18 ottobre 2004 - Prot. 7660
Oggetto: Contenzioso interno alle
organizzazioni sindacali.
Con
riferimento ai quesiti posti a questa Agenzia su quale debba essere il
comportamento da tenere a fronte di un contenzioso interno alle organizzazioni
sindacali, purtroppo ormai molto frequente, si significa che il compito che la
legge affida all'Aran è quello di accertare i sindacati rappresentativi da
ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro
prerogative sindacali e non quello di fungere da arbitro nei rapporti
sindacali.
Il CCNQ del 7 agosto 1998
(cfr. art. 19), nel rispetto della libertà sindacale, ha disciplinato il caso in
cui tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo si
verifichino movimenti (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni,
formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc..) e, al
fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per ogni biennio
contrattuale, ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel
successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale momento la
situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo CCNQ. Le
Amministrazioni devono, pertanto, fare riferimento ai CCNQ per identificare i
soggetti titolari delle prerogative sindacali (distacchi e permessi) e al
frontespizio del CCNL che si sta applicando per l'accredito dei componenti delle
delegazioni trattanti nella contrattazione integrativa e la distribuzione del
monte-ore aziendale (art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000). Dalla normativa esposta
ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento dell'accertamento, non
producendo, nell'immediato, alcun effetto le vicende associative che si
verificano successivamente.
Nel caso in
cui la questione rappresentata non riguardi il mutamento del soggetto sindacale,
ma un contenzioso interno allo stesso o alle sue componenti, ovvero chi ne abbia
la legale rappresentanza, è opinione di questa Agenzia che la parte pubblica non
possa entrare nel merito di una vicenda a lei estranea, ma debba limitarsi a
congelare la situazione a quella preesistente il contenzioso stesso, continuando
a convocare territorialmente il dirigente sindacale accreditato
dall'organizzazione interessata, in attesa che il contenzioso venga risolto. In
ogni caso la contrattazione integrativa non può essere bloccata dal contenzioso
interno ad una organizzazione sindacale.
Pertanto, nel ribadire che l'Aran non può essere chiamata a dirimere
contenziosi interni ai sindacati né ad individuare la persona fisica abilitata a
ricoprire un incarico sindacale, questa Agenzia non può conseguentemente
rispondere a quesiti di tale natura, se non limitandosi a suggerire di adottare
un analogo comportamento e cioè di astenersi dall'intervenire nel merito di
questioni estranee alla Amministrazione, quali sono quelle di cui trattasi. Né i
sindacati possono in alcun modo pretendere che la controparte negoziale
intervenga nel contenzioso che li riguarda e si pronunci a favore dell'una o
dell'altra parte.
Peraltro le parti in
causa possono adire il Giudice, cui compete il pronunciamento circa l'esistenza
o meno degli effetti giuridici degli atti prodotti e l'Amministrazione non potrà
che prenderne atto. Nel caso in cui ciò non avvenga e le parti contendenti non
trovino al loro interno una ricomposizione unitaria della vicenda, insistendo
invece sul pronunciamento della parte pubblica, a parere di questa Agenzia,
l'Amministrazione, non potendosi sostituire al Giudice, non potrà che limitarsi
a prendere atto della situazione non assumendo alcun comportamento in merito ad
un contenzioso sul quale, appunto, non ha competenza.
Infine, con riguardo ai versamenti dei contributi sindacali,
si rammenta che la materia è disciplinata dal CCNQ dell'8 febbraio
1996.
Si significa, pertanto, che questa
Agenzia non potrà fornire ulteriori delucidazioni al
riguardo. |