
CIDA |
|
0 |
CISL |
|
3 |
CONFEDIR |
|
1 |
COSMED |
|
7 |
UIL |
|
0 |
|
totale |
|
14 |
TAVOLA 7 - PERMESSI
AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI |
Cgil * |
|
Cisl * |
|
Uil * |
|
Cida |
4755 |
Confedir |
4755 |
Cosmed |
4755 |
|
14265 |
|
* Le n. 4755 ore dei
permessi aggiuntivi di spettanza delle confederazioni Cgil - Cisl - Uil
sono riportate nel CCNQ per la ripartizione dei distacchi nei comparti
relativo al biennio 2000-2001 in quanto complessivamente assegnate per i
comparti e per le aree
dirigenziali |
TAVOLA 8 - AREA
I |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
|
|
Cgil |
1096 |
Cisl |
3987 |
Uil |
1143 |
Cida |
3530 |
Confedir |
4245 |
Confsal |
1578 |
Fed. Assomed -
Sivemp |
313 |
|
totale |
15892 |
TAVOLA 9 - AREA
II |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
|
|
Cgil fp |
1196 |
Cisl fps |
1224 |
Uil fpl |
330 |
Cida/enti locali |
98 |
Direr-Direl |
1285 |
|
totale |
4133 |
TAVOLA 10 - AREA
III |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
|
|
Cgil fp |
1295 |
Cisl fps - Cosiadi |
1221 |
Uil fpl |
424 |
Cida/Sidirss |
713 |
Sinafo |
975 |
Aupi |
2216 |
Snabi sds |
2910 |
|
totale |
9754 |
TAVOLA 11 - AREA
IV |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
|
|
Cgil medici |
911 |
Fed Cisl medici
Cosime |
903 |
"Federazione medici" aderente
alla Uil |
1201 |
Civemp (sivemp-simet) |
1140 |
Fesmed (acoi, anmco, aogoi, sumi, sedi, femepa,
anmdo) |
966 |
Umsped (aaroi, aipac,snr) |
1600 |
Cimo Asmd |
1775 |
Anaao Assomed |
3211 |
Anpo* |
595 |
|
totale |
12302 |
*Anpo ammessa con riserva |
|
|