10 maggio 2002 - Prot. 4826
OGGETTO: Quadriennio contrattuale
normativo 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003, organizzazioni
sindacali rappresentative – delegazione trattante nei luoghi di
lavoro.
A seguito della
nota
del 30 aprile 2002 Prot. 4447con la quale sono state comunicate le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative in ciascun comparto e area
dirigenziale per il periodo contrattuale in oggetto, questa Agenzia ritiene
opportuno evidenziare che nei singoli luoghi di lavoro, ai sensi della norma
contenuta nell'art. 6, comma 3, dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro del 9
agosto 2000 (comparti) e del 25 febbraio 2001 (dirigenza) che disciplina il caso
di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi, il subentro dei nuovi
soggetti avviene, in ciascun comparto e area dirigenziale, alla data di
stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 -
2003.
Sino a tale data la fruizione
delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro rimane in capo ai sindacati già
rappresentativi nel biennio economico 2000 - 2001, così come non muta la
delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa composta, come noto,
oltre che dalle RSU (comparti) dai sindacati firmatari del CCNL che si sta
applicando. L'eventuale cambiamento delle persone "fisiche" delle delegazioni
trattanti nei luoghi di lavoro deve avvenire ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
CCNQ del 7 agosto 1998.
Quanto sopra si
comunica a codeste Confederazioni con la preghiera di farlo presente alle
proprie organizzazioni sindacali di categoria nazionali e territoriali nel
rispetto di quanto sottoscritto nei predetti CCNQ ed al fine di evitare inutili
contenziosi nei luoghi di lavoro.
Si
confida in una fattiva collaborazione. |