Comparto: Accordi quadro |
Area:
Personale dei livelli
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Data:
09/08/2000
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Tipo: CCNQ
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Descrizione: CCNQ per la modifica del CCNQ del 2 giugno 1998 relativo alla
definizione dei comparti di contrattazione |
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA MODIFICA DEL CCNQ DEL 2
GIUGNO 1998 RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio
2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo
dell'accordo relativo al contratto collettivo quadro per la modifica del CCNQ
del 2 giugno 1998 relativo alla definizione dei comparti di
contrattazione nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3
agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,40, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo
l'incontro tra:
L'ARAN
:
Nella persona dell'Avv. Guido
FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo
Dell'Aringa: (Firmato)
e le seguenti
Confederazioni sindacali:
CISL
(Firmato) CGIL (Firmato) UIL (Firmato) CONFSAL
(Firmato) CISAL (Firmato) RDB CUB Non firmato
Al termine della riunione, avvenuta
alle ore 10,50, le parti suddette – preso atto che la riserva sulla ammissione
al negoziato della Confederazione USAE è stata sciolta negativamente -
sottoscrivono il presente contratto nel testo seguente:
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA MODIFICA DEL CCNQ DEL 2 GIUGNO 1998
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
Art. 1 Campo di
applicazione e finalità
1. Il
presente contratto ha la finalità di apportare alcune modifiche al Contratto
collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva
stipulato il 2 giugno 1998 per effetto dell'emanazione dei decreti legislativi
30 luglio 1999 nn. 300 e 303, con i conseguenti adeguamenti.
Art.
2 Modifica dei comparti di
contrattazione collettiva
1. Al
comma 1 dell'art. 2 del CCNQ del 2 giugno 1998 sono aggiunte le due seguenti
lettere:
I) Comparto del personale
dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; L) Comparto del personale dipendente dalla agenzia delle
entrate, delle dogane, del territorio e del
demanio, denominate "agenzie fiscali".
Art.
3 Comparto del personale
dipendente dai Ministeri
1. L'art.
3 del CCNQ del 2 giugno 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 3: Comparto del personale dipendente dai
Ministeri"
"1. Il comparto di
contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A),
comprende:
- il personale dipendente dai
Ministeri ( ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni)
eccetto il personale di cui agli artt. 4 e 5; - il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli
articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752."
Art.
4 Comparto del personale
dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Dopo l'art. 10 del CCNQ del 2 giugno 1998 è aggiunto il
seguente articolo 10 bis:
"Art. 10 bis: Comparto del personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
"1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera I), comprende il personale dipendente dalla presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi del dlgs. 30 luglio 1999, n. 303."
Art.
5 Comparto del personale
dipendente dalle Agenzie fiscali
1. Dopo l'art. 10 bis del CCNQ del 2 giugno 1998 è aggiunto il seguente
articolo 10 ter:
" Articolo 10 ter:
Comparto del personale delle Agenzie fiscali"
"1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera L), comprende. ai sensi dell'art. 57 del dlgs. 30 luglio 1999, n. 300,
il personale dipendente: - dall' agenzia
delle entrate; - dall'agenzia delle
dogane; - dall'agenzia del
territorio; - dall'agenzia del
demanio."
ART. 6 (Norma finale e
transitoria)
1. I comparti
di contrattazione di cui agli articoli 4 e 5 saranno operativi a partire dal
quadriennio 2002 – 2005. La verifica della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per il rinnovo
dei relativi contratti collettivi di lavoro, coinciderà con l'accertamento
generale da attuarsi ai sensi e con le modalità previste dall'art. 47 bis del
dlgs 29/1993. 2. Per quanto non modificato
dal presente contratto valgono le clausole del CCNQ del 2 giungo
1998. |