Comparto:
Regioni ed autonomie locali
Area:
Personale dei livelli
Istituto:
Modelli relazionali con le OO.SS.
Data:
04/12/2000

Quesito:
B 1. Si deve corrispondere il trattamento incentivante di cui all'art.17, comma 2, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999, ove determinato in ragione delle giornate di presenza in servizio, al personale che fruisce di permessi sindacali?

Risposta:
In generale l'erogazione dei compensi di produttività di cui all'art.17, comma 2, lett. a) non risulta incompatibile in assoluto con l'assenza, a qualunque titolo e quindi anche per permesso sindacale, del dipendente in quanto trattandosi di progetti o programmi di lavoro predisposti dai dirigenti dovrebbe considerarsi il solo dato finale del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dell'intensità e del grado di effettiva partecipazione dei dipendenti la cui valutazione a consuntivo è affidata al dirigente. Si tratta, quindi, di elementi non necessariamente legati alla presenza in servizio, per cui anche una partecipazione estremamente limitata sotto il profilo temporale può aver contribuito al risultato, determinando il diritto del dipendente al compenso, eventualmente di importo proporzionale al periodo in cui è stata assicurata.
Non corrispondente allo spirito ed ai contenuti del CCNL ( vedi la stessa lett. a) che chiaramente riferisce l'erogazione dei compensi al merito ed all'impegno di gruppo ed individuale, sulla base di criteri selettivi e dei risultati accertati del sistema permanente di valutazione previsto dall'art.6 del CCNL del 31.3.1999) è comunque la previsione di un sistema incentivante legato alla mera presenza in servizio.