Comparto: Accordi quadro |
Area:
Personale dei livelli
|
Data:
09/08/2000
|
Tipo: CCNQ
|
Descrizione: CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle
Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 -
2001 |
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER
LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL
BIENNIO 2000 - 2001
A
seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dall'Organismo di
coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al
contratto collettivo quadro la ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 – 2001
nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto
2000 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno
9 agosto 2000, alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo
l'incontro tra:
L'ARAN
:
Nella persona dell'Avv. Guido
FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo
Dell'Aringa: Firmato
e le seguenti Confederazioni
sindacali:
CISL Firmato CGIL
Firmato UIL Firmato CONFSAL Firmato
CISAL
Firmato RDB CUB Non Firmato
Nel
corso della riunione – avvenuta alle ore 10,30 le parti suddette prendono atto
che: - ai sensi dell'art. 6, comma 6, la UIL
ha comunicato che le proprie organizzazioni di categoria già UIL – enti locali
ed UIL sanità, unificandosi hanno cambiato nei suddetti comparti la loro
denominazione in "UIL FLP" ; (ERRATA
CORRIGE: per errore
materiale è stato scritto UIL FLP anzichè UIL FPL. Leggasi UIL FPL.)
-
la tavola 9 va corretta in quanto la GILDA – UNAMS è una federazione e non una
confederazione ed i distacchi di pertinenza vanno riportati nella tavola 6, con
conseguente modifica dei totali delle due tavole;
- all'art. 6, comma 5 dopo le parole "lett. c)" vanno aggiunte le parole
"CCNQ 7 agosto 1998"
Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il contratto
collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 – 2001
nel testo che segue.
CONTRATTO
COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 -
2001
ART.
1 Campo di
applicazione
1. Il presente
contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai
decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre
1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo
1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di
contrattazione collettiva.
2. Con il
presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di
rappresentatività di cui all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova
ripartizione dei distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs.
80/1998.
3. Nel presente contratto la
dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è
semplificata in "comparti". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come
modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è
indicato come "d.lgs 29/1993".Il testo unificato di tale decreto è pubblicato
sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
4.
Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997
disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998
per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto
accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto
1998". Il
CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi , aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente –
ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto
1998.
5. Sono considerate rappresentative
le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art.
47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 – 2001 sono quelle risultanti
dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nel testo del presente contratto esse
vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". Alle
trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le
stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di
associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le
organizzazioni di categoria rappresentative ad esse
aderenti.
6. Con il termine
"amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche
comunque denominate.
Distacchi, permessi ed
aspettative sindacali
ART.
2 Ripartizione del contingente dei
distacchi
1. Il contingente dei
distacchi sindacali , per la durata del presente contratto, è pari a n. 2460 e
costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle
associazioni sindacali di cui all'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun
comparto secondo la tabella allegato n. 1.
2. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei
distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art.
6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 44,
comma 7 del d. lgs 80/1998, per garantire le minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno
dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di
rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già
intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, per il secondo biennio economico di
contrattazione - 2000 - 2001 sono rappresentative nei comparti ai sensi dell'
art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali indicate nelle tabelle dal n. 2 al
n. 8, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività
valido per il quadriennio 2002 – 2005 – primo biennio economico 2002 –
2003.
4. Nel comparto ministeri ove i dati
associativi ed elettorali delle organizzazioni sindacali non risultano tuttora
certificati si provvederà a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai
sensi della tabella allegato 1, con successivo accordo.
Art. 3 Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi
previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998
sulle prerogative sindacali.
2. I permessi
sindacali fruibili in ogni amministrazione di tutti i comparti escluso quello
della scuola, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, al netto dei cumuli
previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad
un valore pari a 77 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione
dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o
fuori ruolo.
3. I permessi di cui al comma
2 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente mentre alle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1 comma 5 competono
nella misura di n. 47 minuti per dipendente.
4. Nel comparto scuola e sino all' entrata in funzione delle RSU, i
permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto
dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) e c), sono in misura di n. 67
minuti per dipendente, calcolati con le modalità del comma 2. Con l'entrata in
funzione delle RSU essi divengono n. 37 minuti per dipendente e - dopo
l'applicazione del comma 5 - n. 36
5. Nel
comparto scuola, al momento della pratica attuazione dell'apposito accordo di
modifica sulla definizione delle aree di contrattazione, con il quale è stata
istituita l' area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per
garantire n. 10 distacchi nella citata istituenda area.
6. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 3 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse
organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto
1998.
ART.
4 Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza
delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente
contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti nel modo
seguente:
a) sino ad un massimo di 13
minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti esclusi i ministeri pari
a n. 337 distacchi b) sino ad un massimo di
13 minuti per dipendente in servizio per il comparto Ministeri, pari a n. 39
distacchi , accantonati in attesa dell'accordo dell'art. 2, comma
5. c) ulteriori n. 10 minuti pari ad altri n.
107 distacchi per il solo comparto scuola.
2. Il contingente dei permessi
cumulati del comma 1 lettere a) e c) ammonta a n. 444 distacchi ed è ripartito,
in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente
contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella
allegato n. 1 - pari , senza il comparto ministeri, a n. 2039 - per un totale
complessivo di n 2483 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle
tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nella tabella n. 9 sono indicati i distacchi
cumulati che dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano
a disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5 Permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari
1. Sono confermati i
permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ
del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non collocati in distacco o aspettativa,
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i
comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 419.162 ore, di cui n. 28.530
riservate alle confederazioni e n. 385.877 alle organizzazioni di categoria
rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base
delle tabelle allegate dal n. 10 al n. 18. N. 4755 ore di permesso, destinate
alle confederazioni sono accantonate in attesa dell'esito di giudizi
pendenti.
3. Il contingente destinato alle
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Ministeri ( ricompreso in
quello generale del comma 2) è pari a n. 37.600 ore di permesso, che saranno
ripartite con l'accordo di cui all'art. 2, comma 5.
4. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art.
11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 6Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il biennio 2000 - 2001.
2. Le tabelle di ripartizione dei
distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 avranno valore
sino ad un nuovo accordo conseguente all' accertamento della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 – 2003
(relativo al quadriennio di contrattazione 2002 – 2005) nel cui contesto le
parti confermeranno l'entità dei permessi cumulati dell'art. 3 o procederanno
alla loro riduzione.
3. In caso di
cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici
accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs.
29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in
capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data
di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun
biennio economico.
4. In tale ipotesi i
contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente
sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni
temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa
nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate come rappresentative
(tenuto conto per le confederazioni della nota alla tabella 10) e risultino
avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a quella
spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei
dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso non
spettanti.
5. Nel comparto scuola, in
prima applicazione del presente contratto, il termine del 30 giugno previsto
dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 è spostato al 31 luglio
2000. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi
all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del
30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può
essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare
alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria
rappresentative di cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione
interna delle stesse saranno presi in considerazione ai fini della denominazione
purchè intervenuti prima della stipulazione definitiva del presente
contratto.
7. Per tutto quanto non
previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7
agosto 1998 , come integrato dal quello del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per
le tabelle completamente sostituite da quelle del presente
contratto.
TAVOLA 1 - DISTACCHI TAVOLA RIASSUNTIVA |
|
Enti Pubblici non
Economici |
228 |
Regioni - Autonomie
Locali |
542 |
Aziende di
Stato |
25 |
Servizio Sanitario
nazionale |
380 |
Ricerca |
27 |
Scuola |
802 |
Università |
35 |
|
|
totale
parziale |
2039 |
|
|
Ministeri |
421 |
|
|
totale
complessivo |
2460 |
TAVOLA 2 - ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil fp |
50 |
Cgil |
4 |
Cisl fps |
79 |
Cisl |
9 |
Uil pa |
33 |
Uil |
3 |
C.s.a.di
Cisal/Fialp (cisal/fialp, usppi-cusp,
cisas/epne, confail, confill par.) |
38 |
Cisal |
4 |
Rdb pi |
19 |
Rdb Cub |
2 |
|
0 |
Asgb/Usas |
1 |
totale |
219 |
|
23 |
TAVOLA3 -
AZIENDE |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil aziende |
9 |
Cgil |
1 |
Cisl aziende |
9 |
Cisl |
1 |
Uil aziende |
4 |
Uil |
1 |
Rdb pi |
2 |
Rdb Cub |
0 |
C.s.a. (cisal v.f., snams/cisal, cisas az. aut.,
tecstat-fasil-usppi, confill, confail snala mon.-confsal) |
1 |
Cisal |
0 |
|
|
|
|
totale |
25 |
|
3 |
TAVOLA 4 - REGIONI -
AUTONOMIE LOCALI |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil - f.p. / enti locali
|
209 |
Cgil |
21 |
Cisl fps |
175 |
Cisl |
18 |
Uil fpl |
104 |
Uil |
9 |
C.s.a. (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas fisael,
confail/unsiau, confill ee.ll.-cusal,
usppi-cuspel-fasil-fadel) |
24 |
Cisal |
3 |
Diccap (snalcc-fenal-sulpm) |
27 |
Confsal |
3 |
|
|
Asgb/Usas |
1 |
totale |
539 |
|
55 |
TAVOLA 5 -
SANITA' |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil - f.p. / sanità
|
133 |
Cgil |
13 |
Cisl fps |
129 |
Cisl |
13 |
Uil fpl |
81 |
Uil |
7 |
Rsu: snatoss, adass, fase, fapas, sunas, soi |
30 |
Usae |
3 |
Fials |
20 |
Confsal |
2 |
|
|
Asgb/Usas |
1 |
totale |
393 |
|
39 |
TAVOLA 6 -
SCUOLA |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil scuola |
204 |
Cgil |
17 |
Cisl scuola |
320 |
Cisl |
31 |
Uil scuola |
98 |
Uil |
9 |
Confsal - Snals |
215 |
Confsal |
22 |
Fed. naz. Gilda /
Unams |
60 |
- |
0 |
|
|
Asgb/Usas |
1 |
totale |
897 |
|
80 |
TAVOLA 7 -
RICERCA |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil- snur |
9 |
Cgil |
1 |
Cisl - ricerca |
10 |
Cisl |
1 |
Uil - p.a. |
6 |
Uil |
0 |
Usi Rdb ricerca |
1 |
Rdb Cub |
0 |
Uniri (anpri/epr - cida ricerca) |
1 |
Cida |
0 |
|
|
|
|
totale |
27 |
|
2 |
TAVOLA 8 -
UNIVERSITA' |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
Cgil- snur |
19 |
Cgil |
1 |
Cisl - università |
12 |
Cisl |
2 |
Uil - p.a. |
6 |
Uil |
1 |
Fed. Confsal/Snals univ. -
Cisapuni |
4 |
Confsal |
1 |
C.s.a. di Cisal università
(cisal un., cisas un.,
confail-failel-unsiau, confill un.-cusal, tecstat usppi) |
1 |
Cisal |
0 |
|
|
|
|
totale |
42 |
|
5 |
TAVOLA 9 - RESIDUI DEI
DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE
CONFEDERAZIONI |
|
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL |
14 |
CISL |
53 |
UIL |
1 |
CIDA |
0 |
CISAL |
8 |
CONFSAL |
50 |
USAE |
6 |
RDB CUB |
2 |
|
|
totale |
134 |
TAVOLA 10 - PERMESSI
AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI * |
|
confederazioni |
ore
permessi |
CGIL |
4755 |
CISL |
4755 |
UIL |
4755 |
CISAL |
4755 |
CONFSAL |
4755 |
RDB CUB |
4755 |
|
|
totale |
28530 |
* La Confederazioni di
cui alla presente tabella sono quelle che, essendo presenti in due
comparti, partecipano anche alle trattative nazionali per gli accordi
intercompartimentali |
TAVOLA 11- ORGANIZZAZIONI
SINDACALI TAVOLA RIASSUNTIVA
DEI PERMESSI NEI COMPARTI |
|
Comparto |
ore
permessi |
Enti Pubblici non
Economici |
14147 |
Regioni - Autonomie
Locali |
97642 |
Aziende di
Stato |
8513 |
Servizio Sanitario
nazionale |
89503 |
Ricerca |
2802 |
Scuola |
128155 |
Università |
7515 |
|
|
totale
parziale |
348277 |
|
Ministeri |
37600 |
|
totale
complessivo |
385877 |
TAVOLA 12 - ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
Cgil fp |
2964 |
Cisl fps |
5047 |
Uil pa |
2200 |
C.s.a.di
Cisal/Fialp (cisal/fialp, usppi-cusp,
cisas/epne, confail, confill par.) |
2610 |
Rdb pi |
1326 |
|
totale |
14147 |
TAVOLA 13 -
AZIENDE |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
Cgil aziende |
3220 |
Cisl aziende |
3074 |
Uil aziende |
1238 |
Rdb pi |
598 |
C.s.a. (cisal v.f., snams/cisal, cisas az. aut.,
tecstat-fasil-usppi, confill, confail snala mon.-confsal) |
383 |
|
totale |
8513 |
TAVOLA 14 - REGIONI -
AUTONOMIE LOCALI |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
Cgil - f.p. / enti
locali |
38232 |
Cisl fps |
31668 |
Uil fpl |
17585 |
C.s.a. (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas fisael,
confail/unsiau, confill ee.ll.-cusal,
usppi-cuspel-fasil-fadel) |
4789 |
Diccap (snalcc-fenal-sulpm) |
5368 |
|
totale |
97642 |
TAVOLA 15 -
SANITA' |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
Cgil f.p. sanità |
30315 |
Cisl fps |
29646 |
Uil fpl |
17459 |
Rsu: snatoss, adass, fase, fapas, sunas, soi |
7867 |
Fials |
4216 |
|
totale |
89503 |
TAVOLA 16 -
SCUOLA |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
Cgil scuola |
26328 |
Cisl scuola |
47066 |
Uil scuola |
13001 |
Confsal - Snals |
33950 |
Fed. naz. Gilda /
Unams |
7810 |
|
totale |
128155 |
TAVOLA 17 -
RICERCA |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
Cgil - snur |
1037 |
Cisl - ricerca |
1003 |
Uil - p.a. |
513 |
Usi Rdb ricerca |
102 |
Uniri (anpri/epr - cida ricerca) |
147 |
|
totale |
2802 |
TAVOLA 18 -
UNIVERSITA' |
|
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
Cgil - snur |
2706 |
Cisl - università |
2457 |
Uil - p.a. |
1181 |
Fed. Confsal/Snals univ. -
Cisapuni |
921 |
C.s.a. di Cisal università
(cisal un., cisas un.,
confail-failel-unsiau, confill un.-cusal, tecstat usppi) |
250 |
|
totale |
7515 |
DICHIARAZIONE A VERBALE
CONFSAL
La CONFSAL, tenuto conto che
nel presente contratto il numero dei permessi e distacchi fruibili dalle OO.SS.
sono ripartiti secondo i criteri di cui al D.M. 5 maggio 1995 (in applicazione
del D.P.C.M. n. 770/1994) evidenzia il perpetuarsi di situazioni di assoluta
disomogeneità e disparità di trattamento tra i dipendenti dei diversi
comparti.
Infatti non è stato ridefinito
"il numero delle aspettative e dei permessi sindacali proporzionale al numero
dei dipendenti all'interno di ciascun comparto" come invece era raccomandato
dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5615/96/7.515 del
30 settembre 1996 che riprendeva l'ordine del giorno approvato nella seduta del
10 luglio 1996 del Senato della Repubblica.
Il riordino dei cumuli dei permessi non è stato differenziato tra i
diversi comparti onde pervenire alla richiesta omogeneizzazione, ma prevede
addirittura una ulteriore penalizzazione di alcuni comparti rispetto ad
altri.
Per tali ragioni la CONFSAL si
riserva ogni possibile azione a tutela degli interessi delle federazioni ad essa
aderenti.
Pertanto la sottoscrizione non
costituisce acquiescenza verso i profili di illegittimità del contenuto
dell'accordo stesso, che in pratica riproduce quello del 7 agosto 1998, oggetto
di impugnativa da parte della scrivente organizzazione.
Roma, 09.08.2000
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