CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
QUADRO TRANSITORIO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E
PERMESSI SINDACALI
A seguito della registrazione in data 15 maggio 1997 da parte della Corte dei Conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1997, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto in oggetto, il giorno 26 maggio 1997, alle ore 15,30 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di: - Prof. Carlo Dell'Aringa Presidente ............................................ - Prof. Gian Candido De Martin Componente............................................. - Avv. Guido Fantoni Componente............................................ - Avv. Arturo Parisi Componente............................................ - Prof. Gianfranco Rebora Componente ...........................................
(Campo di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo quadro riguarda l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 in tutti i comparti e le separate aree di contrattazione della dirigenza previsti dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, N. 593, fatta eccezione per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale per la quale si procederà - sempre in via transitoria - con apposito contratto nel rispetto dei principi generali e comuni del presente accordo .
1. Le parti - prendendo atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta . 2. A tal fine le parti stabiliscono di fissare l'inizio del negoziato per il contratto collettivo definitivo, a partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo che, ai sensi del comma 1, definisca i criteri generali in tema di diritti sindacali nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative sindacali e delle relative modalità di utilizzo. 3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le parti convengono, altresì, sulla necessità di apportare alle vigenti disposizioni relative alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e permessi sindacali, previste dal D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, le modifiche indicate negli articoli del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.C.M. 770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo con l'amministrazione interessata sulla tipologia prescelta tra quelle sottoindicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione . 3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente fermo rimanendo l' intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2 per la parte economica si applica l'art. 7 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Il rinvio ai singoli contratti collettivi di comparto va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro dai citati contratti collettivi . 5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, in via eccezionale, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). In tal caso si applica il comma 4 prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene. La prestazione lavorativa di cui al presente comma può anche essere superiore al 50%. 6. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5. 7. I periodi di distacco senza prestazione lavorativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che per il diritto alle ferie ed il compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti conferma-to il distacco totale, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 8 comma 3 per la prosecuzione del distacco. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato. 2. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato. 3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale. 4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 5. In tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva dei dirigenti, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale ai sensi del D.P.C.M. 770/1994 e successivo D.M. del 5 maggio 1995, i permessi sindacali, giornalieri od orari di cui ai commi 1, 2 e 3, spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre. 6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. 7. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell' ambito dell' amministrazione. 8. Le pubbliche amministrazioni destinatarie del presente contratto assicurano i vari livelli di relazioni sindacali relativi alla contrattazione, agli incontri per l'esame ove richiesti dalle organizzazioni sindacali nelle materie previste dai vari CCNL ed alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
1. In applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 ai sensi dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in legge 365/1996, i dirigenti indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto a permessi - orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali. 2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30 legge 300/1970 - in attesa della determinazione della misura e delle modalità di fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino alla stipulazione del contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre 1997 - ai dirigenti ivi indicati per la partecipazione alle riunioni dei citati organismi sono concessi ulteriori permessi. 3. Il numero di permessi di cui al comma 2 non può comunque superare per ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale le ore indicate, rispettivamente, nelle tabelle allegato 1 e 2 del presente contratto. 4. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 3 alle proprie organizzazioni di categoria. 5. Da parte delle organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 3 fra comparto e rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree. 6. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7. 7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 770/1994 comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio. 8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva in attesa dell'esito del giudizio pendente , in caso di decisione sfavorevole dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore fruite ai sensi del presente articolo.Analogamente si procede in caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma 3.
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente. 2. I dipendenti di cui al comma 1 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell' ambito dell' amministrazione.
1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali. 2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, le parti concordano che -. salvo condizioni di miglior favore negli attuali contratti - nei sottonotati comparti il trattamento economico spettante sia il seguente: a) Ministeri: Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 29, comma 1, primo alinea lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dall'art. 34, comma 2, lett. a) del medesimo contratto. b) Aziende: Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c) del CCNL stipulato il 9 febbraio 1996, anche le seguenti indennità previste dai seguenti articoli del medesimo contratto: - artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di Stato, della Cassa depositi e prestiti e dell' AIMA: indennità aziendale; - art. 58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: indennità di rischio; c) Scuola: Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1, primo alinea lettere a) e b) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo, comma 1 secondo alinea- sul trattamento accessorio - alle lettere e) o f) o g) secondo le rispettive qualifiche , nonchè la progressione professionale di cui all'art. 27, comma 2 ultimo periodo del medesimo contratto. d) Università: Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 6 . e) Sanità: Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 40, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 1° settembre 1995, anche le indennità dell'art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove spettante; al personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis competono l' indennità di cui all'art. 49, comma 3 e quella del comma 4 ove spettante. f) Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione: Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 7 ottobre 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 4 . 3. Al dirigente sindacale in caso di distacco ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 5, è garantito: - il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; - i predetti periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico. 4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo. 5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
1. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità previste, rispettivamente nei primi tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994. 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi nominativi del personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi nell'anno precedente, in applicazione degli art. 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M. 770 . La comunicazione vale in tal caso anche come conferma annuale dei distacchi e delle aspettative già perfezionati e non modificati. Qualora non vi siano variazioni è sufficiente la mera comunicazione formale di conferma al Dipartimento della Funzione Pubblica degli elenchi citati per l'anno successivo. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono, peraltro, avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti. 3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dalle disposizioni richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. 4. Qualora la richiesta non possa aver seguito, l' eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 770/1994. 5. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del distacco. 6. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 179 del 2 maggio 1995, nell'ambito di esso ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa separata area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui all' art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 nonchè per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto. Nel comparto Sanità la compensazione delle singole confederazioni opera solo tra il comparto stesso e la separata area negoziale della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Quella tra organizzazioni sindacali della stessa sigla opera tra il comparto ed entrambe le aree. 7. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 25 gennaio 1996, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale n. 60. Per la violazione delle predette procedure si rinvia a quanto previsto in tema di responsabilità degli addetti dall'art. 6, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994.
1. Il presente contratto si applica nei confronti dei dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola con le seguenti specificazioni o integrazioni, di seguito indicate per ciascuno dei sottonotati articoli del presente contratto: A) Art. 3 : - nel caso di applicazione del comma 1 dell'art. 3, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico; - ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del comma 1 dell'art. 3. In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico; - in tutti i casi in cui possa ricorrere l' applicazione del comma 2 dell'art. 3, la tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate. - la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione dell'art. 3 comma 2 è quella prevista dall'ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time dalla citata ordinanza. B) Art. 4: - per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico. C) Art. 8: - con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 8, le richieste di distacco e di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o di aspettativa dei medesimi che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo il caso di sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita. - con riferimento al comma 3 dell'art. 8, la procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno. 2. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. 770/1994 per il comparto scuola è effettuata con le modalità e procedure ivi previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite del monte ore spettante a ciascuna organizzazione il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale affidandone la gestione ai rispettivi provveditorati per i relativi adempimenti successivi.
1. Il presentre contratto - salvo diversa clausola del contratto collettivo quadro di cui all'art. 2, comma 2, produrrà i propri effetti sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di comparto e delle separate aree della dirigenza relativi alla stagione contrattuale 1998 - 2001.
1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma tre e gli artt. 6, 8 e 9 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto e si applicano nei comparti e nelle separate aree di contrattazione della dirigenza di cui all'art.1, comma 1. 2. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti dell'art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dal DM. 5 maggio 1995, compensando le relative spese tra gli enti interessati. 3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza nel predetto Regolamento di norme sulla compensazione, sono risolti sulla base dell'art. 8, comma 6.
1. Dalla data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le sottoindicate disposizioni del D.P.C.M. 770/1994: a) in relazione all'art.
3: comma 8 dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770; 2. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto continuano ad avere efficacia il D.P.C.M. 770/1994 ed i successivi decreti del 5 maggio 1995 pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.179/1995.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione all'art. 11 le parti concordano sull'opportunità che nell'accordo quadro previsto dall'art. 2, comma 2 analoghe forme di compensazione potranno essere individuate per il comparto dell'Università in presenza dell'istituzione di fondi di solidarietà o altri istituti idonei a realizzare un'equa ripartizione delle spese stesse tra amministrazioni del medesimo comparto. Concordano, altresì, sull'opportunità di dare piena attuazione al disposto dell'art. 9 , comma 8 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 relativo alle modalità di ripartizione degli oneri finanziari relativi ai distacchi sindacali per il personale dipendente dalle Regioni .
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono sulla necessità di approfondire nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2 comma 2 che dovrà definire il sistema di tutte le prerogative sindacali specifiche forme di tutela dei dirigenti sindacali distaccati o in aspettativa in caso di loro rientro nelle amministrazioni di appartenenza qualora le stesse siano interessate da processi di mobilità conseguenti a ristrutturazioni che comportino chiusura di servizi o accorpamenti di amministrazioni, enti o istituti o trasferimenti di funzioni specie nell'ambito dell' ampio processo di riforma della legge 15 marzo 1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti concordano che - qualora il contratto dell'area della dirigenza medico veterinaria di cui all'art. 1 in corso di stipulazione - contenesse clausole di miglior favore rispetto alle previsioni del presente contratto si fara' luogo ad una corrispondente modifica delle normative stipulate con il presente contratto.
|