Risposta: In ordine alla rilevazione delle deleghe
al 31 dicembre 2000 ai fini della misurazione della rappresentatività
sindacale, sono pervenuti a questa Agenzia numerosi quesiti, sia
telefonici che scritti, per ottenere chiarimenti circa la identificazione
delle organizzazioni sindacali a seguito di movimenti associativi che ne
hanno modificato la denominazione e la composizione.
Pur confermando la sussistenza di tali movimenti
associativi, si precisa che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del CCNQ del
7 agosto 1998, essi potranno avere effetto ai fini dell'accertamento della
rappresentatività solo a decorrere dal biennio 2002-2003. A tale scopo è
finalizzata l'attuale rilevazione.
Pertanto, per una corretta rilevazione dei dati, le Aziende
dovranno inviare le schede aggiornate alle ultime notificazioni delle
organizzazioni sindacali senza preoccuparsi se i nuovi raggruppamenti
corrispondano o meno a quelli già rappresentativi.
Si rammenta a tale proposito che la certificazione dei
dati rilevati è compito del Comitato Paritetico previsto dall'art. 47-bis
del dlgs. 29/1993, sulla base della documentazione
pervenuta.
Quanto alle conseguenze
dei mutamenti associativi delle organizzazioni sindacali rappresentative e
firmatarie del CCNL sulla delegazione trattante, si rammenta che, sempre
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998, esse producono
i propri effetti dal biennio successivo che, nel caso, corrisponde al
2002-2003.
Le organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto sono individuate dal CCNQ del 9
agosto 2000 ed è compito delle singole organizzazioni sindacali
interessate ai cambiamenti di riaccreditare i propri dirigenti sindacali a
norma dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 e diritto
dell'Azienda di chiederlo formalmente all'organizzazione interessata,
senza intervenire negli affari interni della stessa, con la precisazione
che nel caso di federazioni costituite da più sigle si deve fare
riferimento alla federazione unitariamente intesa.
Si chiede, pertanto, agli Assessorati regionali alla
Sanità, di trasmettere cortesemente alle Aziende sanitarie della propria
regione la presente
nota. |