Comparto: Regioni ed autonomie
locali |
Area: Personale dei
livelli |
Istituto: Contratto di lavoro a
termine |
Data: 04/12/2000 |
Quesito: C3.5. Il personale
con contratto a termine è destinatario delle disposizioni sui permessi per
il personale che svolga cariche elettive (L. n. 265/1999), delle norme sui
permessi sindacali e di quelle sui permessi per il diritto allo studio?
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Risposta: Nel
disciplinare la materia delle aspettative e dei permessi degli
amministratori degli enti locali, la legge n.265/1999 non distingue tra
personale a tempo determinato e restante personale e si deve quindi
ritenere che essa trovi applicazione anche per i dipendenti con contratto
a termine. Analoghe considerazioni possono farsi anche relativamente
ai permessi sindacali, per i quali né la legge n.300/1970 né la disciplina
contenuta nello specifico contratto quadro dell'7.8.1998 contemplano in
alcun modo esclusioni per i lavoratori a termine. Diverso è il caso dei
permessi per il diritto allo studio, dato che espressamente l'art.15 del
CCNL del 14.9.2000 limita la fruizione degli stessi al solo personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. NOTA BENE: Le disposizioni
in materia di permessi per cariche pubbliche elettive contenute nella L.
265/99 sono state recepite nel D. Lgs. 267/2000 (artt. 77 e ss.)
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