PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 maggio 2002, n.1

Rilevazione  dei  dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi
sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche".
(GU n. 104 del 6-5-2002)
                                  A tutti i Ministeri
                                  Gabinetto
                                    Direzione gen. AA.GG. e personale
                                  Al Consiglio di Stato
                                    Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti
                                    Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                    Segretariato Generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  Presidente della commissione di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                    (per  il  tramite  del  Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle agenzie fiscali
                                    (per  il  tramite  del  Ministero
                                  dell'economia e delle finanze)
                                  Alle  accademie  e  ai conservatori
                                  musicali   (per   il   tramite  dei
                                  Ministeri competenti)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento autonomo per il tramite
                                  dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non  economici  (per il tramite dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per   il   tramite  del  Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il tramite dei rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle province
                                    (per il tramite dei prefetti)
                                  Ai comuni
                                    (per il tramite dei prefetti)
                                  Alle  IPAB  e  consorzi  comunali e
                                  provinciali
                                    (per il tramite dei prefetti)
                                  Alle comunita' montane
                                    (per il tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie locali
                                    (per il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a carattere scientifico
                                    (per il tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali
                                    (per il tramite delle regioni)
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura
                                    (per il tramite dell'Unioncamere)
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                  popolari
                                    (per il tramite dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'ANIACAP
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle  aziende  ed  agli enti di cui
                                  all'art.  70,  comma 4, del decreto
                                  legislativo  n.  165/2001 (A.S.I. -
                                  Cassa  DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I.
                                  -    E.N.A.C.    -    E.N.E.A.    -
                                  Unioncamere)
                                  Alla  Agenzia per la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (ARAN)
                                  Alla   Agenzia   autonoma   per  la
                                  gestione  dell'albo  dei  segretari
                                  comunali e provinciali
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato             generale
                                    Dipartimento  degli  AA.GG. e del
                                  personale
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  della  Repubblica
                                  Segretariato generale

Oggetto:  Rilevazione  dei  dati riguardanti "Permessi, aspettative e
distacchi  sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche"
per l'anno 2001.
  Art.  50,  commi  3  e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  contratto  collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998);
  contratto  collettivo  nazionale  quadro del 25 novembre 1998 (s.o.
alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998);
  contratti  collettivi  nazionali  quadro integrativi del 27 gennaio
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);
  contratto  collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000);
  contratto   collettivo   nazionale   quadro  del  27 febbraio  2001
(Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);
  contratto  collettivo  nazionale  quadro del 9 marzo 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio 1995, n. 395
(s.o.  alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995); decreto
del  Presidente  della  Repubblica  16  marzo 1999, n. 254 (s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999);
  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 maggio 2001, n. 316
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2001).
Premessa.
  Le  amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa
indicata  in  oggetto,  ad  inviare  al  Dipartimento  della funzione
pubblica  le  informazioni  relative ai dipendenti che nell'anno 2001
hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco,
aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni
pubbliche.
  I  dati  riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle
amministrazioni  pubbliche,  come  da  espressa previsione normativa,
devono  essere  pubblicati  -  a cura del Dipartimento della funzione
pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato
della  pubblica  amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi
dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Inoltre,  ai  sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1,
del  CCNQ  del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica
utilizzera'  i  suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto
dei  contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed
organizzazione    sindacale,   relativamente   ai   distacchi,   alle
aspettative,  ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonche' ai
permessi   per   la  partecipazione  alle  riunioni  degli  organismi
direttivi statutari.
  Dalle  risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con
quanto  stabilito  dall'art.  19,  comma  8,  del menzionato CCNQ del
7 agosto 1998, anch'esso confermato dal citato contratto sottoscritto
il 9 agosto 2000, discende, per i casi di superamento dei contingenti
come   sopra   fissati,   l'obbligo,   per  le  confederazioni  e  le
organizzazioni    sindacali    interessate,    di   restituire   alle
amministrazioni  di  appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il
corrispettivo  economico  per i distacchi e le ore di permesso fruite
in misura superiore ai richiamati contingenti.
  A  tale  proposito,  non  sfugge certamente alle amministrazioni in
indirizzo   l'importanza,  la  complessita'  e  la  delicatezza,  dei
relativi  adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione
di   "funzioni  di  poteri  di  natura  accertativa"  ai  fini  della
cognizione    di    eventuali    situazioni    pregiudizievoli   alle
amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
  Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei  dati,  significando  fin  da  ora  che  il  mancato  invio sara'
considerato  come  il  verificarsi  di  "una  situazione di fatto con
potenzialita'  lesiva  ...  da  segnalare agli uffici del Procuratore
presso   la   sezione   giurisdizionale   della   Corte   dei   conti
territorialmente  competente al fine di eventuali iniziative intese a
coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non
si  trasformi  in  evento  lesivo  per  l'erario" (cfr. "Indirizzo di
coordinamento  prot.  I  C/16  del  28  febbraio 1998 del Procuratore
generale presso la Corte dei conti").

         Disposizioni e modalita' operative per l'anno 2001
  Per  poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali,
e  per  poter  disporre  in  tempo  utile  dei  dati in argomento, si
invitano  le  amministrazioni  pubbliche  in  indirizzo ad inviare al
Dipartimento  della  funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio
2002  le  informazioni relative al personale dipendente che nell'anno
2001:
    e'   stato   collocato  in  distacco  sindacale  retribuito,  con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso  in  distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di
collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi
diversi  dello  stesso  anno  vanno  segnalati in modo distinto e non
cumulativo  precisando,  ogni volta, il relativo periodo temporale ed
il numero dei giorni utilizzati.
  Si  rammenta  alle  amministrazioni  appartenenti  ai  comparti  di
contrattazione  che  con  l'entrata  in  vigore del CCNQ del 7 agosto
1998,  confermato,  per  cio'  che  qui  attiene dal citato contratto
collettivo  del  9 agosto  2000,  l'autorizzazione alla fruizione dei
distacchi  viene  concessa,  entro  il  termine massimo di 30 giorni,
dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta
di  distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali
legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.
  E'  appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalita'
appena esplicitate, dovra' riguardare:
    i  distacchi  a  tempo  indeterminato,  senza  cioe'  indicazione
preventiva  della durata, con e senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta  (articoli  5,  7  e 14, CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre
1998,  contratti  collettivi  nazionali quadro integrativi 27 gennaio
1999  e  CCNQ  9 agosto  2000; per le Forze di polizia ad ordinamento
civile:  art.  27,  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995,  n.  395  e  art.  30,  decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254);
    i  distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati
in  relazione  alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura
minima  di  tre  mesi,  con  o  senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta  (articoli 7 e 14, CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998,
contratti  collettivi  nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e
CCNQ  9 agosto  2000;  per le Forze di polizia ad ordinamento civile:
art.  30,  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254);
    ha  fruito  di  permessi  cumulati  sotto forma di distacchi, con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso  in  permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero
dei giorni utilizzati.
  Il   contingente   dei  permessi  cumulati  viene  determinato  dai
contratti  collettivi  nazionali  quadro  7 agosto 1998 (tabella 10),
25 novembre  1998  (tab.  5),  dal  CCNQ  integrativo 27 gennaio 1999
(tabelle 10 e 22) e dal CCNQ 9 agosto 2000 (tab. 9).
  Anche  per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse
modalita'  sopra  specificate  per  i  distacchi  e deve riguardare i
permessi  cumulati  sotto  forma di distacchi a tempo indeterminato e
determinato,  con  o  senza  obbligo  di attivita' lavorativa ridotta
(articoli 7, 14 e 20, CCNQ 7 agosto 1998);
    e'  stato  collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con
l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del
livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di
appartenenza,  del  sindacato  richiedente,  del periodo trascorso in
aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per
le  aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire
con le stesse modalita' indicate in precedenza per i distacchi e deve
riguardare  le  aspettative  a tempo indeterminato e, fatta eccezione
per  il  personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile, a
tempo  determinato,  c.d.  aspettativa "frazionata" in relazione alla
durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi,
con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e
14, CCNQ 7 agosto 1998 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia:
art.  29  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395,  art.  32 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n.  254,  art. 11 decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
2001,  n.  114,  e  art.  11  decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 2001, n. 139);
    ha  fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione
alle  riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a
fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della
qualifica  rivestita,  o dell'area o della categoria di appartenenza,
del  sindacato  richiedente,  della  data  in  cui e' stato fruito il
permesso  e  del  numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore
fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).
  E'  necessario,  pertanto,  segnalare  ogni  singola  fruizione  di
permesso  avvenuta  nel  corso dell'anno 2001; cio' anche nel caso in
cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte
di  uno  stesso  dirigente  sindacale.  Il  contingente  relativo  ai
suddetti  permessi  viene determinato dal CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle
11/20),  dal CCNQ 25 novembre 1998 (tab. 6), dai contratti collettivi
nazionali  quadro  integrativi  27 gennaio  1999 (tabella 6 e tabelle
11/20) e dal CCNQ 9 agosto 2000 (tabella 10 e tabelle 12/18);
    ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del
mandato,  e,  in  particolare,  per  la  partecipazione  a trattative
sindacali,   a   convegni   e  congressi  di  natura  sindacale,  con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale
fruite  (ad  eccezione  delle  ore  fruite per la partecipazione alle
assemblee  sindacali),  del  sindacato  o, fatta eccezione per quello
dirigenziale  incluso  nelle  autonome aree di contrattazione nonche'
per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile facente
parte  del c.d. "Comparto sicurezza", per il personale della carriera
diplomatica   e   prefettizia,  della  RSU  richiedente.  I  suddetti
permessi,  orari  e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le
modalita'  previste  dagli  articoli  8  e  9 del CCNQ 7 agosto 1998,
confermato  dal  CCNQ  del  9 agosto  2000,  nonche' dall'art. 10 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2001,  n.  139, viene definito e ripartito, o semplicemente ripartito
tra  le  organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU o tra le
sole   organizzazioni   sindacali   aventi  titolo  da  ogni  singola
amministrazione  (articoli  8,  9  e  10,  CCNQ  7 agosto 1998 e CCNQ
9 agosto  2000,  art.  10, decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio   2001,  n.  114,  art.  10  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19  maggio 2001,  n. 139 e art. 31 decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);
    ha   fruito   di   permessi   sindacali   non   retribuiti,   con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  numero  complessivo  delle  ore di
permesso e del sindacato o della RSU richiedente;
    e'  stato  collocato  in  aspettativa  o  permesso  per  funzioni
pubbliche,  con  l'indicazione,  a  fianco di ciascun nominativo, del
codice  fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area
o  della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni
in  aspettativa  o  di  ore  in  permesso  e  del tipo delle predette
funzioni pubbliche.

          Modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati
Indicazioni generali.
  Tutte  le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su
supporto  magnetico  utilizzando  il  programma di inserimento "GEDAP
2002" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
  Per  garantire  una  completa e corretta rilevazione e trasmissione
dei  dati,  ciascuna  amministrazione  e'  tenuta  a  individuare  il
responsabile  del  procedimento,  ai sensi dell'art. 2 della legge n.
241/1990, e ad inserire generalita' e recapito telefonico/fax di tale
responsabile attraverso lo stesso programma "GEDAP 2002".
  Le  amministrazioni  che non hanno dipendenti che abbiano fruito di
prerogative  sindacali  ne'  di  permessi  e aspettative per funzioni
pubbliche  devono  inviare  al  Dipartimento  della funzione pubblica
soltanto  una  comunicazione  da  cui risulti tale circostanza, senza
dover acquisire ne' utilizzare il programma.
Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.
  Il  programma  e'  disponibile  sul  sito  del  Dipartimento  della
funzione                    pubblica,                   all'indirizzo
http://www.funzionepubblica.it/gedap2002/
Utilizzo del programma di inserimento dati.
  Il  programma  puo'  essere  eseguito  su  un personal computer con
sistema  operativo  windows  configurato  come  descritto  nella nota
tecnica  distribuita  in  allegato al programma stesso. Il programma,
realizzato  in  modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una
guida in linea.
  Le  amministrazioni  articolate  in unita' organizzative centrali e
periferiche   potranno   duplicare   e  distribuire  autonomamente  i
dischetti  di  installazione  del  programma di inserimento ai propri
uffici periferici. A tal fine, ciascuna unita' centrale dovra':
    installare   localmente  il  programma,  selezionare  la  propria
amministrazione  in  una  apposita  lista  predefinita ed ottenere un
codice   identificativo   univoco  da  comunicare  ai  propri  uffici
periferici;
    duplicare   e   distribuire  i  dischetti  di  installazione  del
programma ai propri uffici periferici;
    comunicare  ai  propri  uffici  periferici  il  codice univoco di
identificazione   che   essi  devono  digitare  al  primo  avvio  del
programma;
    importare   i   dati   ricevuti  da  ciascun  ufficio  periferico
utilizzando   l'apposita   funzione   "File/Importa"   prevista   dal
programma.
Modalita' di invio dei dati.
  Il  programma  e'  predisposto  per  stampare  e  registrare, su un
dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti:
    le  amministrazioni  dotate  di  collegamento  Internet, potranno
spedire   il   contenuto   del   dischetto   per   posta  elettronica
all'indirizzo "gedap@funzionepubblica.it";
    le   altre   amministrazioni   potranno,   viceversa,  inviare  i
dischetti,   unitamente   ad  una  stampa  riepilogativa,  per  posta
ordinaria  all'indirizzo  "Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali -
GEDAP - corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma".

                       Indicazioni specifiche
Ministeri.
  Ciascun  Ministero  curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i
propri  uffici,  centrali  e periferici, e provvedera' a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Enti pubblici non economici.
  I  seguenti  enti:  ACI,  CRI,  ENIT,  ENPALS,  ICE, INAIL, INPDAI,
INPDAP,  INPS,  cureranno  la  raccolta  dei  dati relativi a tutti i
propri  uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  In  particolare,  l'ACI  provvedera' alla diffusione della presente
circolare,  unitamente  ai  dischetti di installazione del programma,
agli automobil club provinciali.
  I  restanti  enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del CCNQ
del   2 giugno  1998,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
invieranno   i  dati  direttamente  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica.

                     Regioni - Autonomie locali
Regioni.
  Ciascuna  regione  curera'  la raccolta dei dati relativi ai propri
uffici.
  Provvedera',  inoltre,  alla  distribuzione dei dischetti agli enti
pubblici  non  economici  da essa dipendenti e agli istituti autonomi
per  le  case  popolari,  i  quali  invieranno direttamente i dati al
Dipartimento della funzione pubblica.
Enti locali.
  Ai  sensi dell'art. 19, comma 1, lettera l, del decreto legislativo
18 agosto   2000,   n.  267,  le  province  presteranno  l'assistenza
tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e
alle  comunita'  montane  e  collaboreranno  con  le prefetture nella
distribuzione del programma.
  I   dati   dovranno  essere  inviati  da  ciascuna  amministrazione
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  L'Unioncamere  provedera'  alla  distribuzione  del  programma alle
singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
quali  invieranno  i dati direttamente al Dipartimento della funzione
pubblica.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
  Ciascuna  azienda  ed  amministrazione autonoma curera' la raccolta
dei  dati  relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e
provvedera'   a   trasmetterli  direttamente  al  Dipartimento  della
funzione pubblica.
Servizio sanitario nazionale.
  Alla  distribuzione  del  programma  alle  amministrazioni  di  cui
all'art.  6  del  CCNQ  sottoscritto  il  2 giugno  1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, provvederanno i competenti assessorati
regionali alla sanita'.
  Ciascuna   amministrazione   inviera'   i   dati   direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
Istituzioni ed enti di ricerca.
  Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto
superiore  di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti
i   propri   uffici,   centrali   e  periferici,  e  provvederanno  a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  Le  restanti  istituzioni  ed  enti  di  cui  all'art.  7  del CCNQ
sottoscritto   il   2 giugno   1998  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  invieranno  i  dati direttamente al Dipartimento della
funzione pubblica.
Scuola.
  Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati
relativi  a  tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di
cui  all'art.  8  del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   e   provvedera'  a  trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Universita'.
  Ciascuna  universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 9
del   CCNQ   del   2 giugno   1998   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  curera'  la  raccolta  dei  dati  relativi  al proprio
personale  e  provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento
della funzione pubblica.
Personale  della  carriera  diplomatica  - Personale della   carriera
prefettizia.
  I  Ministeri  degli  affari  esteri  e  dell'interno  cureranno  la
raccolta  dei  dati  e  provvederanno  a trasmetterli direttamente al
Dipartimento della funzione pubblica.
Forze di polizia ad ordinamento civile.
  Ciascuna  Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la
raccolta  dei  dati  relativi  al  proprio  personale e provvedera' a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Aziende  ed enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
n. 165/2001 (ASI, CASSA DD.PP., CNEL, CONI, ENAC, ENEA, Unioncamere).
  Ciascuna  azienda  ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
  I  Ministri,  le  amministrazioni,  le  associazioni,  le unioni, i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
rappresentanti  del  Governo  nelle  regioni  a statuto speciale ed i
prefetti  della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di
portare  la  presente  circolare  a  conoscenza  degli  enti  e degli
organismi  vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e
attivarsi per rispetto per l'invio delle informazioni.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita'  delle  singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione   dei  prefetti  della  Repubblica  la  necessita'  di
svolgere  una  incisiva  attivita'  ed  azione  di coordinamento e di
impulso,  in  modo  che  nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni  pubbliche  provvedano  ad  inviare i dati secondo le
modalita'   previste   dalla   vigente  normativa  e  dalla  presente
circolare.
    Roma, 3 maggio 2002
                                                Il Ministro: Frattini