Comparto: Accordi quadro |
Area:
Tutto il personale
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Data:
27/01/1999
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Tipo:
CCNQ
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Descrizione:
CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
libertà e prerogative sindacali |
A seguito del parere favorevole espresso in data 18 dicembre
1998, dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art.
51, comma 3, del D. Lgs. 29/93 modificato ed integrato dal D. Lgs. 396/97 e dal
D. Lgs. 80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro integrativo e
correttivo del CCNQ del 7
agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, siglato in data 22
ottobre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei conti
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Contratto Collettivo
Nazionale Quadro e sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 27 gennaio 1999, alle ore 16.00, ha avuto luogo l'incontro
tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(A.Ra.N) Al termine della riunione le parti
sottoscrivono l'allegato contratto.
Per
l'ARAN il presidente prof. Carlo Dell'Aringa
__________________
ed i rappresentanti
delle Confederazioni sindacali:
CISL________________________________ CGIL________________________________ UIL__________________________________
CONFSAL____________________________ CISAL________________________________
CONFEDIR___________________________ CIDA________________________________ COSMED_____________________________ UGL_________________________________ RdB/CUB______________________________
ART.1 OGGETTO DEL CCNQ
1. Il presente contratto è stipulato in attuazione di quanto previsto nel
verbale di sottoscrizione del contratto
collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998
e per fornire chiarimenti sull'esatta applicazione di alcune disposizioni in
esso contenute ed apportare correzioni ad errori materiali riscontrati dopo la
sua stipulazione. Nel testo seguente il relativo contratto è citato con la
dizione "CCNQ del 7 agosto 1998".
ART.
2 CLAUSOLE DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
1. L'art.
5, commi 1 e 2 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali
stipulato il 7 agosto 1998, trova
applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni ed
indicati nella tabella n.10 del citato contratto. Essi possono essere attivati
dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali
(dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato)
in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali
di categoria non rappresentative aderenti alle medesime
confederazioni.
2. Ad integrazione
dell'art.
12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le
confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli
accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto possono
attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i
comparti.
3. I primi due periodi
dell'art.
14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto sono così sostituiti:
"Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati
dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla
relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel
loro ambito, ogni singola confederazione può modificare — in forma compensativa
tra comparto e relativa area — le quote di distacchi rispettivamente assegnati.
Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria
appartenenti alla stessa sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni
della medesima sigla confederale tra di loro".
4. Al fine di una corretta applicazione dell'art.
14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato dal comma
precedente, per la verifica del contingente dei distacchi di competenza delle
autonome aree della dirigenza con il quale è possibile effettuare la
compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua
stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle tabelle allegate al
contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi
sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato il 25
novembre 1998.
5. L'applicazione dei commi
1, 2 e 3 del presente articolo decorre dall' 8 agosto 1998, data di efficacia
del CCNQ del 7
agosto 1998.
ART.
3 CONFEDERAZIONI AMMESSE AI
CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO
1. Dopo
la stipulazione del CCNQ del 7
agosto 1998, le parti, prendono atto che dalle risultanze degli accertamenti
della rappresentatività, le confederazioni ammesse alle trattative degli accordi
collettivi quadro relativi al personale dei comparti, in quanto presenti in due
o più di essi ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato ed integrato dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n.
80, sono indicate nella tabella allegato 21 del presente
contratto.
ART.
4 CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONIE
RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI
1. In
conseguenza dei cambiamenti intervenuti nella composizione delle federazioni
sindacali indicate nel verbale di sottoscrizione del CCNQ del 7
agosto 1998 per effetto delle diverse scelte operate dalla associazione
sindacale UGL, nonché della verifica di errori materiali, le parti prendono atto
che:
a) l'esatta denominazione
dell'organizzazione sindacale "Coordinamento Sindacale Autonomo" (C.S.A.) nei
comparti sottoindicati è la seguente: Enti
pubblici non Economici (tab. 3 e 14): C.S.A.
di Cisal\Fialp (Cisal\Fialp,Usppi-Cuspp,Cisas\Epne,Confail, Confill par.)
; Sanità (tab. 6 e 17) : C.S.A. di Cisas
Sanità (Cisas Sanità, Cisal(Fls/Cisal,Cisal Sanità,Dirsan Cisal), Confill
Sanità-Cusal,Confail-Failel-Unsiau,Fenspro-Fasil-Usppi) ;
Università (tab. 9 e 20): C.S.A di Cisal Università (Cisal
Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confill Un.-Cusal,Tecstat Usppi)
; Aziende (tab. 4 e 16) : C.S.A. (Cisal V.F,
Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail,
Snala Mon. - Confsal, Ugl Aziende) ha assunto la denominazione C.S.A. (Cisal
V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill,
Confail, Snala Mon. - Confsal) ;
b) nel
comparto Ricerca (tab. 8) : vanno cancellate la sigla sindacale C.S.A (Cisal
ric., Usppi — Fenarp —Fasil, UGL ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la CISAL,
incluse tra le organizzazioni rappresentative per mero errore
materiale;
c) nel comparto Enti pubblici
non economici (tab. 3) :la federazione CONFSAL -UGL aderisce alla UGL e non alla
CONFSAL;
d) nel comparto Regioni -
Autonomie locali (tab. 5 e 15) : tra le sigle sindacali che fanno parte della
FNEL va inserita dopo la Consal - Fednadel, la sigla sindacale SAL ; l'esatta
denominazione di DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc, Sulpm) è DI.C.C.A.P.
Confsal (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal);
e) nel comparto Sanità (tab. 6 e 17) :la Federazione
"Fials-Confsal/Sanità-UGL Sanità" ha assunto la denominazione
"Fials-Confsal-Sanitá" che aderisce alla Confederazione
Confsal;
f) nei comparti Enti Pubblici non
Economici (tab. 3 e 14), Ricerca (tab. 8 e 18) e Università (tab. 9 e 20),
relativamente alle organizzazioni sindacali, la UIL va correttamente denominata
"UIL P.A." e non "UIL DEP" o " UIL FURG".
g) nei comparti Ministeri (tab. 2, ), Enti Pubblici non Economici (tab.
3), Aziende (tab. 4) e Ricerca (tab. 8), relativamente alle Confederazioni
sindacali, la sigla "RDB" va sostituita con la sigla RDB — CUB"; nelle tabelle
2, 3, 4, 13, 14 e 16, relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione
corretta è RDB Statali, RDB Parastato ed RDB Aziende senza la sigla
"CUB".
h) nell'art.
9, comma 5 le parole "determinata ai sensi dell'art. 6 comma 5" vanno
sostituite con le parole "determinato ai sensi dell'art. 8, comma
2".
i) nel comparto ricerca la
denominazione corretta della sigla UNIRI, all'interno della parentesi è . UNIRI
(Anpri /Epr - CIDA)
2. Le tabelle
allegate al CCNQ del 7
agosto 1998 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto del presente articolo, sono
sostituite da quelle allegate al presente contratto con la medesima numerazione
e decorrenza 8 agosto 1998.
1. Le norme sulla
rappresentatività previste dal d.lgs. 29/1993, come modificato ed integrato dai
d.lgs. 396/1997 ed 80/1998 trovano applicazione anche per l'ammissione alle
trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale e dei
dirigenti degli enti di cui all'art. 73 del citato decreto.
2. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali al fine suddetto e di competenza degli enti medesimi che ne comunicano
l'esito all'ARAN.
3. L'accordo collettivo
quadro per la costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale
stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti si applica anche ai
predetti enti. Le elezioni saranno indette
entro tre mesi dalla data di efficacia del presente
contratto.
4. Rimangono fermi in capo alle
associazioni sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi
dei commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed area
dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.
1. Le parti
concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto
collettivo quadro del 7 agosto 1998:
a) il comma 5 dell'art.
10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in
cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai
sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei
distacchi dall'art. 14".
b) l'art.
16 comma 1 lett. B) è integrato, alla fine del periodo, con la seguente
frase: "Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad
assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, comma 5, senza oneri
aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede
di contrattazione integrativa a livello di amministrazione".
2. I permessi di cui
all'art.
11 del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti
strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni
degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate
.
3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla
lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all'art.
10, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere
sommati ai periodi di distacco previsti dall'art.
7 comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part - time
previste dall'art.
7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria
delle predette prerogative nello stesso periodo non è
consentita. "Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle
flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, è
consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del
distacco part – time retribuito con l'aspettativa non
retribuita". (agg. CCNQ 18.12.2002)
4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto
nell'art.
8 del CCNQ del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per
dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell' ulteriore cumulo di
sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle organizzazioni sindacali di
categoria del comparto di usufruire degli ulteriori distacchi previsti dalla
tabella all. 22 al presente contratto. I predetti sei minuti sono defalcati dal
contingente spettante alle organizzazioni Sindacali di categoria, fermo
rimanendo quello delle RSU di cui all'art.
9 commi 2 e 3 del citato contratto. Pertanto, dal 1 gennnaio 1999 il monte
ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti per
dipendente. Dopo la stipulazione del contratto collettivo di comparto la quota
di permessi spettante alle predette organizzazioni ed alle RSU potrà pervenire
ad un definitivo riparto massimo di n. 60 minuti alle RSU e n. 15 minuti alle
medesime organizzazioni. Qualora le richieste
di distacco di cui al presente comma non possano essere attivate per il presente
anno scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la trasformazione
delle aspettative non retribuite - già in corso di fruizione- in distacchi
retribuiti nella misura massima prevista dalla tabella n. 22.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
L'ARAN e le
Confederazioni Sindacali si danno reciprocamente atto che i permessi ed i
distacchi previsti dall'apposito accordo aziendale ICE sono da considerarsi
aggiuntivi a quelli previsti dall'accordo quadro del 7 agosto e vanno pertanto a
sommarsi, a seguito della legge 68\1998, alle prerogative previste dal citato
accordo per il Comparto Enti Pubblici non Economici e continueranno ad essere
fruiti dalle organizzazioni cui attualmente spettano.
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