Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Personale dei livelli
|
Data:
03/08/2004
|
Tipo:
CCNQ
|
Descrizione:
CCNQ
per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005
|
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
NEL BIENNIO 2004 - 2005
Il
giorno 3 agosto 2004, alle ore 15.30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le
Confederazioni sindacali nelle persone di :
per l'ARAN, su delega del Presidente:
Dott. Antonio Guida firmato
per le Confederazioni sindacali
CGIL |
firmato |
CISL |
firmato |
UIL |
firmato |
CISAL |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
CGU |
firmato |
RDB CUB |
non firmato |
USAE |
firmato |
All'inizio della riunione le parti prendono atto del seguente errore
materiale:
1) all'art. 5, comma 2 le
parole «tavole allegate dal n. 15 al n. 26» sono sostituite con le parole
«tavole allegate dal n. 14 al n. 26» errore già segnalato nella relazione
tecnica inviata alla Corte dei Conti;
Al
termine della riunione le parti, con la eccezione di RDB - CUB, sottoscrivono
l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti
nel biennio 2004 - 2005.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
NEL BIENNIO 2004 - 2005
CAPO I
ART.
1
Campo di
applicazione
1. Il presente
contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche
indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei
comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione
dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il
CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 18 dicembre 2002,
in attuazione degli artt. 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Nel presente contratto la
dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è
semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale
disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998
per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto
accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto
1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato
contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come
CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono
considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa
nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
come specificato nell'art. 2 comma 5. Nel testo del presente contratto esse
vengono indicate come "organizzazioni sindacali
rappresentative".
6. Alle trattative
nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le
organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine
di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le
organizzazioni di categoria rappresentative ad esse
aderenti.
7. Con il termine
"amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche
comunque denominate.
CAPO
II
Distacchi, permessi ed aspettative
sindacali
ART.
2
Ripartizione del contingente dei
distacchi
1. Il contingente dei
distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n.
2448.
Esso deriva dallo scorporo dal contingente storico di n. 2460 distacchi di
quelli – pari a n.12 – relativi ai professionisti degli Enti pubblici non
economici e ai ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca collocati in
apposite sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 7, comma 4
della legge 15 luglio 2002 n. 145. Tali distacchi saranno ripartiti nelle
relative aree dirigenziali.
2. Il
contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi
fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1,
commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è
ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a
n. 12.
4. Nei comparti Agenzie fiscali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente
contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai
comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 18
dicembre 2002. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni
sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita
la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le
Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i
distacchi di loro pertinenza.
Tale facoltà viene esercitata da ciascuna
organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate
per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le
modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al
comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione
che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle
Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per
le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla
confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7
agosto 1998.
6. Per il secondo biennio
economico di contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nei comparti, ai
sensi dell'art.1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal
n. 2 al n.12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della
rappresentatività valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio
economico 2006-2007.
ART. 3
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi
previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per
dipendente in servizio.
2. In ogni
comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30
minuti per dipendente.
3. Ai sensi del
CCNQ del 18 dicembre 2002 è confermato che:
a) in ogni amministrazione, escluse quelle del
comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle
organizzazioni sindacali rappresentative
– al netto dei cumuli previsti
dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2
–
sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in
servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche
quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
b) nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle
organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art.
4, comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma
2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità della
precedente lettera a).
4. I permessi di
spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle
amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate
nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 4
Cumuli
1.
Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto
dall'art. 3, le associazioni sindacali,
con il presente contratto, confermano i
cumuli dei permessi sindacali previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998
nella misura già attuata con l'art. 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002 e, per il
comparto Scuola, con le medesime modalità :
a) sino ad un massimo di 19 minuti per
dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti
per dipendente in servizio.
2. Il
contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta, nella
presente tornata, a n. 629 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra
tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al
contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1 - pari ad un
totale complessivo di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi è
indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono
indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di
categoria, residuano a disposizione delle rispettive
confederazioni.
ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari
1. Il contingente dei
permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ
del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, per
tutti i comparti, nelle medesime misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il contingente di cui al comma 1 è
ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative
sulla base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.
3. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del
CCNQ del 18 dicembre 2002.
ART. 6
Disposizioni particolari per il comparto
Scuola
1. Per l' applicazione del
presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime
l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la
seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali
con le esigenze organizzative legate all'avvio dell' anno scolastico 2004-2005.
A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno
comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le
proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti
attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla
della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;
2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro
spettanti rispetto al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai
fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e
definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente
contratto;
3) le cessazioni dei
distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole
organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove
questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle
attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2004,
senza interruzione dell'anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi
all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del
30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può
essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare
alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art.6
del CCNQ del 18 dicembre 2002.
ART. 7
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il biennio
contrattuale 2004-2005.
2. Le tavole di
ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5
entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto
ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio normativo
2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative – purché non comportino modifiche
associative dei soggetti individuati nelle tabelle – saranno presi in
considerazione sino alla stipulazione del presente
contratto.
4. Per tutto quanto non
previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7
agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, dell'art. 6 del CCNQ
del 9 agosto 2000 e dall'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione
per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente
contratto.
TAVOLA
1
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO
PRESENTI IN DUE COMPARTI,
SONO
AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI
PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI
COMPARTI |
CGIL |
CISL |
UIL |
CISAL |
CONFSAL |
CGU |
RDB
CUB |
USAE |
TAVOLA 2 - AGENZIE
FISCALI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL FPS |
5 |
CISL |
1 |
CGIL FP |
5 |
CGIL |
1 |
CONFSAL - UNSA |
3 |
CONFSAL |
|
UIL PA |
4 |
UIL |
|
FLP |
1 |
USAE |
|
RDB PI |
1 |
RDB CUB |
|
|
|
|
|
totale |
19 |
|
2 |
TAVOLA 3
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD
ORDINAMENTO AUTONOMO |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL AZIENDE |
9 |
CISL |
1 |
CGIL FP |
9 |
CGIL |
1 |
UIL PA |
4 |
UIL |
1 |
RDB PI |
2 |
RDB CUB |
|
|
|
|
|
totale |
24 |
|
3 |
TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL FPS |
77 |
CISL |
8 |
CGIL FP |
50 |
CGIL |
4 |
UIL PA |
34 |
UIL |
4 |
CSA DI CISAL / FIALP
(fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill
parastato) |
32 |
CISAL |
3 |
RDB PI |
19 |
RDB CUB |
5 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
212 |
|
25 |
TAVOLA 6
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL SNUR |
8 |
CGIL |
1 |
CISL FIR |
8 |
CISL |
1 |
UIL PA |
6 |
UIL |
|
USI - RDB /
RICERCA |
1 |
RDB CUB |
|
|
|
|
|
totale |
23 |
|
2 |
TAVOLA 7 -
MINISTERI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL FPS |
130 |
CISL |
12 |
CGIL FP |
91 |
CGIL |
10 |
UIL PA |
84 |
UIL |
8 |
CONFSAL - UNSA |
34 |
CONFSAL |
3 |
FLP |
24 |
USAE |
2 |
RDB PI |
15 |
RDB CUB |
5 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
378 |
|
41 |
TAVOLA 9 - REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL FP |
209 |
CGIL |
21 |
CISL FPS |
173 |
CISL |
18 |
UIL FPL |
104 |
UIL |
9 |
CSA(fiadel/cisal,fialp/cisal,
cisas-fisael, confail-unsiau, confill
eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel) |
32 |
CISAL |
3 |
DICCAP
(Snalcc-Fenal-Sulpm) |
25 |
CONFSAL |
2 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
543 |
|
54 |
TAVOLA 10 - SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL FP |
133 |
CGIL |
13 |
CISL FPS |
127 |
CISL |
13 |
UIL FPL |
82 |
UIL |
7 |
FSI |
39 |
USAE |
3 |
FIALS |
25 |
CONFSAL |
2 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
406 |
|
39 |
TAVOLA 11 -
SCUOLA |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL SCUOLA |
301 |
CGIL |
29 |
CISL SCUOLA |
285 |
CISL |
29 |
SNALS - CONFSAL |
214 |
CONFSAL |
22 |
UIL SCUOLA |
131 |
UIL |
10 |
FED. NAZ.
GILDA/UNAMS |
68 |
CGU |
9 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
999 |
|
100 |
TAVOLA 12 -
UNIVERSITA' |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL SNUR |
19 |
CGIL |
1 |
CISL UNIVERSITA' |
12 |
CISL |
2 |
UIL PA |
6 |
UIL |
1 |
FED NAZ CONFSAL SNALS
UNIV/CISAPUNI |
3 |
CONFSAL |
|
CSA DI CISAL
UNIVERSITA'
(cisal università,
cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat
usppi) |
1 |
CISAL |
|
|
|
|
|
totale |
41 |
|
4 |
TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI
CHE RESTANO A DISPOSIZIONE
DELLE CONFEDERAZIONI |
Confederazioni |
distacchi |
CGIL |
42 |
CISL |
38 |
UIL |
13 |
CISAL |
11 |
CONFSAL |
41 |
CGU |
7 |
RDB CUB |
6 |
Totale |
158 |
TAVOLA
14
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE
CONFEDERAZIONI |
Confederazioni |
ore
permessi |
CGIL |
4.323 |
CISL |
4.323 |
UIL |
4.323 |
CISAL |
4.323 |
CONFSAL |
4.323 |
CGU |
4.323 |
RDB CUB |
4.323 |
USAE |
4.323 |
Totale |
34.584 |
TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA
DEI PERMESSI NEI COMPARTI |
Comparto |
ore
permessi |
Agenzie
fiscali |
2.500 |
Amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo |
8.512 |
Enti Pubblici non
Economici |
14.147 |
Istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale |
800 |
Istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione |
2.802 |
Ministeri |
34.600 |
Presidenza del Consiglio dei
Ministri |
500 |
Regioni - Autonomie
Locali |
97.642 |
Servizio Sanitario
nazionale |
89.503 |
Scuola |
127.355 |
Università |
7.515 |
Totale |
385.876 |
TAVOLA 16 - AGENZIE
FISCALI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
650 |
CGIL FP |
590 |
CONFSAL - UNSA |
481 |
UIL PA |
447 |
FLP |
163 |
RDB PI |
169 |
Totale |
2.500 |
TAVOLA 17
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
AD ORDINAMENTO
AUTONOMO |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL AZIENDE |
3.375 |
CGIL FP |
2.717 |
UIL PA |
1.576 |
RDB PI |
844 |
Totale |
8.512 |
TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
4.995 |
CGIL FP |
3.024 |
CSA DI CISAL /
FIALP (fialp/cisal - usppi/cuspp -
cisas/epne - confail - confill parastato) |
2.272 |
UIL PA |
2.330 |
RDB PI |
1.526 |
Totale |
14.147 |
TAVOLA 19
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE
E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E
MUSICALE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
UNIONE ARTISTI
UNAMS |
366 |
CGIL SNUR AFAM |
221 |
CISL UNIVERSITA' |
101 |
UIL AFAM |
68 |
SNALS- CONFSAL |
44 |
Totale |
800 |
TAVOLA 20
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CGIL SNUR |
930 |
CISL FIR |
1.049 |
UIL PA |
646 |
USI - RDB /
RICERCA |
177 |
totale |
2.802 |
TAVOLA 21 -
MINISTERI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
10.703 |
CGIL FP |
8.715 |
UIL PA |
7.462 |
CONFSAL - UNSA |
3.932 |
FLP |
2.054 |
RDB PI |
1.734 |
totale |
34.600 |
TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
160 |
UIL PA |
75 |
RDB PI |
60 |
FLP |
57 |
CONFSAL - UNSA |
52 |
SNAPRECOM |
51 |
CGIL FP |
45 |
totale |
500 |
TAVOLA 23 - REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CGIL FP |
37.846 |
CISL FPS |
30.988 |
UIL FPL |
17.172 |
CSA
(fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael,
confail-unsiau,confill
eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel) |
6.438 |
DICCAP
(Snalcc-Fenal-Sulpm) |
5.198 |
totale |
97.642 |
TAVOLA 24 - SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CGIL FP |
29.278 |
CISL FPS |
28.808 |
UIL FPL |
16.837 |
FSI |
7.756 |
FIALS |
6.824 |
totale |
89.503 |
TAVOLA 25 -
SCUOLA |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CGIL SCUOLA |
37.642 |
CISL SCUOLA |
36.466 |
SNALS - CONFSAL |
27.304 |
UIL SCUOLA |
16.536 |
FED. NAZ.
GILDA/UNAMS |
9.407 |
totale |
127.355 |
TAVOLA 26 -
UNIVERSITA' |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CGIL SNUR |
2.655 |
CISL UNIVERSITA' |
2.615 |
UIL PA |
1.194 |
FED NAZ CONFSAL SNALS
UNIV/CISAPUNI |
765 |
CSA DI CISAL
UNIVERSITA'
(cisal università,
cisas università,
confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat
usppi) |
286 |
totale |
7.515 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Con riguardo agli artt. 2 e 3 le
parti concordano sulla facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in
corso d'anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi
sindacali retribuiti purché si verifichi la disponibilità nel contingente
assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con
riferimento al comparto Scuola la procedura prevista dall'art. 6 comma 1 per la
prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative
non retribuite.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Con riferimento alle Regioni a
statuto speciale di cui all'art. 2, comma 5, le parti concordano sulla necessità
di accertare l'attuale validità dell'art. 43, comma 13 del dlgs. 165 del 2001
relativamente all'assegnabilità di distacchi a confederazioni operanti in quel
territorio per garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche nei
comparti Scuola, Sanità e Regioni autonomie locali, in riferimento alla
legislazione sopravvenuta ove sia stata riconosciuta alle medesime una
competenza esclusiva in materia ed un proprio contingente su base regionale o
provinciale.
NOTA A
VERBALE
RdB Pubblico
Impiego
La RdB Pubblico
Impiego non sottoscrive la stipula del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e
permessi alle oo.ss. rappresentative nei comparti per il biennio 2004-05 e,
contestualmente, ritira la sigla all'ipotesi di accordo.
Le motivazioni di tale scelta sono legate non tanto alla
condivisione o meno del testo dell'accordo ma alle tabelle di ripartizione che
evidenziano, oltre che elementi di illogicità e contraddittorietà, alcune palesi
e/o apparenti contraddizioni emerse solo dopo una approfondita disamina del
quadro complessivo (distribuita peraltro solo pochi minuti prima della sigla
dell'ipotesi di accordo).
In sintesi ed emblematicamente:
nel decidere di distrarre 12 distacchi per il passaggio
dei professionisti e dei ricercatori dai comparti Ricerca e Enti Pubblici non
Economici all'area della dirigenza risultano esserne stati sottratti solo 7 ai
comparti interessati ed i restanti ad altri comparti;
- si è continuato a considerare un unico
comparto Ministeri anche le .Agenzie Fiscali e la Presidenza del Consiglio ed
effettuare la ripartizione sulla base della rappresentatività e della
diffusione territoriale del solo comparto Ministeri. Con l'effetto di
penalizzare chi, come la RdB P.I., ha una percentuale di rappresentatività più
alta negli altri due comparti;
- la
ripartizione di ulteriori distacchi resisi disponibili a causa della
diminuzione o perdita di rappresentatività da parte di alcune sigle sindacali
non ha premiato solo chi ha rafforzato la propria
rappresentatività.
La RdB Pubblico Impiego
contesta, inoltre, la preclusione della possibilità di un esame comparato della
distribuzione delle agibilità alle diverse sigle sindacali stante il monopolio
riservato solo in capo all'Aran della conoscenza dei dati relativi alla
rappresentatività di ciascuna sigla.
Roma, 3 agosto 2004
p/RdB
Pubblico Impiego (firmato)
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