Risposta:
Riteniamo utile, prioritariamente, richiamare l'attenzione
sull'art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 che individua la delegazione
trattante di parte sindacale nei seguenti soggetti: la RSU e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria
firmatarie dello stesso CCNL.
Non sono, pertanto, previsti altri
rappresentanti per le confederazioni o federazioni non meglio
identificate.
Sul numero dei "rappresentanti" effettivamente, il
contratto non individua, e non poteva individuare, una regola di
comportamento rivolta a predefinire l'entità dei soggetti
presenti.
Di norma, peraltro, avviene che il presidente della
delegazione di parte pubblica, in sede di avvio delle trattative, ricerca,
con la controparte sindacale, un punto di incontro sul numero massimo dei
partecipanti per ogni sigla, anche al fine di rendere più produttivi i
lavori e consentire, così, una sollecita e positiva conclusione del
negoziato.
Ci sembra opportuno, con l'occasione, richiamare
l'attenzione sulla regola prevista dall'art.10 comma 7 del contratto
quadro sui permessi e distacchi sindacali del CCNQ del 7.8.1998, secondo
la quale le trattative devono svolgersi preferibilmente al di fuori del
normale orario di lavoro e che le ore destinate a tali trattative durante
l'orario devono essere scomputate dal monte ore dei permessi sindacali che
ogni sigla ha a disposizione annualmente; le stesse ore non possono essere
considerate, pertanto, a carico dell'ente, in aggiunta a predetti
permessi, magari anche con effetto sulle prestazioni
straordinarie! |