Comparto: Accordi quadro |
Area:
Personale dei livelli
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Data:
07/08/1998
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Tipo: CCNQ
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Descrizione: Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale
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ACCORDO COLLETTIVO
QUADROPER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIEPER
IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIE PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALEART.1OBIETTIVI E
FINALITA'
1. Le parti con il
presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli
organismi di rappresentanza sindacale unitaria del
personale.
2. A tal fine il presente
accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di
costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il
regolamento elettorale.
3. La dizione
"amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove
possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1
sarà sostituita dal termine "amministrazioni" . Le "sedi o strutture
periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come
livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con
la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali
ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993"
sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli
articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli
modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31
marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato
nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è
riferita al nuovo testo.
5. Le
rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come
RSU.
6. Il regolamento di cui alla
seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali stipulato
il........, nel testo è indicato come "CCNL quadro del..........)
PARTE
PRIMAMODALITA' DI
COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ART. 2AMBITO ED
INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1.
Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano
formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di
rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15
dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture
periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse
associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi
nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle
associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per
l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in
associazione con proprio statuto e aderenti al presente
accordo.
3. Nella prima applicazione del
presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti,
entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e
la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi
adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla
parte
seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto
nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata,
salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento
delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione
del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali
rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire
entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le
associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente
accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le
medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che
non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale
adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone
mera comunicazione per conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto
affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare
trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la
costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di
Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente
accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle
trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da
integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti
punti:
a) la costituzione o particolari forme
organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla
rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica
rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni
che occupino sino a 15 dipendenti;
b)
la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU
;
c) le modalità applicative per
garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista
una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali;
d)
l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della
quantità dei rappresentanti nonchè delle sedi ove eleggere le
RSU,
tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura
comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
1. Alla costituzione delle RSU
si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il
metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata
rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme
antidiscriminatorie .
1. Il numero dei
componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre
componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che
occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al
numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 200;
c) tre componenti
ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati
sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
1. Le RSU subentrano alle
RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro
dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti
l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del
d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali
la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del
d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto
collettivo
3. Nella contrattazione
collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati
dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i
seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti
;
b) diritto ai permessi non
retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del
.......;
c) diritto ad indire
l'assemblea dei lavoratori ;
d)
diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti
disposizioni.
ART.
6DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA'
SINDACALI E TUTELE
1. Le
associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei
distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi
retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle
medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a
decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui
distacchi e permessi stipulato il........
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto,
fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative
sindacali;
b) diritto ai permessi
retribuiti ;
c) diritto ai permessi
retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del
..........
d) diritto ai permessi non
retribuiti;
e) diritto ad indire,
singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di
lavoro.
f) diritto ai locali e di
affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART.
7DURATA E SOSTITUZIONE
NELL'INCARICO
1. I componenti
della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso
sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
3. Le dimissioni e conseguenti
sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al
50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di
procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
4. Le dimissioni devono
essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al
servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del
subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni
intercorse con le medesime.
1. Le decisioni
relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività
negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni
sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di
contratti collettivi nazionali di comparto.
1. La
carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in
organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti
politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle
rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di
situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente
della RSU.
1. Le associazioni
sindacali di cui all'art.
2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU,
rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19
della legge 300/1970.
2. Le associazioni
sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di
tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art.
2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei
permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e
prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al
presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro
prerogative.
1. In via transitoria,
le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino
all'insediamento dei nuovi organismi.
1. Entro dieci giorni dalla
stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni
dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di
queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni
etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle
elezioni.
2. Al fine di consentire una
corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento
della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché
per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac
simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in
modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza
dell'ARAN.
3. Le amministrazioni
pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2
entro cinque giorni dal ricevimento
via fax o altro mezzo telematico e
successivamente con nota scritta.
1. In caso di
sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo,
le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
PARTE
SECONDARegolamento per
laDisciplina dell'elezione della
RSU
ART.1 MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della
scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni
sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono
l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran
le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le
associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato
mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti
inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di
mandato.
2. I termini per la
presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono
fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la
presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici
abilitati alla ricezione delle liste.
3.
Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle
associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con
l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione
delle RSU di cui al comma 1.
ART.
2QUOZIENTE NECESSARIO PER LA
VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento
nonchè le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei
lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento
del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non
si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà
attivabile nei successivi 90 giorni.
ART.
3ELETTORATO ATTIVO E
PASSIVO
1. Hanno diritto a votare
tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli
provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di
comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare
i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste
di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sia tempo pieno che parziale.
ART.
4PRESENTAZIONE DELLE
LISTE
1. All'elezione della RSU
possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative
indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...che
abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente
accordo;
b) altre associazioni
sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo,
purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi
pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui
al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti
nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a
200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola
lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare
proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del
comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da
parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative
salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo
costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i
membri della commissione elettorale.
5.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo
divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione
elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il
lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della
competizione elettorale.
6. Il numero
dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero
dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le
firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile
della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I
presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle
stesse dai lavoratori
1. Al fine di
assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole
amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale
entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art.
1 del presente regolamento.
2. Per
la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma
1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente
dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi
candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate
successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti
composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma
2 designano un componente aggiuntivo.
ART.
6COMPITI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE
1. La commissione
elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine
cronologico:
- elezione del
presidente; - acquisizione dalla struttura
amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori; - ricevimento delle liste elettorali; - verifica delle liste e delle candidature presentate e
decisione circa l'ammissibilità delle stesse; - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e
candidature; - definizione dei seggi con
l'attribuzione dei relativi elettori; -
distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni
; - predisposizione degli elenchi degli
aventi diritto al voto per ciascun seggio; -
nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - organizzazione e gestione delle operazioni di
scrutinio; - raccolta dei dati elettorali
parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - compilazione dei verbali; - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e
alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli
eletti; - trasmissione dei verbali e degli
atti all' amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione
all'ARAN.
2. Le liste dei candidati
dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione
elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art.
1, almeno otto giorni prima della data fissata per le
elezioni.
1. E' in facoltà
dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio
elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata
non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle
votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle
operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e
quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al
servizio prestato
1. Nelle elezioni il voto è
segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta
persona.
1. La votazione ha
luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
3. Le schede
devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione
e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e
la regolarità del voto.
4. La scheda
deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal
Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta
tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
1. L'elettore
può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere
preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore
scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per
le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i
nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore
le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più
preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione
della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati
appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze
date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista
e nulli i voti di preferenza.
1. Il luogo della votazione sarà
stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione
interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio
del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle
sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere
stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti
anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di
norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art.
1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno
fissato per le votazioni.
ART.
12COMPOSIZIONE DEL SEGGIO
ELETTORALE
1. Il seggio è composto
dagli scrutatori di cui all'art.
7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui
sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d' ufficio alla
nomina di un secondo scrutatore
ART.
13ATTREZZATURA DEL SEGGIO
ELETTORALE
1. A cura della
Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad
una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della
stessa per l'inizio dello scrutinio.
2.
Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori
aventi diritto al voto presso di esso.
ART.
14RICONOSCIMENTO DEGLI
ELETTORI
1. Gli elettori, per
essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti
da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato
atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
ART.
15CERTIFICAZIONE DELLA
VOTAZIONE
1. Nell'elenco di cui
all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma
dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
1. Le operazioni di
scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle
operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le
amministrazioni con l'accordo dell'art.
1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto
anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della
votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui
sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma
2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i
verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida
della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e
l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il
verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art.
12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno
conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
1. Il numero dei seggi sarà
ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti.
2.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno
attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In
caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della
lista.
3. I seggi saranno attribuiti,
secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il
quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti
e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino
alla concorrenza dei seggi previsti.
ART.
18RICORSI ALLA COMMISSIONE
ELETTORALE
1. La Commissione
elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei
seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve
essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione
stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla
affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi
da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei
seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione
provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla
quale è pervenuta.
4. Copia del verbale
di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun
rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art.
6, comma 1, ultimo punto.
1.Contro le decisioni
della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito
comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è
composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle
associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario
dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore
dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il
Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
ART.
20COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del
verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente
del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura
della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari
all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2.
Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per
l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali
rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve
essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole
sigle che la compongono.
TABELLA N.
1 (art.2 comma 3)
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
UNITARIE DEL PERSONALE
Dal 18 al
20 novembre 1998 nei comparti : · Ministeri
· Enti Pubblici non
economici · Istituzioni ed Enti di ricerca e
sperimentazione · Aziende ed Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo.
Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti: · Regioni ed Autonomie Locali ·
Scuola · Università · Servizio Sanitario Nazionale
· Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il
giorno 26 novembre 1998.
· Le
amministrazioni avranno cura di assicurare la integrità delle urne sigillate
sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.
TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento)
ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250
DIPENDENTI
· Numero di firme necessarie
per la presentazione di liste ai sensi dell'art.4 Regolamento 2 % di 1250
25
· Validità delle elezioni ai
sensi dell'art.2 del Regolamento metà
più uno degli aventi diritto (1250 / 2 + 1)
626
· Calcolo dei seggi da assegnare ai
sensi dell'art.4 del
Dipendenti da 0 a
200 3 da 201 a 500 3 da 501 a 800 3 da 801 a
1100 3 da 1101 a 1250 3 TOTALE 15
·
Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio Numero votanti / seggi da assegnare 1250 / 15 QUORUM 83
· Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei
seggi
LISTA |
VOTI |
QUORUM |
SEGGI |
RESTI |
A |
450 |
83 |
5 |
35 |
B |
290 |
83 |
3 |
41 |
C |
380 |
83 |
4 |
48 |
D |
130 |
83 |
1 |
47 |
Essendo stati assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi
vengono assegnati alle liste che hanno riportato i maggiori
resti. La definitiva ripartizione dei seggi
è la seguente:
LISTA |
SEGGI |
TOTALE |
A |
5 |
5 |
B |
3 |
3 |
C |
4 + 1 |
5 |
D |
1 + 1 |
2 |
Amministrazione
.............................. Comparto .................... Data elezioni ...............
Indirizzo ..................................................
Comune .......................................
Provincia..................................Regione..............................
RISULTATI
Schede valide .............
Schede bianche .................... Schede nulle
.................
Totale schede
scrutinate ...........................
|
Lista 1 |
Lista 2 |
Lista 3 |
Lista 4 |
Lista 5 |
Lista
6 |
Nome O.S.
proponente |
|
|
|
|
|
|
Voti |
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE
SEGGI
Aventi
diritto........................................
Votanti......................................
Seggi da
ripartire.......................................
La Commissione
Elettorale
(Il Presidente) (Componente)
(Componente) (Componente) (Componente) (Componente) |