PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 3 maggio 2002, n.1 Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche". (GU n. 104 del 6-5-2002) A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione gen. AA.GG. e personale Al Consiglio di Stato Segretariato generale Alla Corte dei conti Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato Segretariato Generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al Presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle agenzie fiscali (per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze) Alle accademie e ai conservatori musicali (per il tramite dei Ministeri competenti) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle IPAB e consorzi comunali e provinciali (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'ANIACAP Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 (A.S.I. - Cassa DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A. - Unioncamere) Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Alla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Dipartimento degli AA.GG. e del personale e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica Segretariato generale Oggetto: Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche" per l'anno 2001. Art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998); contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998); contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999); contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000); contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001); contratto collettivo nazionale quadro del 9 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001); decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995); decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999); decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001); decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2001). Premessa. Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2001 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzera' i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonche' ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari. Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998, anch'esso confermato dal citato contratto sottoscritto il 9 agosto 2000, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti. A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessita' e la delicatezza, dei relativi adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione di "funzioni di poteri di natura accertativa" ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica. Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sara' considerato come il verificarsi di "una situazione di fatto con potenzialita' lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non si trasformi in evento lesivo per l'erario" (cfr. "Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti"). Disposizioni e modalita' operative per l'anno 2001 Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali, e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2002 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2001: e' stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati. Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti di contrattazione che con l'entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998, confermato, per cio' che qui attiene dal citato contratto collettivo del 9 agosto 2000, l'autorizzazione alla fruizione dei distacchi viene concessa, entro il termine massimo di 30 giorni, dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi. E' appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalita' appena esplicitate, dovra' riguardare: i distacchi a tempo indeterminato, senza cioe' indicazione preventiva della durata, con e senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 5, 7 e 14, CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia ad ordinamento civile: art. 27, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254); i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7 e 14, CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia ad ordinamento civile: art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254); ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati. Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tabella 10), 25 novembre 1998 (tab. 5), dal CCNQ integrativo 27 gennaio 1999 (tabelle 10 e 22) e dal CCNQ 9 agosto 2000 (tab. 9). Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalita' sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 14 e 20, CCNQ 7 agosto 1998); e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire con le stesse modalita' indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare le aspettative a tempo indeterminato e, fatta eccezione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, a tempo determinato, c.d. aspettativa "frazionata" in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e 14, CCNQ 7 agosto 1998 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia: art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, art. 32 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, art. 11 decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e art. 11 decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2001, n. 139); ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali). E' necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2001; cio' anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dal CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), dal CCNQ 25 novembre 1998 (tab. 6), dai contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tabella 6 e tabelle 11/20) e dal CCNQ 9 agosto 2000 (tabella 10 e tabelle 12/18); ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o, fatta eccezione per quello dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione nonche' per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile facente parte del c.d. "Comparto sicurezza", per il personale della carriera diplomatica e prefettizia, della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 del CCNQ 7 agosto 1998, confermato dal CCNQ del 9 agosto 2000, nonche' dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2001, n. 139, viene definito e ripartito, o semplicemente ripartito tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU o tra le sole organizzazioni sindacali aventi titolo da ogni singola amministrazione (articoli 8, 9 e 10, CCNQ 7 agosto 1998 e CCNQ 9 agosto 2000, art. 10, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2001, n. 139 e art. 31 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254); ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente; e' stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche. Modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati Indicazioni generali. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su supporto magnetico utilizzando il programma di inserimento "GEDAP 2002" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione dei dati, ciascuna amministrazione e' tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e ad inserire generalita' e recapito telefonico/fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma "GEDAP 2002". Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di prerogative sindacali ne' di permessi e aspettative per funzioni pubbliche devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza dover acquisire ne' utilizzare il programma. Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati. Il programma e' disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo http://www.funzionepubblica.it/gedap2002/ Utilizzo del programma di inserimento dati. Il programma puo' essere eseguito su un personal computer con sistema operativo windows configurato come descritto nella nota tecnica distribuita in allegato al programma stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una guida in linea. Le amministrazioni articolate in unita' organizzative centrali e periferiche potranno duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri uffici periferici. A tal fine, ciascuna unita' centrale dovra': installare localmente il programma, selezionare la propria amministrazione in una apposita lista predefinita ed ottenere un codice identificativo univoco da comunicare ai propri uffici periferici; duplicare e distribuire i dischetti di installazione del programma ai propri uffici periferici; comunicare ai propri uffici periferici il codice univoco di identificazione che essi devono digitare al primo avvio del programma; importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico utilizzando l'apposita funzione "File/Importa" prevista dal programma. Modalita' di invio dei dati. Il programma e' predisposto per stampare e registrare, su un dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti: le amministrazioni dotate di collegamento Internet, potranno spedire il contenuto del dischetto per posta elettronica all'indirizzo "gedap@funzionepubblica.it"; le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta ordinaria all'indirizzo "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - GEDAP - corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma". Indicazioni specifiche Ministeri. Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Enti pubblici non economici. I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. In particolare, l'ACI provvedera' alla diffusione della presente circolare, unitamente ai dischetti di installazione del programma, agli automobil club provinciali. I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del CCNQ del 2 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Regioni - Autonomie locali Regioni. Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi ai propri uffici. Provvedera', inoltre, alla distribuzione dei dischetti agli enti pubblici non economici da essa dipendenti e agli istituti autonomi per le case popolari, i quali invieranno direttamente i dati al Dipartimento della funzione pubblica. Enti locali. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunita' montane e collaboreranno con le prefetture nella distribuzione del programma. I dati dovranno essere inviati da ciascuna amministrazione direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Unioncamere provedera' alla distribuzione del programma alle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Servizio sanitario nazionale. Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui all'art. 6 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanita'. Ciascuna amministrazione inviera' i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Istituzioni ed enti di ricerca. Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Scuola. Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di cui all'art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Universita'. Ciascuna universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 9 del CCNQ del 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Personale della carriera diplomatica - Personale della carriera prefettizia. I Ministeri degli affari esteri e dell'interno cureranno la raccolta dei dati e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Forze di polizia ad ordinamento civile. Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Aziende ed enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 (ASI, CASSA DD.PP., CNEL, CONI, ENAC, ENEA, Unioncamere). Ciascuna azienda ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per rispetto per l'invio delle informazioni. Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessita' di svolgere una incisiva attivita' ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalita' previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare. Roma, 3 maggio 2002 Il Ministro: Frattini |