8 aprile 2004 - Prot. 3072
OGGETTO:
Incompatibilità dalla carica di componente della RSU.
L'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998
sulla costituzione delle RSU nei comparti e relativo regolamento elettorale,
disciplina i casi di incompatibilità prevedendo che la carica di componente
della RSU sia incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali o
carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.
In sostanza il suddetto art. 9, nel testo letterale, si
limita ad individuare alcune fattispecie rinviando la concreta individuazione
delle incompatibilità, non solo a quanto previsto in materia nei singoli statuti
delle organizzazioni sindacali che presentano i candidati in sede di elezione,
ma anche in ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi
ordinamenti.
Non esiste, pertanto, una
casistica delle incompatibilità, né l'Aran può definirla in quanto la natura
endosindacale e unitaria della RSU, organismo elettivo di rappresentanza dei
lavoratori che assume le decisioni a maggioranza dei propri componenti, esclude
che altri soggetti (Aran, Amministrazioni, Organizzazioni sindacali) possano
direttamente intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento. In
sostanza la RSU, una volta eletta, vive di vita propria e agisce
autonomamente.
Pertanto, nel caso in cui si rilevi una incompatibilità, è
esclusivamente in capo alla RSU il compito di dichiarare decaduto il
componente e di provvedere alla sua sostituzione, dandone comunicazione
all'Amministrazione e ai lavoratori interessati.
Ciò non significa che, nel caso in cui siano rilevate
irregolarità, le stesse non possano essere evidenziate e segnalate alla RSU, per
le eventuali decisioni di competenza. Tale circostanza, comunque, non incide
sulle relazioni sindacali nell'Amministrazione in quanto al tavolo della
contrattazione integrativa partecipa la RSU nella sua dimensione unitaria e,
pertanto, non rileva la posizione del singolo componente.
Diverso si presenta il caso della decadenza "cosiddetta
automatica" del componente della RSU nel caso in cui il lavoratore non presti
più servizio nell'Amministrazione (pensionamento, trasferimento, comando presso
altra Amministrazione, etc.), fattispecie che non rientra nel concetto di cui
sopra (incompatibilità tra più e diverse cariche).
Poiché la condizione di eleggibilità (cfr. art. 3, comma 2,
parte II dell'Accordo quadro 7 agosto 1998) alla carica di componente della RSU
è che il lavoratore sia in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che
a tempo parziale), tale condizione deve permanere anche dopo la elezione, pena
la decadenza dalla carica di eletto nella RSU. In sostanza dalla norma citata si
evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della
RSU non si esaurisce nella condizione di dipendenza, ma è necessaria la presenza
in servizio dell'eletto.
Anche in questo
caso rimane esclusivamente in capo alla RSU
il compito di provvedere alla sua sostituzione dandone comunicazione
all'Amministrazione e ai lavoratori interessati.
Indipendentemente dalla motivazione della decadenza dei suoi
componenti (dimissioni, incompatibilità, pensionamento, etc.), se la RSU si
trova nella condizione di non poter provvedere alla loro sostituzione e da ciò
derivi il venir meno del numero legale previsto per il suo funzionamento e per
l'assunzione delle decisioni (cfr. art. 8 Accordo quadro 7 agosto 1998), poiché
la RSU è uno dei soggetti necessari alla contrattazione integrativa, le
Organizzazioni sindacali rappresentative dovranno essere invitate ad indire
nuovamente le elezioni.
Tale circostanza
si presenta anche nell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998 e cioè nel caso in cui le dimissioni e conseguenti
sostituzioni dei componenti della RSU superi il 50% degli
stessi.
In tutti i casi di decadenza,
nel corso del triennio dalla loro elezione, occorre fare riferimento a quanto
stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che
prevede:
a) la rielezione della RSU entro i cinquanta
giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro
cinque giorni da quest'ultima);
b)
nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni
di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU
rimasti in carica;
c) la possibilità
che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla
sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in
carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.
Ai sensi dell'art. 1 parte II del regolamento elettorale
dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998,
solo le Organizzazioni
sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, possono indire le
nuove elezioni.
Con la presente nota di
chiarimenti che si aggiunge a quelle già precedentemente inviate a codeste
Amministrazioni, tutte pubblicate nel sito internet dell'Aran nella Sezione
"Relazioni Sindacali", questa Agenzia comunica che non risponderà più a quesiti
sulla materia. |