30 marzo 2001 - Prot. 4949
OGGETTO: Chiarimenti in ordine a
quesiti relativi alle prerogative delle organizzazioni sindacali
rappresentative, in particolare, se federazioni sindacali costituite da più
sigle nonché alla decadenza delle RSU.
In esito ai numerosi quesiti che continuano a pervenire a questa Agenzia
sulla materia in oggetto si forniscono i seguenti
chiarimenti:
1) Organizzazioni
sindacali rappresentative. Accredito dei dirigenti sindacali ai fini della
fruizione delle prerogative
Come noto l'accertamento della rappresentatività ha carattere biennale
(art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 80 / 1998 ripreso dall'art. 19 del CCNQ
del 7 agosto 1998). Le organizzazioni sindacali rappresentative –
cioè ammesse alle trattative per la
stipulazione dei contratti collettivi nazionali – per il biennio in corso 2000-2001, sono indicate nelle tavole allegate
al CCNQ del 9 agosto 2000 per il personale dei comparti e al CCNQ del 27
febbraio 2001 per le aree dirigenziali.
Si precisa che nel caso di federazioni sindacali rappresentative
costituite da più sigle, per l'individuazione del soggetto titolare delle
prerogative occorre sempre fare riferimento alla denominazione della federazione
unitariamente intesa e non alle singole componenti della stessa.
Ne deriva che la richiesta di fruizione
dei diritti e delle prerogative sindacali (permessi, distacchi etc.) deve
pervenire esclusivamente da parte di tali federazioni sindacali e non dalle
singole sigle che ne fanno parte.
Conseguentemente anche l'individuazione dei dirigenti sindacali abilitati
nei luoghi di lavoro ad esercitare le prerogative spettanti, viene effettuata da
ciascuna organizzazione o federazione sindacale rappresentativa (nel senso
indicato nel primo periodo), unitariamente intesa ai sensi e con le procedure
previste dall'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998.
Per tale ragione, con particolare riferimento alle
federazioni sindacali, l'accreditamento dei dirigenti sindacali nella sede
decentrata non può essere effettuato da parte delle organizzazioni che la
compongono (anche se uniche presenti sul luogo di lavoro), ma deve essere
attuato dalla federazione.
Il medesimo
criterio è applicato in occasione della firma dei contratti integrativi che deve
essere apposta, nel caso di federazioni, non da parte della singola componente a
titolo proprio ma in nome e per conto della federazione unitariamente intesa con
l'indicazione della denominazione di quest'ultima.
2) Organizzazioni sindacali da
ammettere alla contrattazione integrativa
Nel caso in cui le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione nazionale nel biennio economico 1998-1999 non coincidano con
quelle individuate per il biennio 2000-2001 per il medesimo livello negoziale,
l'art. 6, commi 3 e 4 del CCNQ del 9 agosto 2000 disciplina la fase transitoria
intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sindacali sia per quanto
attiene i sindacati da ammettere alla contrattazione integrativa sia per quanto
attiene i permessi da fruire nella sede di lavoro.
Questa fase termina con la decorrenza del contratto
collettivo nazionale di stipulazione del biennio economico 2000-2001 attualmente
realizzato solo per le due aree della dirigenza del Servizio Sanitario
nazionale.
Per il personale dei
comparti regioni - autonomie locali e sanità e per l'area II della dirigenza
regioni – autonomie locali, la citata norma transitoria trova, quindi, tuttora
applicazione.
Sarà cura di questa
Agenzia dare tempestiva comunicazione a codeste amministrazioni dell'avvenuta
sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL del secondo biennio per i comparti ed per
l'area mancante, data dalla quale, senza ulteriori indicazioni, ciascuna
amministrazione procederà ad una corretta formazione della delegazione trattante
di parte sindacale per la contrattazione integrativa.
3) Composizione della delegazione trattante in caso di decadenza della
RSU
In sede di
contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di
rappresentanza elettiva del personale, è, unitamente alle organizzazione
sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della
relativa delegazione trattante.
Qualora
nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le
ragioni previste dall'art. 7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 anche per altri
motivi che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure
per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e
dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per
l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa).
In tal caso occorre fare riferimento a quanto stabilito
nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che
prevede:
a) la rielezione della RSU entro i cinquanta
giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro
cinque giorni da quest'ultima);
b)
nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni
di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU
rimasti in carica.
c) la possibilità
che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla
sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in
carica e le organizzazioni sindacali di categoria
sopracitate.
4) Diritti e
prerogative delle federazioni sindacali in caso di mutamenti associativi nel
corso del biennio di riferimento (2000-2001)
Su tale punto viene
ripetutamente richiesto dalle amministrazioni quali debbano essere i
comportamenti o gli adempimenti di spettanza. A tal fine si specifica che, nel
caso in cui, nel corso del biennio contrattuale di riferimento (attualmente
2000-2001), vi siano mutamenti associativi all'interno delle federazioni
sindacali già riconosciute rappresentative (nuove adesioni o revoche di
precedenti adesioni), ai fini dell'accertamento della rappresentatività per
l'ammissione alle trattative nazionali, essi potranno avere effetto solo a
decorrere dal biennio economico successivo (art. 19 CCNQ 7 agosto 1998, nella
fattispecie 2002-2003).
Va rammentato
alle amministrazioni che per il suddetto biennio 2002 – 2003, i dati rilevanti
saranno costituiti dalle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni
sindacali nel corso dell'anno 2000 e dai voti che saranno riportati nel corso
delle elezioni per il rinnovo delle RSU in scadenza nel novembre
2001.
Appare, pertanto, chiaro che sotto il profilo dell'accertamento della
rappresentatività nazionale nessun adempimento è richiesto alle amministrazioni
se non quello della presa d'atto dell'avvenuto mutamento ai fini della diversa
imputazione delle deleghe. Tale notizia - se riferita all'anno 2000 - è portato
a conoscenza dell'ARAN da ciascuna amministrazione, con le schede predisposte in
base alla circolare di rilevazione dei dati associativi sulla quale purtroppo si deve constatare un consistente
ritardo rispetto al termine di scadenza fissato per il 28 febbraio
2001. Si coglie l'occasione per sollecitare l'invio dei dati associativi
richiesti da parte delle amministrazioni che ancora non vi hanno
provveduto.
Se, viceversa, il
mutamento associativo riguarda l'anno 2001, al momento, non produce effetti
sulla rilevazione nazionale in corso.
I
cambiamenti associativi in corso di biennio non comportano nei confronti delle
singole amministrazioni alcun obbligo di procedere ad un nuovo accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alla
contrattazione integrativa. Infatti il dpcm. 770 del 1994, che riconosceva tale
potere in capo alle amministrazioni è stato disapplicato completamente dopo
l'esito referendario dell'11 giugno 1995 né è più applicabile l'art. 8 del
d.lgs. 396 del 1997, come modificato dall'art. 44 del dlgs. 80 del 1998, valido
per il periodo transitorio previsto dalle norme citate e terminato con il primo
accertamento nazionale, il cui esito è stato riportato nei CCNQ del 7 agosto
1998 per i comparti e nel CCNQ del 25 novembre 1998 per le aree dirigenziali,
entrambi successivamente modificati ed integrati con il CCNQ del 27 gennaio
1999.
L'art. 47 e seguenti del d.lgs. 29
del 1993 attribuisce tale compito esclusivamente all'ARAN e da tale
accertamento discendono le organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative
di secondo livello.
Riassumendo al
livello locale, pertanto, vanno ammesse per il biennio in corso solo le
organizzazioni riconosciute come rappresentative a livello nazionale dall'ARAN e
firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nazionali, fatto salvo il periodo
transitorio di cui al punto 2 della presente nota di chiarimenti.
Il mero cambiamento associativo
interno, che incide sulla consistenza dell'organizzazione, non ha effetti sulla
rappresentatività nazionale accertata per il biennio in corso (2000-2001), ma
solo ai fini della misurazione della rappresentatività nazionale con decorrenza
dal biennio successivo (in questo caso 2002 – 2003).
Compete, infine, alle amministrazioni l'accertamento della
consistenza associativa ed elettorale delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL di comparto o area, ammesse alla contrattazione integrativa, ai soli
fini della ripartizione del monte ore permessi, ai sensi dell'art. 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998.
Non possono essere
ammesse alle trattative o alla fruizione delle prerogative sindacali, le
organizzazioni sindacali che, per quanto consistenti in sede locale, non abbiano
raggiunto le percentuali di rappresentatività necessarie per essere ammesse alle
trattative nazionali. Qualora vi fossero dubbi su tali organizzazioni vanno
consultati gli accordi quadro biennali di ripartizione dei distacchi e permessi
ovvero i contratti di comparto o aree da cui risultano le organizzazioni
sindacali ammesse alle trattative nazionali e quindi uniche beneficiarie delle
prerogative.
Se il mutamento associativo
interno (nuove affiliazioni o disaffiliazioni) comporta anche spostamenti dei
dirigenti sindacali da una organizzazione all'altra, la fruizione delle
prerogative (permessi e partecipazione alle trattative nelle nuove
organizzazioni) avviene, secondo quanto indicato nel punto 1), previo nuovo
accreditamento all'amministrazione del dirigente sindacale transitato da parte
dell'organizzazione sindacale o federazione di nuova appartenenza.
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Concludendo
si fa presente che l'osservanza degli aspetti anche formali indicati nei punti
sopraindicati, peraltro derivanti dalla legge o dai contratti collettivi quadro,
non ha alcuna natura fiscale o di limitazione delle libertà sindacali, ma serve
a dare trasparenza e certezza alla formazione della delegazione trattante in
sede decentrata, nel rispetto reciproco dei principi di correttezza e buona
fede.
Si fa, infine presente a codeste
amministrazioni, che la materia oggetto dei presenti chiarimenti, è disciplinata
nei vari contratti quadro citati ed è già stata trattata in precedenti e
ripetute note di chiarimenti.
Per tali
motivi questa Agenzia, ritenendo la presente nota esaustiva delle problematiche
di cui sopra, non procederà ad ulteriori risposte a quesiti e richieste di
chiarimenti sugli argomenti trattati (a meno che essi non presentino carattere
di spiccata e generale novità), pregando codeste amministrazioni di darne la più
ampia diffusione anche alle proprie strutture periferiche.
Si ringrazia, in anticipo, per la cortese collaborazione
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