15 febbraio 2002 - Prot. 1702
OGGETTO: Nota di chiarimenti in
materia di relazioni sindacali.
In
risposta ai numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, pervenuti a questa
Agenzia per ottenere pareri in merito alla corretta interpretazione di clausole
inerenti le relazioni sindacali, si forniscono le seguenti
precisazioni:
A) CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA - CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni (CCNQ 27
gennaio 1999, CCNQ 9 agosto 2000 e CCNQ 27 febbraio
2001)
1)
Richiesta tavoli
separati
Con riguardo al
tema generale relativo alla richiesta di tavoli separati si evidenzia che la
giurisprudenza ormai consolidata sostiene che le organizzazioni sindacali
rappresentative possono chiedere tavoli separati. Tale principio, nell'attuale sistema delle relazioni sindacali, riguarda
però il livello di trattativa nazionale ove la delegazione trattante è formata
solo dalle organizzazioni sindacali. Nella
sede decentrata, invece, la delegazione trattante di parte sindacale è
costituita da due distinti soggetti entrambi necessari, le RSU e le
organizzazioni sindacali di categoria, il che porterebbe ad escludere la
possibilità che le trattative si svolgano a tavoli separati tra queste due
componenti. Si rammenta, inoltre, che la RSU, organismo unitario di
rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei
componenti. Tale materia non è stata,
tuttavia, affrontata dai CCNL e, pertanto, costituisce una modalità di rapporto
interno delle due componenti sindacali tra le quali l'Amministrazione non può
assumere il ruolo di arbitro. La gestione
dei conflitti al tavolo negoziale va, dunque, affrontata nell'ambito dei
principi stabiliti dagli stessi contratti per le relazioni sindacali, al fine di
prevenire al massimo i conflitti.
2) Validità della
sottoscrizione dei contratti integrativi
L' art. 43, comma 3, del d. lgs. 165/2001
prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se
le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51%
complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed
elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. In sede locale vale il principio generale del raggiungimento
del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità
dell'Amministrazione, non solo in relazione
al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma
anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero
possibile delle stesse. Si precisa che in
sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è
costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle RSU, che, come precisato al
punto 1, decidono al loro interno a maggioranza. Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento
di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali,
l'eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni "a
verbale". In ogni caso, le modalità con le
quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i
rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e
rispetto ad essi le singole Amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento
(v. anche il precedente punto 1).
3) Modalità di
svolgimento delle riunioni sindacali
L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998
prevede che le relazioni sindacali sulle materie previste dai CCNL vigenti
avvengano – normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro e che, ove ciò non sia
possibile, vengano attivate procedure e modalità idonee e tali da consentire al
dirigente sindacale l'espletamento del proprio mandato. Il significato della garanzia prevista dalla norma non
comporta, infatti, che l'attività sindacale sia assimilata alla attività di
servizio perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale
quale controparte dell'Amministrazione ed, in coincidenza con il servizio, dovrà
essere utilizzato il monte ore permessi. Nel merito della conduzione delle trattative (ovvero se le sedute possano
essere registrate o se sia necessario predisporre verbali delle riunioni, etc.)
si precisa che non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per
quello finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo. Si precisa,
inoltre, che la redazione del verbale è richiesta nel solo caso della
concertazione (rif. CCNL). Riguardo più in
generale ai comportamenti propri da tenere in sede di incontri con la parte
sindacale, i contratti quadro e di comparto lasciano ampia facoltà alle
Amministrazioni enunciando, semplicemente, che il sistema delle relazioni
sindacali è "improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti". Tali principi sono coerenti con l'autonomia delle singole Amministrazioni
posta alla base della contrattazione integrativa.
B)
RSU – Accordo collettivo nazionale
quadro 7 agosto 1998
1)
Incompatibilità
La materia è regolata dall'art. 9
dell'Accordo quadro per la costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, che ha
ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di
incompatibilità a ciascuna Amministrazione, non potendo l'Accordo prevederle in
modo analitico a ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi
ordinamenti. Per quanto riguarda il
comportamento a cui è tenuta l'Amministrazione nel caso in cui rilevi una
incompatibilità, si fa presente che il suo unico adempimento è quello di
segnalarla alla RSU, essendo esclusivamente in capo a quest'ultima il compito di
dichiarare eventualmente decaduto il componente, provvedere alla sua
sostituzione e darne comunicazione alla Amministrazione e ai lavoratori
interessati.
2) Attribuzione di
seggi
Nel merito occorre fare riferimento all'art.
17, parte seconda dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle
RSU e relativo Regolamento elettorale e alle note di chiarimenti dell'Aran
inviate a tutte le Amministrazioni nei periodi immediatamente precedenti alle
elezioni stesse. Laddove la normativa
vigente e le note di chiarimento non fossero risultate esaustive della
problematica, la soluzione è stata rimessa alle Commissioni elettorali cui
compete la individuazione delle regole per la proclamazione degli
eletti. Si rammenta che l'ARAN, ad elezioni
in corso o addirittura già concluse, non è potuta (ne può) più intervenire con
propri pareri che interferirebbero con le soluzioni adottate dalle Commissioni
stesse.
3)
Commissioni elettorali e
orario di lavoro
Nel merito delle richieste circa il
riconoscimento del lavoro straordinario ai componenti delle Commissioni
elettorali, con nota prot. 6830/98, su conforme parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica (espresso in data 28 ottobre 1998, con nota prot.
33576/98.7.515) l'Aran ha fatto presente che, essendo le operazioni elettorali
un adempimento obbligatorio per legge, in vista della costituzione di organismi
che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della
rappresentatività sindacale, i componenti delle Commissioni elettorali, alla
stregua degli scrutinatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di
loro competenza durante le ore di servizio.
4) Numero componenti delle RSU
Il numero dei componenti delle RSU è chiaramente definito
dall' Accordo quadro per la loro costituzione del 7 agosto 1998 come integrato
dagli Accordi di comparto laddove stipulati (rif. note Aran del 4 settembre 2001
prot. 11980 e del 27 settembre 2001 Prot. 13142) e, pertanto, non può essere
soggetto a modificazione in sede locale neanche se concordato con le
organizzazioni sindacali.
C)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove
eletti, rimangono confermati sino alla loro scadenza. Le procedure per la elezione o designazione dei Rls
rimangono regolate dall'art 5 del CCNQ stipulato il 10 luglio 1996.
Si significa che i Rls sono soggetti unici
per tutti i lavoratori, dirigenti e non dirigenti.
D) QUESITI POSTI DA AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE E
DISTACCATE
Molti quesiti e richieste
di chiarimenti vengono posti da sedi periferiche o distaccate di amministrazioni
articolate sul territorio nazionale. Al fine di garantire una attuazione
omogenea delle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali, questa
Agenzia provvederà, esclusivamente, a trasmetterli alla competente sede centrale
di ciascuna Amministrazione, nel rispetto del principio che all'applicazione
delle clausole contrattuali e all'interpretazione delle medesime devono
direttamente provvedere le singole Amministrazioni, nel quadro di quell'ampia
autonomia e responsabilità alle stesse riconosciuta dal d.lgs.
165/2001. Qualora le Amministrazioni
centrali condividano la necessità di avere chiarimenti sulle questioni poste,
potranno esse stesse chiedere un parere all'Aran, da trasmettere successivamente
ai propri uffici distaccati o periferici.
Questa Agenzia, nel richiamare l'attenzione che le
modalità di svolgimento delle relazioni sindacali ed i comportamenti da tenere
nella contrattazione integrativa rientrano nell'autonomia e responsabilità di
ciascuna Amministrazione, con la presente nota, ritiene di avere dato esaustivi
chiarimenti sui temi segnalati (che sono tra i più ricorrenti), ai sensi
dell'art. 46 del d. lgs. 165/2001.
Pertanto, su tali argomenti non saranno date ulteriori risposte, a meno
che nuovi quesiti non presentino carattere di spiccata e generale
novità.
Si rinvia, inoltre, alle altre note di chiarimenti già inviate a tutte le
Amministrazioni pubblicate anch'esse sul sito internet
dell'Aran.
Si pregano codeste
Amministrazioni di dare la più ampia diffusione della presente nota anche alle
proprie strutture periferiche.
Si
ringrazia per la cortese collaborazione. |