Comparto: Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e
veterinaria |
Data:
27/05/1997
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Tipo: CCNL
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Descrizione: CCNL transitorio - comparto Sanità area dirigenza medica e
veterinaria - sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi sindacali |
COMPARTO SANITA' CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE TRANSITORIO SULLE MODALITA' DI
UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI PER L'AREA DELLA
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
A
seguito della registrazione in data 15 maggio 1997 da parte della Corte dei
Conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile
1997, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo
concordato del contratto collettivo in oggetto, il giorno 27 maggio 1997 alle
ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa
(Presidente) - Prof. Gian Candido De Martin
(Componente) - Avv. Guido Fantoni
(Componente) - Avv. Arturo Parisi
(Componente) - Prof. Gianfranco Rebora
(Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED CIMO ANPO FED. CISL medici. -
COSIME FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS
med.-CUMI - AMFUP FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI
DIRIGENTI FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO) SIMET SIVEMP SNR UMSPED (AAROI - AIPAC) -
CIDA Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo transitorio sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del comparto Sanità per l'applicazione dell'art. 2 del D.L.
10.5.1996, n. 254, convertito in L. 11.7.1996 n. 365.
Contratto collettivo
nazionale transitorio sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi sindacali dell'area medico - veterinaria del Comparto
SanitàART.
1(Campo di
applicazione)
1. Il presente
contratto collettivo nazionale riguarda l'applicazione, in via transitoria,
dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996,
n. 365 nell' area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale prevista dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, N. 593, nel rispetto dei
principi generali e comuni di cui al contratto collettivo nazionale quadro
siglato il 26 marzo 1997.
1. Le parti -
prendendo atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996,
convertito in legge 365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa
essere compiutamente riveduta . 2. A tal fine
le parti stabiliscono di fissare l'inizio del negoziato per il contratto
collettivo definitivo, a partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di
pervenire ad un accordo che, ai sensi del comma 1 definisca i criteri generali
in tema di diritti sindacali nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative
sindacali e delle relative modalità di utilizzo.
3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le parti
convengono, altresì, sulla necessità di apportare alle vigenti disposizioni
relative alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e permessi
sindacali, previste dal D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, le modifiche indicate
negli articoli del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio
1970, n. 300.
ART. 3(Flessibilità in tema di distacchi sindacali)
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi
sindacali - sino al limite massimo del 50% possono essere fruiti dai dirigenti
sindacali di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994 anche frazionatamente
per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, in via eccezionale, previo accordo con
l'azienda o ente di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto anche
con articolazione della prestazione lavorativa ridotta in misura non inferiore
al 50% su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi
dell'anno in modo da rispettare - come media la durata del lavoro settimanale
prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale considerato, prendendo a
riferimento per la disciplina delle ferie - in via analogica - quanto previsto
dal contratto collettivo di lavoro del comparto della Sanità stipulato il 1
settembre 1995 per il part - time verticale. 3. Il rinvio al contratto di cui al comma 2 va ritenuto unicamente come
modalità di fruizione del distacco sindacale e non va inteso come estensione
alle qualifiche dirigenziali dell'area medico veterinaria del rapporto di lavoro
part - time. 4. Per il periodo in cui si
applicano nei loro confronti le flessibiIità previste dal comma 2, i dirigenti
sindacali non possono usufruire dei permessi sindacali previsti dagli artt. 4 e
5. 5. Nel caso di utilizzo della facoltà
prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato
in misura corrispondente fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi,
arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità
superiore. 6. I periodi di distacco senza
prestazione lavorativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato
nell'azienda o ente, salvo che ai fini del diritto alle ferie e del compimento
del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica. Ai
fini del periodo di prova qualora dopo la formale assunzione in servizio nei
confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il
distacco totale, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste
dall'art.
8, comma 3 per la prosecuzione del distacco. Il periodo di prova risulterà
sospeso per tutta la durata di esso.
ART. 4(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
retribuiti)
1. I rappresentanti
delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono
fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro
mandato. 2. I dirigenti sindacali che
ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie
organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994, non
collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali,
giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato. 3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono
fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a
convegni e congressi di natura sindacale. 4.
I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'amministrazione. 5. Nel limite del monte
ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, i permessi
sindacali, giornalieri od orari, spettanti ai dirigenti sindacali di cui ai
commi 1 e 2 possono essere cumulati per periodi anche frazionati non superiori a
dodici giorni a trimestre. 6. Nell'utilizzo
dei permessi deve comunque essere garantita la continuità dell'attività
lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza comunque denominata
ai sensi dell'art. 1, comma 7 del CCNL del 5 dicembre 1996. 7. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al
presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente di II
livello dell'unità operativa di appartenenza del dipendente in permesso
sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato
il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si
occupa della gestione del personale nell'ambito dell'azienda o
ente. 8. Le aziende ed enti destinatarie del
presente contratto assicurano i vari livelli di relazioni sindacali relativi
alla contrattazione, agli incontri per l'esame ove richiesti dalle
organizzazioni sindacali nelle materie previste dal CCNL del 5 dicembre 1996 ed
alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono - normalmente - al di
fuori dell'orario di servizio. Ove ciò non sia possibile sarà garantito - ai
sensi degli artt. 6 e 7 del CCNL del 5 dicembre 1996 l'espletamento del loro
mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
ART. 5( Permessi
per le riunioni di organismi direttivi statutari)
1. In applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 ai sensi
dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in legge 365/1996, i dirigenti
indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto a permessi - orari o giornalieri -
per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali. 2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30 legge 300/1970 in
attesa della determinazione della misura e delle modalità di fruizione dei
permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino alla stipulazione del
contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29
dicembre 1997, ai dirigenti ivi indicati per la partecipazione alle riunioni dei
citati organismi sono concessi ulteriori permessi. 3. Il numero di permessi di cui al comma 2 non può comunque superare per
ciascuna organizzazione sindacale le ore indicate nella tabella allegato 1 del
presente contratto. 4. Da parte delle
organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla sono ammesse
utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 3 fra
comparto e rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra aree dirigenziali
di diversi comparti . 5. In applicazione del
presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di
appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso di
fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e
7. 6. Ciascuna amministrazione, ai sensi
dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 770/1994 comunica i permessi fruiti dai
dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato
conteggio. 7. Le organizzazioni sindacali
ammesse alle trattative nazionali con riserva in attesa dell'esito del giudizio
pendente , in caso di decisione sfavorevole dovranno restituire alle
amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo
economico delle ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente si
procede in caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma
3.
ART. 6(Flessibilità in tema di permessi sindacali non
retribuiti)
1. I rappresentanti
delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono
fruire di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore
ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente. 2. I dipendenti di cui al comma 1 che intendano esercitare il
diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali. 3. L'effettiva utilizzazione dei
permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre
giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso
sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato
il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si
occupa della gestione del personale nell' ambito dell'azienda o
ente.
1. E'
confermato l'art. 70, comma 7 del contratto collettivo nazionale stipulato per
la presente area dirigenziale il 5 dicembre 1996, che ha disciplinato il
trattamento economico spettante ai dirigenti medici e veterinari nei casi di
distacco sindacale. 2. In caso di distacco
sindacale ai sensi dell'art.
3, comma 2, si specifica che: - è
garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera così come
previsto dall'art. 70 citato al comma 1 con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione . Il trattamento
legato alle particolari condizioni di lavoro ed alla retribuzione di risultato è
proporzionale alla prestazione lavorativa effettuata; - I periodi di distacco con prestazione lavorativa ridotta sono
equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell' azienda o ente
anche ai fini del trattamento pensionistico. 3. In caso di fruizione di permessi sindacali , la retribuzione di
risultato, spetta ai dirigenti sindacali in relazione alla partecipazione degli
stessi al raggiungimento dell'obiettivo assegnato verificato a
consuntivo. 4. Ai sensi e con le modalità
dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di
aspettativa sindacale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in
base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli
stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale
retribuito, ai sensi del comma 1.
ART. 8(Richiesta, revoca, conferma dei distacchi ed aspettative
sindacali)
1. Le richieste di
distacco o di aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità
previste, rispettivamente nei primi tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art.
4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994. 2. Entro il
31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano alle aziende
o enti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi nominativi del
personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2 del
D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi nell'anno precedente, in applicazione degli
art. 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M. 770 . La comunicazione vale
in tal caso anche come conferma annuale dei distacchi e delle aspettative già
perfezionati e non modificati. Qualora non vi siano variazioni è sufficiente la
mera comunicazione formale di conferma al Dipartimento della Funzione Pubblica
degli elenchi citati per l'anno successivo. Le organizzazioni sindacali possono,
peraltro, avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento,
comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione
pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti. 3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dalle disposizioni
richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative
sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da
parte delle organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in
distacco o aspettativa dei dirigenti interessati - dal giorno successivo alla
data di ricevimento della richiesta medesima. 4. Qualora la richiesta non possa avere seguito, l'eventuale assenza dal
servizio dei dirigenti è trasformata , a domanda, in aspettativa sindacale non
retribuita ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 770/1994. 5. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati
a ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U. n. 179 del 2 maggio 1995, nell'ambito di esso, ai sensi dell'art. 8,
comma 6 ultimo periodo del contratto collettivo quadro concordato il 26 marzo
1997, le organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla possono
modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa separata area di
contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente
assegnati. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia
all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli
adempimenti istruttori di cui all' art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 nonchè
per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 6, comma 2 dello stesso
decreto. 6. In tutti i casi di cessazione del
distacco o dell' aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'azienda o
ente di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di queste ultime
amministrazioni pretese relative ai rapporti inter-corsi con l' organizzazione
sindacale durante il periodo del distacco o dell'aspettativa. 7. La trasmissione delle schede compilate dalle aziende ed
enti per l'aggiornamento del repertorio delle organizzazioni sindacali operanti
nella presente area e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno
rispetto delle procedure previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento
della Funzione pubblica del 25 gennaio 1996, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale n. 60. Per la violazione delle
predette procedure si rinvia a quanto previsto in tema di responsabilità degli
addetti dall'art. 6, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994.
1. Il presente
contratto - salvo diversa clausola del contratto collettivo nazionale quadro di
cui all'art.
2, comma 2, produrrà i propri effetti sino all'entrata in vigore del
contratto collettivo dell' area della dirigenza medico - veterinaria relativo
alla stagione contrattuale 1998 - 2001.
ART. 10(Norme
finali e transitorie)
1. Le
flessibilità previste dagli artt.
3, 4,
5
compreso il comma 3 e dagli artt.
6 e 8 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del
presente contratto.
1. Dalla
data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le sottoindicate
disposizioni del D.P.C.M. 770/1994: a) in
relazione all'art.
3: comma 8 dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770; b) in relazione all'art.
4, comma 1 lett. B): commi 1, 2, 3, 4 , 5 e 6, dell' art. 3 del D.P.C.M. 25
ottobre 1994, n. 770; c) in relazione all'art.
6: comma 3, art. 4 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770; d) in relazione all'art.
7: comma 1 dell' art. 5 il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
e) in relazione all' art.
8: art. 2, comma 6 - quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M. 25
ottobre 1994, n. 770; art. 4, comma 2 - quarto, quinto e sesto periodo dello
stesso D.P.C.M. 770/1994. 2. Per tutto quanto
non modificato dal presente contratto continuano ad avere efficacia il D.P.C.M.
770/1994 ed i successivi decreti del 5 maggio 1995, pubblicati sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179/1995. 3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti
sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla concessione o revoca
dei distacchi a causa dell'assenza nel predetto regolamento di norme sulla
compensazione, sono risolti sulla base dell'art.
8 comma 5.
ALL. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Le parti convengono sulla
necessità di approfondire nell'ambito dell'accordo di cui all'art.
2 comma 2 che dovrà definire il sistema di tutte le prerogative sindacali
specifiche forme di tutela dei dirigenti sindacali distaccati o in aspettativa
in caso di loro rientro nelle aziende ed enti di appartenenza qualora le stesse
siano interessate da processi di mobilità conseguenti a ristrutturazioni che
comportino chiusura di servizi o accorpamenti specie nell'ambito del processo di
revisione delle dotazioni organiche di cui all'art. 1 della legge
662/1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti concordano che - qualora
il contratto collettivo quadro transitorio la cui preintesa è stata siglata il
18 marzo 1997 contenesse clausole di miglior favore rispetto alle previsioni del
presente contratto si fara' luogo ad una corrispondente modifica delle normative
stipulate con il medesimo.
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