IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno1983, n. 348;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987,
atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato
conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti
di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica l0 febbraio 1986, n. 13, concernente norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,
relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte o
ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato
di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di
accordo relativa all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6, raggiunta in
data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 6 e le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse
aderenti e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL/SANITA, CONFAIL/FAILEL, CONSAL/SNAO, CASIL/ SANITA'
nonché le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, ANPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR;
accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana
lavoratori democratici indipendenti) non partecipante alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 maggio 1987
dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e
l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 riguardante il
comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalità medica di cui
ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale:
Emana il seguente decreto:
Artt.
PARTE I
TITOLO I - Disposizione generale - Accordi decentrati:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 4
TITOLO II - Rapporto di lavoro:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 14
TITOLO III - Organizzazione del lavoro:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 18
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 - 24
TITOLO IV - Doveri - Responsabilità - Diritti:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 26
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Capo III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 31
Capo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 35
Capo V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 40
Capo VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TITOLO V - Trattamento economico:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - 47
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 52
Capo III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 - 57
Capo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 61
Capo V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Capo VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 - 64
Capo VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
TITOLO VI - Produttività:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 - 72
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
PARTE II - Area medica
TITOLO I - Accordi decentrati:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 76
TITOLO II - Rapporto di lavoro:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 - 79
TITOLO III - Organizzazione del lavoro:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 82
TITOLO IV - Doveri - Responsabilità - Diritti:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 - 90
TITOLO V - Trattamento economico:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 95
Capo III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 98
Capo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100
TITOLO VI - Produttività:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 - 106
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Capo III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
TITOLO VII - Norme transitorie e di rinvio:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - 110
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
PARTE III
TITOLO I - Relazioni Sindacali:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 - 114
TITOLO II - Norme transitorie e finali:
Capo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 - 117
Capo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 - 124
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
1. Campo di applicazione e durata. - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il
personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (3), e si riferiscono al periodo l0 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 10 gennaio 1985 e quelli economici dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30
giugno 1988.
Capo II
2. Materie di contrattazione decentrata. - 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983,
n. 93 (3), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (3), e di quella del presente decreto,
formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le
seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi
assistenziali;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e
regionale nonché i piani di assunzione di personale;
l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di
lavoro part-time;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i
processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici,
nonché la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed
innovazione tecnologia dei servizi e degli uffici;
la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilità, permessi), nonché le modalità di accertamento del
loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuzione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale;
le &laqno;pari opportunità»;
i programmi di informazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonché del loro utilizzo;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (3/a), mediante atti previsti dai singoli
ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
3. Livelli di contrattazione. - 1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) - Regionale, che riguarda:
l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonché i criteri per la formazione dei piani di
assunzione di personale;
la formazione dei programmi di occupazione;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento
e sottodimensionamento degli organici;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento, nqualificazione e riqualificazione professionale del personale;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonché del
loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;
le pari opportunità;
le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
b) -Locale, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi - anche in
dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti già esistenti da
trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e
regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.)
nonché le modalità di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta
dispunibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali
necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.
2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di
contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di
recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni (3/b).
3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio (3/b).
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato
dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per
la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti (3/b).
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione
sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e
comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione (3/b).
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione
negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti (3/b).
7. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere
contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti
emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi (3/b).
8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
esecuzione (3/b).
9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e
conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi (3/b).
4. Composizione delle delegazioni. - 1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi;
dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta
da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale
firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia
adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del
diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente
rappresentative su base nazionale.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal
presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un
suo delegato;
da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici
destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali
e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra
indicata.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
Capo I
5. Assunzione per chiamata diretta. - 1. L'assunzione in ruolo
per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalità e
procedure previste dall'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 (4),
per le figure del comparto sanitario per le quali non è
richiesto il titolo professionale in base alle vigenti
disposizioni.
2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali,
per le quali è invece richiesto il titolo, è effettuata per
chiamata diretta con le modalità della pubblica selezione, ai
sensi dell'art. 9, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:
Ruolo sanitario
Profilo professionale:
operatori professionali di 2 categoria.
Ruolo tecnico
Profilo professionale:
operatori tecnici coordinatori;
operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per
il conseguimento del titolo professionale.
Profilo professionale:
agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia
subordinato al possesso di certificazioni abilitative
obbligatorie (4/a).
3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di
gestione delle unità sanitarie locali, o di organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni (4/a).
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le
modalità e Procedure per l'avviamento dei lavoratori e,
comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
della L. 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere
effettuate con la normativa di cui agli articoli I59 e seguenti
del D.M. 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 (4/a).
6. Requisiti generali di ammissione. - 1. Per quanto riguarda
i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione,
le domande di ammissione, l'esclusione, nonché le modalità di
espletamento delle procedure concorsuali e la validità della
graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e
II del D.M. 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio
1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima
diffusione.
3. Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione (4/b).
7. Requisiti specifici di ammissione. - 1. I requisiti
specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti
articoli sono i seguenti:
Ruolo sanitario:
Operatore professionale di 2 categoria:
età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del D.M. 30 gennaio 1982 e successive
modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto
per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola
autorizzata.
Ruolo tecnico:
Operatore tecnico coordinatore:
anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di
operatore tecnico nello stesso settore di attività alla data di
scadenza del bando ed ove previsto, il possesso del titolo
professionale specifico relativo all'attività oggetto della
selezione.
Operatore tecnico:
età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), del D.M. 30 gennaio 1982 e successive
modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
titolo professionale specifico rilasciato da scuola
autorizzata.
Agente tecnico:
età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, lettera b), D.M. 30 gennaio 1982 e successive
modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
certificazione abilitativa obbligatoria (4/c).
8. Composizione della commissione giudicatrice. - 1. La
commissione giudicatrice dei candidati alla selezione è così
costituita:
presidente del comitato di gestione o suo delegato:
presidente;
un esperto nella materia dell'attività prevista per la
posizione funzionale oggetto della selezione o in materia
attinente, designato dal comitato di gestione su proposta
dell'ufficio di direzione: componente;
un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od
uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla
materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto:
componente;
un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non
inferiore ad assistente amministrativo: segretario.
2. Per ogni componente viene, altresì, nominato un supplente.
3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si
applica la procedura prevista dall'art. 6 del D.M. 30 gennaio
1982, come modificata dall'art. 9 della L. 20 maggio 1985, n.
207 (4/d).
9. Prove d'esame e punteggi. - 1. Le prove di esame sono le
seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto
messo a selezione;
b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o
d'arte.
2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.
3. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: punti 20:
a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o
presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso
pubbliche amministrazioni:
nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce
la selezione, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si
riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.
I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi
risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della
selezione.
I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a
quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i
punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;
b) altri servizi, punti 0,60 per anno;
titoli vari: punti 10:
il punteggio previsto per tale categoria di titoli è
attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto
conto della loro attinenza con la posizione funzionale da
conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10, D.M. 30
gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate
situazioni di particolare rilevanza sociale (4/e).
10. Lavoro a tempo parziale. - 1. Gli enti destinatari del
presente decreto possono istituire, nel quadro della
programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze
di servizio, previa consultazione con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto,
posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo
del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per
ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili
professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle
posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilità
operative.
2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non
può comportare modifiche quantitative delle piante organiche,
considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a
orario pieno e viceversa.
3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale
comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale
orario è di nonna articolato su cinque giorni settimanali.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a
tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di
diritti, doveri e incompatibilità previste per il normale
rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilità assoluta con
ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi
attività libero-professionale.
5. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo
parziale è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche
spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale. La progressione economica
sullo stipendio è quella prevista per il restante personale
calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari
posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto
a tempo parziale non può eseguire prestazioni oltre il suo
normale orario di lavoro, né può fruire di benefici che
comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto
allo studio).
6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale
avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.
7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta
procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo
già in servizio la possibilità di optare per i posti con il
rapporto a tempo parziale.
8. In caso di più opzioni rispetto ai posti disponibili,
l'accoglimento della richiesta viene disposto in base
all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita.
In caso di parità, si deve tener conto nell'ordine:
a) del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare;
b) delle condizioni di salute del dipendente.
9. La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso
di più domande viene disposta in base all'anzianità complessiva
nella posizione funzionale rivestita.
10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o
viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal
precedente passaggio o dall'assunzione.
11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha
diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo
orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giornate
lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione
delle giornate lavorative stesse (4/f).
11. Progetti finalizzati. - 1. In attuazione di quanto
previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per
esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione
di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non
fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, potranno predisporre appositi progetti
finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno
la precisa indicazione del personale occorrente distinto per
qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi
da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di
riferimento, nelle seguenti attività;
prevenzione e cura delle tossico-dipendenze; prevenzione,
cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di
disturbi psichici;
prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art.
2, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (5).
4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con
personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato
con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le
modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda
legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica I° febbraio 1986, n. 13 (5/a).
12. Profili professionali. - [l. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica,
sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una commissione paritetica per
l'individuazione e descrizione dei profili professionali in
relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà
dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine
del completamento dell'ordinamento previsto dal presente
decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle
posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a
seguito delle innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro
quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate
proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio
dell'ordinamento per profili professionali, che saranno
approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali
avranno valore per il prossimo triennio contrattuale] (5/b).
13. Commissione paritetica. - [l. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica,
sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una commissione paritetica con il compito di
elaborare proposte:
per l'individuazione e la descrizione del profilo
professionale della dirigenza;
per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle
unità sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione,
tenendo conto della complessità dell'organizzazione, della
quantità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, della
misura ed importanza istituzionale, economica e sociale dei
servizi erogati;
per la regolamentazione e per la disciplina delle
attribuzioni dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
76 (6);
per la regolamentazione del rogito in forma pubblica
amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e
per la relativa riscossione e ripartizione dei relativi
proventi.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei
mesi dalla sua istituzione] (5/b).
14. Normativa concorsuale. - 1. Saranno adottati i necessari
provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei
concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti
stessi.
15. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro. - 1.
L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze
dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere,
pertanto, ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi
ed all'utilizzazione completa delle strutture.
2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione
decentrata saranno previste modalità di articolazione
dell'orario di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti
criteri:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli
istituti che rendano concreta una gestione mirata
dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e
dei carichi di lavoro;
b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la
presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui
alla lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del
personale;
d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente
eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per
periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui all'art.
17.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro
dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore
pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilità di
anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi,
presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione
decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive
esigenze degli utenti.
4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività
nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici
dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di
ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il
ruolo interdisciplinare delle équipes e la responsabilità di
ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali.
6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno
definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale
o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1,
d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su
proposta del responsabile del servizio o del presidio
multinazionale.
16. Orario di lavoro. - 1. In esecuzione dell'accordo
intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (7), la riduzione dell'orario
di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: da ore 38
ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.
2. La riduzione delle ore comporta la revisione
dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla
base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque
giornate.
4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei
per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi
obiettivi di controllo.
5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in
più sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo
normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa
nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste
dalla legge.
17. Lavoro straordinario. - 1. Il lavoro straordinario non può
essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del
lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto,
carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze
di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo
individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di
servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono
autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari
e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività
in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un
massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato
con riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio
per pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio,
partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di
concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del servizio
sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di
fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario,
con le modalità di cui al comma precedente, nella sola ipotesi
in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è
determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario
calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti
elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel
mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due recedenti voci.
9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al30% per lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario
notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto
comma è ridotto a 156.
18. Servizio di pronta disponibilità. - 1. Il servizio di
pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla
chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale e
l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono
tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di
emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili
professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei
presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità
esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative
con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al
comma precedente il personale strettamente necessario a
soddisfare le esigenze personali.
4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato
utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno
festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai
periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad
una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per
le giornate festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata,
la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla
durata stessa, maggiorata del 10%.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può
avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata
come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun
dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese.
12. E' vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure
professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei
comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad
eccezione dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico:
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta
disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della
struttura:
farmacisti (7/a);
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.
14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta
disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio
ed alla connessa organizzazione del lavoro.
15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni
di pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del
15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno
1986.
16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Mobilità. - 1. La mobilità del personale, quale fattore
indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto
della funzionalità dl gestione dei servizi, favorisce
l'esplicazione della professionalità nell'ambito delle diverse
strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente
degli operatori.
2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo
comma, punto 9), della leggequadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93 (7/b), e dall'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (7/b), le seguenti
forme di mobilità:
a) la mobilità nell'ambito dell'ente;
b) la mobilità tra enti della stessa ragione;
c) la mobilità tra enti di regioni diverse;
d) la mobilità tra enti di diverso comparto.
3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente
nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale,
profilo professionale e, ove previsto della disciplina di
appartenenza dell'interessato.
20. Mobilità nell'ambito dell'ente. - 1. L'istituto della
mobilità, all'interno dell'ente, concerne l'utilizzazione sia
temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio
ubicato in località diversa da quella della sede di
assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzativo dell'ente e non è,
pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere
A) e B) l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi,
servizi, uffici etc., situati a non oltre 10 km. dalla località
sede di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e
ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle
successive lettere A) e B).
A) Mobilità d'urgenza:
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario
soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di
eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione
provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio
diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al
perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall
ufficio di direzione della unita sanitaria locale o dall'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il
personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo
professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la
necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità
dell'unità operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennità di missione
prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.
B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:
1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti
vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli
interessati, possono disporre misure di mobilità ordinaria
interna e nel rispetto dei seguenti criteri:
adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei
posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
compilazione di graduatorie per le richieste di
trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di
servizio, della situazione familiare e della residenza
anagrafica;
2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni
paritetiche nominate dal comitato di gestione della unità
sanitaria locale, o dall'organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello regionale o
locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto;
3) i titoli posseduti sono valutati in conformità dei
criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;
4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle
graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono
attribuire:
per l'anzianità di servizio massimo punti 15;
per la situazione personale e familiare, anche in
relazione a documentate situazioni di particolare rilevanza
sociale, massimo punti 15;
per la residenza anagrafica massimo punti 15;
per i titoli posseduti massimo punti 15; per un totale
complessivo di massimo 60 punti.
4. Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono
disporre misure di mobilità interna del personale, d'ufficio,
sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a
livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle
posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere
effettuata esclusi; vamente a domanda degli interessati.
6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la
necessità di una adeguata e tempestiva informazione sulla
disponibilità dei posti vacanti delle predette posizioni
funzionali apicali, si attua, in caso di pluralità di - domande,
mediante la formazione di graduatorie compilate a cura
dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, o di
organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base
ai criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente
articolo.
7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o
d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità
sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti.
21. Mobilità tra enti in ambito regionale. - 1. La mobilità
del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti
fattispecie;
1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito
di soppressione del posto;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
A) domanda:
la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie
locali della stessa regione è disposta per la copertura dei
posti vacanti nelle unità sanitarie locali, individuati in sede
regionale, su indicazione delle unità sanitarie locali medesime.
Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui
all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (8), la mobilità
citata avviene sulla base dei seguenti criteri:
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei
posti vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante
trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per
la presentazione delle relative domande;
provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del
comitato di gestione della unità sanitaria locale di
appartenenza del dipendente;
l'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di
gestione della unità sanitaria locale di destinazione, sentito
l'ufficio di direzione;
in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto
dalla unità sanitaria locale di destinazione:
nei confronti del personale laureato appartenente alle
posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita
graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei
titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformità dei
criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e
successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al
punteggio relativo al curriculum, di documentate situazioni
familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei
familiari, distanza tra le sedi) e sociali;
nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di
servizio di ruolo nella potosizione funzionale di appartenenza,
da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni,
maggiorata fino ad un massimo di 10 punti per documentate
situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero
dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali;
il provvedimento di trasferimento deve essere notificato
alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi
regionali.
B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del
posto:
in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (8/a),
il dipendente ha diritto in caso di soppressione del posto -
conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di
piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità
sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di
corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove
prevista, vacante presso l'unità sanitaria locale di
appartenenza;
l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova
assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di
cui all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente
articolo;
qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella
unità sanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà
all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria
locale;
non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti
per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di
esame già iniziate. Qualora per i posti individuati siano,
invece, in corso i processi di mobilità di cui alla precedente
lettera A), il dipendente il cui posto è stato soppresso, sarà
ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati;
in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione
funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata
assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane
in soprannumero nella unità sanitaria locale di appartenenza
fino al verificarsi della vacanza;
all'assegnazione ad altra unità sanitaria locale della
stessa regione provvede la giunta regionale;
al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera
B) del presente articolo competono oltre i benefici previsti in
materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennità
di incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello
stipendio in godimento alla data di assegnazione.
II) Mobilità tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimneto di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente decreto, a domanda motivata e
documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli
enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a
condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto
vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto
riguardi il personale delle unità sanitarie locali, è, altres<161>,
necessario il nulla osta della regione interessata.
22. Mobilità tra enti in ambito interregionale. - 1. La
mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti
fattispecie:
1) mobilità tra unità sanitarie locali;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Mobilità tra unità sanitarie locali:
La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che
avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato,
alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui
all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (9), è così
disciplinata:
1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i
comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti,
le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi
per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro
cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda
dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria locale e alla
regione di appartenenza;
2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza
devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente
deve procedere la unità sanitaria locale di destinazione.
Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di
cui al punto 2) provvede la regione in cui è richiesta
l'assegnazione.
In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla
regione di cui al comma precedente, a favore:
di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da
valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi
concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale
appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il
diploma di laurea;
di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità
effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza
per il restante personale. Nel caso di pari anzianità vengono
valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il
numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la
maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la
quale si chiede il trasferimento e l'anzianità complessiva di
servizio.
Per coloro che risultino utilmente collocati nella
graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di
provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la
conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7, D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 (9/a), disponendo contestualmente a sua
volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli
interessati alle unità sanitarie locali presso cui sono
disponibili i posti. II) Mobilità tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente decreto, a domanda motivata e
documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli
enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a
condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto
vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto
riguardi il personale delle unità sanitarie locali è, altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.
23. Mobilità intercompartimentale. - 1. Ai sensi dell'art. 6,
D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (9/b), oltre alla mobilità di cui
ai precedenti articoli, è consentito il trasferimento di
personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli
enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata
del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e
contrattazione con le organizzazioni sindacali, firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione
dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e
profilo professionale nell'ente di destinatazione e purché il
richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto
oggetto del trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli
enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con
le stesse modalità di cui al comma 1.
3. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato
opera funzionalmente.
4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da
norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata
superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili.
5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è
esente dall'obbligo del periodo di prova, purché superata presso
l'ente di provenienza.
24. passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica. - 1.
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,
secondo la procedura di cui all'art. 56, D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (9/a), l'ente non potrà procedere alla dispensa dal
servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile
tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei
vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni
equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e
profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della
disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore,
anche di diverso profilo professionale.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà
la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza
alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto
salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di
infermità per causa di servizio.
3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove
funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale
congelamento del posto lasciato disponibile fino al
riassorbimento del posto soprannumerario.
4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata
dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto
temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie
attribuzioni.
5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere
disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo
professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina,
per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a
norma dell'art. 56, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (9/a), al
recupero della piena efficienza fisica.
6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può
essere considerato disponibile ai fini dell'art. 9 legge 20
maggio 1985, numero 207 (9/c).
TITOLO IV
Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo I
25. Diritto allo studio. - 1. Il limite massimo di tempo per
diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui
sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del
personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la
frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di
abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti
legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione
che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo
intercompartimentale.
3. Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
intercompartimentale per il personale delle unità sanitarie
locali si applica la normativa dell'accordo di lavoro del
personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 - richiamata dal
punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno 1980 - così come modificata
dal secondo comma del presente articolo, ferma restando per gli
altri enti destinatari del presente decreto, la normativa
vigente in materia presso gli stessi.
26. Aggiornamento professionale e partecipazione alla
didattica e ricerca finalizzata. - 1. L'aggiornamento
professionale è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il
personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario
nazionale con una apposita voce a destinatazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento
organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari
e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati,
compresi nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale
bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario
nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi
definiti in sede di contrattazione decentrata;
f) il comando finalizzato previsto dall'articolo 45, D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (10).
4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno
prevedere fondi destinati alle attività di cui al comma 3, e gli
indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono
determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà
istituita apposita commissione paritetica composta da membri
nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente
secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla
formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline
che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di
programmazione e l'economia del personale nelle linee di
indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione
regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate
iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in
ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di
servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale è in tal
caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle
iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai
assumere la forma di indennità o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra
l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del D.P.R.
n. 761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo
decide un comitato tecnico scientifico composto da membri
designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente, e da
membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo
i rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del
comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a
fornire una opportuna motivazione.
La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza
delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono
essere adeguatamente documentati al fine della concessione del
congedo straordinario previsto dall'articolo 10, D.P.R. 25
giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre
1987 del Dipartimento della funzione pubblica (10/a).
11. La partecipazione all'attività didattica del personale si
realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a
fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni
con l'università, ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n.
833 (10/b);
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale,
organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
12. Le attività sub b) e c) sono riservate in linea di
principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con
l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica,
deve essere privilegiata la competenza specifica.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra
deve essere data la più ampia pubblicità.
15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio,
è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L.
30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle
lezioni e della correzione degli elaborati, nonché per la
partecipazione alle attività degli organi didattici. Se
l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio, il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno
nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in
quanto effettuato fuori dell'orario di servizio (10/c).
16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e
del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi 5 e 9, al
livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla
competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione
(10/d).
Capo II
27. Prestazioni di consulenza. - 1. L'attività di consulenza è
consentita al personale esclusivamente per lo svolgimento di
compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione
al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove
prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi dell'ente di appartenenza:
le attività di consulenza nell'ente di appartenenza
costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto
da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio.
Al personale stesso competono, se ed in quanto donuti a norma
del vigente contesto normativo, l'indennità di missione e il
compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e
modalità del presente decreto, può essere ammesso, presso le
strutture in cui presta attività di consulenza, alla
partecipazione degli istituti della incentivazione della
produttività.
B) In servizio di altro ente del comparto:
l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi
di altro ente del comparto è consentita in un quadro normativo,
definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che
disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei
tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con
l'articolazione dell'orario di servizio;
le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza
abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di
consulenza, nonché gli importi dei relativi compensi definiti a
livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto,
rappresentative delle categorie interessate;
il compenso deve affluire all'amministrazione di
appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente
avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a
privati:
l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni
pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale
interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in
contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio sanitario
nazionale, in un quadro normativo definito con apposita
convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui
dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione;
i limiti di orario dell'impegno compatibili con
l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione
dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del
debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza onde consentire
valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua
compatibilità con i compiti del Servizio sanitario nazionale e
con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale
dipendente;
il relativo compenso dovrà comunque affluire
all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne
il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni
dall'introito;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono
comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.
Capo III
28. Documentazione dello stato di infermità. - 1. Il
dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare
servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica
nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere
il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
29. Visite mediche di controllo. - 1. Le visite mediche di
controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale
sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la
competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire
la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a
conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in
cui è contenuta la sola prognosi.
30. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro. -
1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a
particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche
attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di
interventi preventivi a tutela. della salute degli operatori
stessi.
2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre
all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a
rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e
l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute
e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con
particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano
rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui
problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche
dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni
norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli organi di amministrazione e le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
presente decreto, individuano aree omogenee sulla base del
rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici,
affidandone la rilevazione e la registrazione alla direzione
sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori
ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio di
igiene e prevenzione; detta attività verrà svolta in stretto
collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro
delle pubbliche amministrazioni e delle unità sanitarie locali.
5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e
di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita
d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto nel quadro della normativa
vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestestici,
nel richiamarsi per analogia al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
(11), gli enti debbono provvedere alla istallazione ed
attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle
camere operatorie nonché alla esecuzione di visite e controlli
trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti
e degli epato-pazienti.
7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti
dei dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali,
secondo le disposizioni della normativa della Comunità economica
europea.
8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi
precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno
essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di
rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi.
31. Permessi, ritardi e recuperi. 1. Al dipendente possono
essere concessi, per particolari esigenze personali ed a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della
durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore
complessivo.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere
36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello
della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a
recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato
possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi
sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale
titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione
base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario
flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni
della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera
da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di
ritorni per completamento di servizio ovvero per turni. Nei
confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od
organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve
essere posta in essere ogni modalità di articolazione
dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del
mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario
(11/a).
Capo IV
32. Indumenti di lavoro. - 1. Al personale cui durante il
servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di
lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle
prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi
esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono,
inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro
eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni
di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
33. Mensa. - 1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti
nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla
particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il
servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del
diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e
non è comunque monetizzabile.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio
mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a
contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per
pasto (11/b).
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere
rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve
essere superiore a 30 minuti.
34. Attività sociali, culturali, ricreative. - 1. Le attività
culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità
sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente
costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in
aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati
dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione,
da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei
revisori dell'unità sanitaria locale o ad organismo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi
dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (12).
3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le
Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali,
iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede
regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per
dipendente. Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede
di accordi decentrati sono mantenute sempreché lo stanziamento
già esistente non sia superiore a L. 10.000 annue per dipendente
(11/b).
35. Santo Patrono. - 1. La ricorrenza del Santo Patrono viene
riconosciuta giornata festiva (12/a).
Capo V
36. Diritti sindacali. - 1. In attesa della definizione
intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni
sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4,
dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (13),
restano congelate le aspettative sindacali nonché i permessi
concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.
130 (14), conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma
della legislazione vigente.
2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati
dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente
della Repubblica numero 130/1969 citato.
3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto
continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti
stessi.
37. Assemblea del personale. - 1. I dipendenti del Servizio
sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei
luoghi ove prestano la loro attività o in altra sede durante
l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non
trasferibili né convertibili.
2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma
l, verrà corrisposta la normale retribuzione.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da
parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati
all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei
responsabili delle singole unità operative e comunicata al
servizio del personale. Le eventuali eccedenze rispetto al
limite di cui al primo comma seguono la disciplina dettata in
materia di permessi e ritardi di cui all'art. 31.
5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo
svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi
essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto.
38. Diritti all'informazione. - 1. L'informazione si attua, ai
sensi dell'art. 18, D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (14/a), in
modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a
livello confederale e di categoria.
2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una
costante e preventiva informazione sugli atti e sui
provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto
il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti
che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla
programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la
funzionalità dei servizi;
b) la contrattazione. Per un sempre più responsabile e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti
si impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze
che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la
definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.
3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di
acquisizione del diritto informativo e di intervento per il
sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti
destinatari del presente decreto.
4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi
istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di
partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si
garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli
ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui
all'art. 1 nonché una costante e tempestiva informazione degli
atti e provvedimenti che riguardano il personale,
l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi,
nonché i programmi, i bilanci e gli investimenti.
5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge
29 marzo 1983, n. 93 (14/a), possono richiedere agli enti, che
sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del
personale occupato e di quello occorrente in relazione ai
programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di
turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Ai sensi dell'art. 20, D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13
(14/a), in occasione di interventi di progettazione di nuovi
sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei
sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno
informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì
da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo
quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione,
alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla
qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo
dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (14/a), nei casi
in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e
l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni
lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni
garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato
sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera
personale del lavoratore.
8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di
conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti
e il diritto di integrazione e rettifica.
39. Patronato sindacale. - 1. I dipendenti in servizio o in
quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale
per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni
assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi
dell'ente di appartenenza (14/b).
40. pari opportunità. - 1. Nell'intento di attivare misure e
meccanismi tesi a consentiré una reale parità tra uomini e donne
all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione
decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie
&laqno;azioni positive» a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, verranno istituiti presso le - regioni con la
presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le
pari opportunità, che propongano misure adatte a crearne le
effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno,
sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici
rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione
ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
41. Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi
all'espletamento dei compiti di ufficio. - 1. L'ente, nella
tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale
nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente
connessi all'espletamento del servizio è all'adempimento dei
compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che
non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin
dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale.
2. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui
imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli
oneri sostenuti per la sua difesa.
42. Aumenti. - 1. Gli aumenti di stipendio per il personale
non medico del ruolo sanitario, tecnico professionale e
amministrativo sono i seguenti:
------------ --------------- ---------------- ----------------
| Livello | Dal 1°-1-1986 | Dal 1°-1-1987 | Dal 1°-1-1988 |
| | |(compreso quello|(compreso quello|
| | | del 1986) | del 1986-87) |
------------ --------------- ---------------- ----------------
| 1° | 150.000 | 325.000 | 500.000 |
| 2° | 285.000 | 617.000 | 950.000 |
| 3° | 330.000 | 715.000 | 1.100.000 |
| 4° | 345.000 | 747.500 | 1.150.000 |
| 5° | 240.000 | 520.000 | 800.000 |
| 6° | 450.000 | 975.000 | 1.500.000 |
| 7° | 630.000 | 1.365.000 | 2.100.000 |
| 8° | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 |
| 9° | 1.008.000 | 2.184.000 | 3.360.000 |
| 10° | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 |
| 11° | 900.000 | 1.950.000 | 3.000.000 |
2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono
inquadrati in livello superiore, l'aumento è determinato per la
differenza fra il nuovo trattamento di livello e quello del
livello di provenienza.
3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il
trattamento in godimento e quello attribuito con il presente
decreto.
43. Nuovi stipendi. (14/c) - 1. In conseguenza degli aumenti
di cui all'art. 42, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori di
cui all'art. 37, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 (15), sono cos<161>
modificati:
Livello 1° - Personale addetto alle pulizie . . . L. 3.800.000
Livello 2° - Commessi, agenti tecnici, ausiliari
socio-sanitari . . . . . . . . . . . » 4.550.000
Livello 3° - Ausiliari socio sanitari specializ-
zati . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.900.000
Livello 4° - Operatori professionali seconda ca-
tegoria,operatori tecnici,coadiutori
amministrativi . . . . . . . . . . . » 5.550.000
Livello 5° - Operatori tecnici coordinatori . . . » 6.300.000
Livello 6° - Operatori professionali prima cate-
goria collaboratori, assistenti tec-
nici, assistenti sociali, collabora-
tori, assistenti amministrativi,edu-
catori professionali . . . . . . . . » 7.200.000
Livello 7° - Operatori professionali prima cate-
goria coordinatori,assistenti socia-
li coordinatori, collaboratori ammi-
nistrativi, assistenti religiosi . . » 8.500.000
Livello 8° - Operatori professionali dirigenti
collaboratori amministrativi coordi-
natori . . . . . . . . . . . . . . . » 10.400.000 » 10.400
.000
Livello 9° - Farmacista,biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, so-
ciologo collaboratori; procuratore
legale,architetto,geologo,ingegnere;
vice direttore amministrativo. . . . » 12.000.000
Livello 10° - Farmacista, biologo,chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, so-
ciologo coadiutori; avvocato; diret-
tore amministrativo. . . . . . . . . » 13.900.000
Livello 11° - Farmacista, biologo,chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, so-
ciologo dirigenti; avvocato, inge-
gnere, architetto, geologo coordina-
tori; direttore amministrativo capo
servizio . . . . . . . . . . . . . . » 17.000.000
44. Istituzione 8° bis. - 1. E' istituito un livello
retributivo 8° bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi
profili professionali saranno determinati dalla commissione di
cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avrà decorrenza dal
prossimo triennio contrattuale (15/a).
45. Retribuzione individuale di anzianità. - 1. Il valore per
classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di classe e scatto
maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione
individuale di anzianità.
2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al
trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del D.P.R.
25 giugno 1983, n. 348 (15), per quanto concerne i ratei
relativi all'indennità per strutture specialistiche da
attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali
delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica.
3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno
1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità,
ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale
della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione
individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata,
con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente
al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema
previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei
valori tabellari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica medesimo (15/b).
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986
i predetti importi competono in ragione del numero di mesi
trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988
(15/b).
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore
a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei
mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di
nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988 (15/b).
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente
corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto
costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio
fino al 3I dicembre 1986. La restante parte viene posta in
detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
46. Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa
speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno I988 è conglobata nello
stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una
quota di indennità integrativa speciale paria L. 1.081.000 annue
lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità
integrativa speciale spettante al personale in servizio e
ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con
decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennità
integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge
27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, è ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale
è sospesa o non spetta, è portato in detrazione dalla pensione
dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del
personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno
1988 o deceduto in attività di servizio, a decorrere dalla
stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L.
72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita
della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui
al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è
attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va
effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun
compartecipe (15/c).
47. Paga oraria gionaliera. - 1. La paga di una giornata
lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le
competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di
38 ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per
6 nel caso di 36 ore settimanali.
3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a
proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con
applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai
precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle
organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di
effettiva astensione dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà
luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la
presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto
dell'orario di lavoro.
Capo II
48. Indennità di direzione per direttori amministrativi. - 1.
Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e
direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la
indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e
costanti:
Livello 9° - vice direttore amministrativo. . . . L. 2.600.000
Livello 10° - direttore amministrativo . . . . . . » 5.100.000
Livello 11° - direttore amministrativo capo servi-
zio. . . . . . . . . . . . . . . . . » 8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le
altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
49. Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza. - 1. Ai
farmacisti inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° viene
corrisposta l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza nelle
seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300.000
Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.600.000
Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo (15/d).
50. Indennità tecnico-professionale. - 1. Al personale
inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario,
professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei
veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici
compete una indennità tecnico-professionale nelle seguenti
misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.600.000
Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.100.000
Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a decorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
51. Indennità biologi, chimici e fisici. - 1. Ai biologi,
chimici e fisici inquadrati nei livelli 9°, 10° e 110 competono
le seguenti indennità annue, fisse lorde:
1) Indennità professionale:
9° . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000
10° . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.000.000
11° . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.000.000
2) Indennità specialistica:
9° . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.300.000
10° . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.600.000
11° . . . . . . . . . . . . . . . . . » 600.000
3) Indennità di dirigenza:
9° . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000
10° . . . . . . . . . . . . . . . . . » 610.000
11° . . . . . . . . . . . . . . . . . » -
52. Indennità di bilinguismo. - 1. Al personale in servizio
negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma
a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige
costituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema
del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale,
è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla
professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità
previste per il personale in servizio negli enti locali della
regione autonoma a statuto speciale Trentinoalto Adige.
53. Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di
cui all'art. 8, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (16). - 1. Al
personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione
(capi servizio) spetta un'indennità di L. 4.000.000 in misura
fissa e costante annua lorda.
2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i
medici, con l'indennità primariale differenziata, fino a
concorrenza della medesima.
54. Indennità di coordinamento. - 1. Ai coordinatori
amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 (16), spetta l'indennità differenziata
fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000
abitanti;
b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a
150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura
ospedaliera generale ex regionale (16/a).
55. Indennità di polizia giudiziaria. - 1. Al personale cui è
stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente
od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 (17), spetta una indennità fissa lorda annua di L.
1.000.000.
56. Indennità per il personale infermieristico. - 1. Al
personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore
professionale di II categoria inquadrato al IV livello
retributivo, spetta una indennità mensile lorda fissa di L.
20.000.
57. Indennità di incremento, della utilizzazione delle
strutture e degli impianti. - 1. Agli operatori di tutti i ruoli
inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due
turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti
attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti
tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta
anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennità
mensile lorda di L. 40.000 (16/a).
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello
operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura
nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile lorda di
L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello
operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una
indennità mensile lorda di L. 70.000; tale indennità compete
anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che
non rientri nella fattispecie suindicata, sarà corrisposta, per
l'intera vigenza dell'accordo una indennità nella misura fissa
di lire 180.000 annue lorde.
5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro
cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono
dal 1° febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennità
di cui all'art. 45, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 (17/a).
Capo IV
58. Indennità di rischio da radiazioni. - 1. Al personale
medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità
all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature
radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta
un'indennità di &laqno;rischio da radiazione» nella misura unica
mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968,
n. 416 (18), e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il
suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in
&laqno;zone controllate», ai sensi della circolare del Ministero della
sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso
abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile
esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che
caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le
modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della
sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1
soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita
commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal
responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o
radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto
e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od
organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in
concomitanza con lo stipendio.
6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di
cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 (19), e con altre
eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E'
peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi
antitubercolare.
59. Indennità di profilassi antitubercolare. - 1. A tutto il
personale operante in reparti o unità operative tisiologiche
(pneumologiche) viene corrisposta una indennità di profilassi
antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300
giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953,
n. 310 (20), e successive modificazioni.
60. Indennità per servizio notturno e festivo. - 1. Al
personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante
le ore notturne spetta una &laqno;indennità notturna» nella misura
unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora il
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete
una indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono
di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L.
4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori
alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere
corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo
dipendente.
61. Norma di primo inquadramento. - 1. L'indennità prevista
dall'art. 50 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 (20/a), è
soppressa con decorrenza 1° gennaio 1988. La stessa è invece
ridotta dal 1° gennaio 1986 del 30% e dal 1° gennaio 1987 del
65%.
2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle
tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 (21), inquadrato al nono livello retributivo, con una
anzianità di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei
anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di
L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato
dall'art. 43 e dall'art. 50 (21/a).
3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i
beneficiari dovessero essere inquadrati nel 100 livello
retributivo.
Capo V
62. Decorrenza degli aumenti. - 1. Le indennità di cui ai
precedenti articoli vengono corrisposte per 12 mensilità
riferite all'anno solare.
2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure
vengono corrisposti dal 1° febbraio 1987.
63. Equo indennizzo. - 1. Nei confronti del personale
dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per
quanto concerne l'equo indennizzo le disposizioni e procedure
stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui
al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (19) e successive integrazioni e
modificazioni.
2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le
seguenti modalità:
a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera
la classe iniziale di stipendio del livello di appartenenza
maggiorata dell'80%.
b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni
dell'integrità fisica iscritte alla prima categoria della
tabella A allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (22), è
pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma
del punto a);
c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa
riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente
al livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento
della presentazione della domanda;
d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle
vigenti norme per le menomazioni dell'integrita fisica inferiori
a quelle di prima categoria.
3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo
dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo,
eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per
effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui
contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione
stessa.
4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo
venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita
vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la
rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.
64. Trattamento di quiescenza. - 1. Al personale
destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per
raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o
per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione
dal servizio e nelle misure in vigore alla data del lo gennaio
1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
65. Norma per i dipendenti della unità sanitaria 1ocale del
comune di Campione d'Italia. - 1. Gli istituti
giuridico-economici previsti per i dipendenti del servizio
sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unità
sanitaria locale di Campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento
economico dei dipendenti di detta unità sanitaria locale, il
Ministero della sanità, di intesa con il Ministero del tesoro
(R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI e le
organizzazioni sindacali emanerà apposite norme - in
considerazione della particolare situazione geografica del
comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero -
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
66. Tipologia e finalità dell'istituto. - 1. L'istituto di
incentivazione della produttività deve tendere ad incrementare
la economicità e qualità delle prestazioni rese, in funzione del
grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di
migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime
dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di
dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988
recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata
in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente
quale fase di evoluzione verso il futuro sistema &laqno;per
obiettivi», con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti
alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (22/a).
4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al
conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il
territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni
rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in
plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio
1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare
alcuni indici di produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione
territoriale delle prestazioni utilizzando l'attività resa in
plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi
territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori,
ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo
decentrato a livello regionale che traccerà altresì le linee
generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i
criteri delle verifiche in campo. Non dovrà comunque
verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un incremento
della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite mcdia
per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986.
Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto
gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in
ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la
condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (22/b);
II) produttività &laqno;per obiettivi» (23).
67. Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione
dell'istituto. - 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma
6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, così come
determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanità
e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e
risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà
rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento
dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui
potranno aggiungersi solo i &laqno;risparmi» derivanti dal raffronto
tra la spese dell'anno precedente a quello preso a riferimento e
la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa
alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse
strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative
in misura non superiore alla media di quanto liquidato
pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente,
moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di
nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si
stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di
incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso,
non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva
risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività
specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi
converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle
attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a
rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento
della produttività e maggiori spazi anche temporali di
prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in
plus-orario da personale medico dipendente o da personale che
rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di
istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della
produttività al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste
nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene
finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80%
del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del
fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,80
determinata in sede di accordo quadro regionale.
8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici
di produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i
diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la
definizione del modello di applicazione degli standards
conseguiti, ai fini della valutazione della produttività e
demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da
esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987,
anche in riferimento agli obiettivi della programmazione
nazionale.
9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da
ulteriori evenutali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
68. Valutazione della produttività. - 1. L'istituto di
incentivazione della produttività, valutato sulla base delle
prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità
operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di
impegno dei componenti dell'équipe stessa, viene garantito nel
rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di
appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente
sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalità
previste nell'art. 70.
3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la
predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa
ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la
presenza di tutti i componenti l'équipe.
4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione
delle tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto
sub II, comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso
art. 66 e nell'art. 73.
69. Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe. - 1.
La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione
dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale
che costituisce parte integrante del presente decreto per il
personale del Servizio sanitario nazionale.
2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore
delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire
all'équipe e al fondo comune della categoria A) medici e
all'équipe e al fondo comune B) del personale laureato non
medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel nuovo
tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di
tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non
mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita
presso il Ministero della sanità, una commissione paritetica
formata da componenti designati dalla parte pubblica e da
componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico
nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del
decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo
della categoria B) del personale laureato non medico è
costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le
modalità del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348 (23/a), per tale istituto ai laureati non medici,
più il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in
aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione
dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (23/a), e per il periodo di
validità del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.
7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo
seguente:
le competenze previste nel tariffario per la categoria A)
medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto
per il personale della categoria B), personale laureato non
medico.
8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria B) che
trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote
economiche pari al fondo della corrispondente équipe della
categoria A).
9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria B)
le quote eventualmente non liquidate per le équipes della
categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale laureato
non medico.
10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le équipes
del personale laureato non medico deve essere inserita quella
del personale farmacista.
11. Le competenze attribuite al personale di cui alla
categoria B) saranno suddivise nel modo seguente:
-------------------- -------------------- --------------------
| | Fondo équipe B | Fondo comune B |
| -------------------- --------------------
|Dirigente. . . . . .| 1,8 | 1,2 |
|Coadiutore . . . . .| 1,4 | 1,1 |
|Collaboratore. . . .| 1 | 1 |
12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le
quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la
produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta
all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza
farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con
decorrenza 1° gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno
sommate al fondo della categoria B).
13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non
può essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro
del 1986.
14. Per il personale laureato non medico dei profili
biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non
può essere inferiore a quello attribuito per effetto della
sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.
15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per
l'istituto dell'incentivazione al personale medico debbono
essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e
liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata
del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli
standards quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale
complessivamente resa dalle strutture pubbliche.
70. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub)
I, comma 6, dell'art. 66. - 1. Le competenze spettanti al
personale, articolate per settori a seconda della diversa
incidenza professionale degli operatori necessaria alla
realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo
schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri,
psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico,
ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unità
operativa che concorre alla prestazioné, nonché il personale
tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei
seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le
percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da
attribuire alle varie categorie di personale.
------------------------------- ----- ----- ----- ----- ------
| | A | B | C | D |Totale|
| ----- ----- ----- ----- ------
|1) - prestazioni di radiologia.| 70 | - | 18 | 12 | 100 |
|2) - prestazioni di laboratorio| 65 | - | 23 | 12 | 100 |
|3) - visite e/o interventi spe-| | | | | |
| cialistici delle varie at-| | | | | |
| tività di servizio ed al-| | | | | |
| tre prestazioni fatturabi-| | | | | |
| li . . . . . . . . . . . .| 85 | - | 10 | 5 | 100 |
|4) - prestazioni riabilitative.| 55 | - | 32 | 13 | 100 |
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria
A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise
come segue:
- all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi
ai singoli componenti;
- al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici
delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione
della produttività nelle seguenti proporzioni:
- assistente e collaboratore .............................1;
- auto e coadiutore ....................................1,4;
- primario ed equiparati, dirigente . 1,8,
mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo
definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del
fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto
retributivo sono ripartite come segue:
- assistente .............................................1;
- aiuto ................................................1,1:
- primario .............................................1,2.
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione
delle quote sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello
regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di
utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente
meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non
medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei
Piani di lavoro di cui all'art. 66.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune
comporta la prestazione del plus-orario con le modalità appresso
indicate e articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza
individuale eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverra in misura
proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del
raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite
al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per
raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al
fondo di cui all'istituto sub II.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore
relative alla categoria b) debbono intendersi riferite alla
nuova categoria C), le quote relative alla categoria C),
afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle
percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
15. Le quote di cui al fondo comune dell'équipe non medica
previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite
in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti
dell'équipe stessa.
71. Plus orario e sua determinazione. - 1. L'attività connessa
con l'Istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art.
66 va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del
fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico
che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del
tariffario unico nazionale;
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e
con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In
attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto,
restano in vigore le norme specifiche dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 348/1983, art. 64.
3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del
comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale a
pplicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potrà
essere superiore a due ore settimanali.
5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari
attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in
cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali
e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce
debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani
di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo
degli orari di servizio.
7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione
all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in
eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello
dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In
caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si
effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà
rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile
lordo rilevato al 1° gennaio di ogni anno, per ogni ora
settimanale di plus-orario reso.
9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve
intendersi la somma delle seguenti voci:
- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di
anzianità;
- indennità integrativa speciale;
- indennità annue fisse e continuative;
- rateo di tredicesima mensilità.
10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la
revisione del plus-orario.
11. Le competenze economiche relative al presente istituto
vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo
di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria
D).
72. Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub I
dell'art. 66. - 1. Per quanto attiene il personale laureato non
medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le
modalità di ripartizione sono definite nell'art. 70.
2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di
vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovrà
prevedere i criteri di riparto dell'attività fatturabile.
3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo
del personale della categoria B) affluiscono le somme
corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza
dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri
in plus orario.
4. Le competenze attribuite al personale della categoria C)
dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e
l'importo risultante forma il monte globale complessivo da
suddividere fra tutto il suddetto personale.
5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria
D) dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti
proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo,
professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo
all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal
quinto al sesto: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro
livelli: 1.
6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione
secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il
fondo sub II, comma 6, dell'art. 66.
Capo II
73. Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub
II), comma 6, dell'art. 66. - 1. Il fondo di incentivazione sub
II) è ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai
progetti determinati anche a norma dell'art. 66.
2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali,
le unità di personale assegnate alla realizzazione dei singoli
progetti di intervento.
3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al
presente articolo sulla scorta di idonea documentazione,
attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione
delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli
operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro
realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita
dagli oreratori stessi.
PARTE II - AREA MEDICA
TITOLO I
Accordi decentrati
Capo 1
74. Materie di contrattazione decentrata. - 1. Nell'ambito
della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983,
n. 93 (24), del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13 (24), del decreto del Presidente della
Republica 5 marzo 1986, n. 68 (24), art. 6, comma 9, e di quella
del presente decreto, formano oggetto di contrattazione
decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di
attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua
programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;
la formulazione di programmi concernenti l'occupazione
medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale
degli organici;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari
sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e
regionale nonché i piani di assunzione di personale;
le proposte in ordine ai processi di innovazione
tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi
di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
i processi di mobilità compresi quelli derivanti da
situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli
organici, nonché la verifica degli esuberi di personale anche in
dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed
innovazione tecnologica dei servizi sanitari;
la struttura degli orari di lavoro, legata anche
all'emergenza medica e veterinaria (turni, articolazione,
reperibilità, permessi) nonché la modalità di accertamento del
loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le
esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la
produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la
qualificazione del personale medico e veterinario;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio
dell'attività libero-professionale intramurale;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività
culturali e ricreative;
i programmi di informatizzazione delle procedure e della
destinazione delle risorse nonché del loro utilizzo;
le &laqno;pari opportunità»;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione
decentrata dal presente decreto.
2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell'art.
14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (24), mediante atti previsti
dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
75. Livelli di contrattazione. - 1. Le parti individuano i
seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda:
attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante
organiche nonché i criteri per la formazione dei piani di
assunzione di personale;
la formazione dei programmi di occupazione medica e
veterinaria;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità
compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento
e sottodimensionamento degli organici;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio
dell'attività libero-professionale;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento
professionale, di ricerca, di didattica e la qualificazione del
personale medico e veterinario;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione
delle procedure e della destinazione delle risorse, nonché del
loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la
produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto
degli incentivi alla produttività;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le
attività culturali e ricreative;
le &laqno;pari opportunità»;
le altre materie specificatamente e tassativamente
indicate nel presente decreto;
b) locale, al quale competono tutti gli aspetti
dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti
di pianta, organica necessari e degli esuberi, anche in
dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed
innovazione tecnologica dei servizi sanitari ed infine dei posti
già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze
di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello
nazionale e regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di
lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonché le
modalità di accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei
piani di lavoro;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui
le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità
operative in cui applicare l'istituto della pronta
disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della
stessa e per l'individuazione delle figure professionali e
posizioni funzionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le
modalità di riparto degli incentivi alla produttività;
la verifica delle modalità applicative dell'effettivo
esercizio dell'attività libero-professionale;
i criteri di utilizzazione dell'orario riservato
all'aggiomamento professionale, alla didattica e alla ricerca;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni
tecnologiche;
la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente
indicate nel presente decreto.
2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte
pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di
contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento ed a convocare le
Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai
sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato
entro e non oltre 15 giorni (25).
3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve
riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal
suo inizio (25).
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione
decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato
dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione
o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per
la presentazione di eventuali osservazioni da parte di
Organizzazioni Sindacali dissenzienti (25).
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione
regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione
nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai
singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e,
comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione
(25).
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi
decentrati devono essere definite in una unica sessione
negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra
le parti negli accordi predetti (25).
7. Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi
decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere
contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti
mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli
orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente
provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi (25).
8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
esecuzione (25).
9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri
aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e
conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei
nuovi accordi (25).
76. Composizione delle delegazioni. - 1. A livello di
contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
dell'UNCEM per le comunità montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di
rispettiva competenza.
b) per le organizzazioni sindacali:
da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale
medica e veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal
presente decreto, che abbia adottato, in sede nazionale, codici
di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal
presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un
suo delegato;
da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata
dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti
all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di
ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i
criteri e le modalità di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del D.P.R.
5 marzo 1986, n. 68 (25/a).
TITOLO II
Rapporto di lavoro
Capo I
77. Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del
veterinario. - 1. Il rapporto di lavoro del medico può essere,
ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978 e 35, D.P.R.
n. 761/1979 a &laqno;tempo pieno» o a &laqno;tempo definito» ed entrambi i
rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro.
2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta
l'indennità integrativa speciale in misura intera, con il
conseguente divieto di percepirla nelle altre attività
compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le
amministrazioni interessate.
3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di
prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n.
28,30 ore settimanali.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro
ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,
la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca
finalizzata, etc.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo
stesso scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti.
6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di
assistenza, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione per l'eventuale impiego in attività ordinarie, va
utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere
cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno
o per particolari necessità di servizio. Va resa in ogni caso
compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non
può, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di
lavoro.
7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto
e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a &laqno;tempo
definito» e i veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività
libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che
non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con
gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario
nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio.
8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un
distinto rapporto di impiego.
9. In attuazione dell'art. 6, D.P.R. n. 68/1986, la riduzione
dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali:
a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38
ad ore 37 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
da ore 37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987;
b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30
settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31
dicembre 1987, n. 27 ore settimanali.
10. La riduzione delle ore comporta la revisione
dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla
base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale,
sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto.
11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del
personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono
privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le
richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito
al rapporto a tempo pieno.
12. Le richieste predette saranno di norma accolte
compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario
tenuto, altresì conto della riduzione dell'orario di lavoro
prevista dal presente decreto, delle indicazioni di cui alla
legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali.
13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve
essere adeguatamente motivata.
14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può
chiedere il riesame da parte della commissione regionale di cui
all'articolo successivo.
15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5
giornate.
16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei
per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi
obiettivi di controllo.
17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in
più sedi appartenenti alla stessa o ad altra Unità sanitaria
locale il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede
si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative
previste dalla legge.
18. I medici ed i veterinari hanno altresì l'obbligo di
prestare l'attività per tutti i compiti demandati agli enti
dalla legge n. 833/1978 nonché attività consultive richieste
dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di
servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il
rimborso spese ove competa (25/b).
78. Commissione regionale. - 1. In ciascuna regione è
istituita una apposita commissione regionale cui è affidato:
a) il riesame delle domande del personale medico di
passaggio dal tempo definito al tempo pieno non accolte dagli
enti di appartenenza;
b) l'esame delle domande di ammissione all'esercizio della
libera attività professionale qualora non attivata all'interno
delle strutture dell'ente.
2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:
da un rappresentante della regione che la presiede;
da un rappresentante designato dall'ente interessato;
da un rappresentante del Ministero della sanità.
3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai
punti a) e b) entro sessanta giorni, previa verifica delle
effettive situazioni locali con la partecipazione delle
Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto.
4. La commissione regionale è integrata, di volta in volta, da
un membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante
sindacale è indicato dal medico interessato.
79. Commissione per profili professionali medici. - [1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento
della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una commissione
paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili
professionali del personale medico e veterinario in relazione
all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei
diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine
della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni
giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito
delle innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro
quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate
proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio
dell'ordinamento per profili professionali, che saranno
approvate con apposito decreto del Presidente defia Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali
avranno valore per il prossimo triennio contrattuale] (25/c).
TITOLO III
Organizzazione del lavoro
Capo I
80. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro. - 1. La
presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche nel
territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata,
deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i
giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e
una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei
turni di servizio.
2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze
ordinarie e di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza
attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle équipes per le
dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e,
comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza
medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la
copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede
mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito,
eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di
guardia o di pronta disponibilità secondo i criteri indicati in
sede di contrattazione decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o
interdivisionale.
6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di
lavoro, laddove la dotazione organica delle unità operative
consenta di garantire tutte le attività mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino
all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può
essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro
straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere
assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di
servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei
giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante
l'istituto della pronta disponibilità secondo i criteri indicati
nell'accordo decentrato.
81. Lavoro straordinario. - 1. Il lavoro straordinario non può
essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del
lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio
e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo
individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di
servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali,
possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per
particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori
di attività in deroga al limite di cui al comma 3, fino ad un
massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato
con riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 2, le ore di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio
per pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio;
partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di
concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio
sanitario nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di
fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario,
con le modalità di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui
leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è
determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario
calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti
elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel
mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario
notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8
è ridotto a 156.
11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base
al preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi
ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza
delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema
di calcolo.
12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro
straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tarriffa
spettante ai medici a tempo pieno.
82. Servizio di pronta disponibilità. - 1. Il servizio di
pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla
chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni
anno, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per
affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla
dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei
presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità
esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative
con attività continua e, sulla base del piano di cui al comma 2,
il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed
integrativa della guardia divisionale o interdivisionale è
organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.
5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva
può prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno
festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai
periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad
una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per
le giornate festive.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata,
la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla
durata stessa, maggiorata del 10%.
10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può
avere comunque daurata inferiore alle quattro ore.
11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata
come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
12. Di regola non potranno essere previste per ciascun
dipendente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei
servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario,
degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di
anzianità, nonché, solo per particolari necessità, degli altri
assistenti.
14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei
servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i
sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei
primari.
TITOLO IV
Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo I
83. Aggiornamento professionale e partecipazione alla
didattica e ricerca finalizzata. - 1. L'aggiornamento
professionale del personale medico e veterinario è obbligatorio
e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti
individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario
nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento
organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari
e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati,
compresi nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale
bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario
nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) ricerca finalizzata del personale medico in base a
programmi definiti in sede di contrattazione decentrata;
f) il comando finalizzato previsto dall'articolo 45, D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (25/d).
4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno
prevedere fondi destinati alle attività di cui al comma 3 e gli
indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del
medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le
Organizzazione sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6,
comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verrà
istituita una apposita commissione paritetica composta da membri
nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente
secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle
Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla
formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline
che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di
programmazione e l'economia del personale, nelle linee di
indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione
regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate
iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in
ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di
servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale è in tal
caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle
iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai
assumere la forma di indennità o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra
l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45, D.P.R. n.
761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo
decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e
veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale
dipendente e da medici e veterinari designati dalle
Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo
i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del
comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a
fornire una opportuna motivazione.
La partecipazione ai corsi, convegni, congressi e la frequenza
delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti, devono
essere adeguatamente documentati al fine della concessione del
congedo straordinario previsto dall'articolo 10, D.P.R. 25
giugno 1983, n. 348, e dalla circolare n. 10705 del 30 dicembre
1987 del Dipartimento della funzione pubblica (25/e).
11. La partecipazione all'attività didattica del personale
medico e veterinario si realizza nelle seguenti aree di
applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a
fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni
con l'università, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale
interessato organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base, aggiornamento professionale e
riqualificazione del personale non medico.
12. Le attività sub b) e c) del comma 11, sono riservate in
linea di principio al personale del Servizio sanitario
nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica
deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto
di lavoro a tempo pieno.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra
deve essere data la più ampia pubblicità.
15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio è
remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L.
30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle
lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la
partecipazione alle attività degli organi didattici. Se
l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio, il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno
nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati
effettuato fuori dell'orario di servizio.
16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e
del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi 5 e 9, a
livello di singolo ente, sulle questioni demandate alla
competenza di tali organi, decide l'ufficio di Direzione (25/f).
Capo II
84. Prestazioni di consulenza e consulti. - 1. L'attività di
consulenza è consentita al personale per lo svolgimento di
compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione
al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove
prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:
le attività di consulenza nell'ente di appartenenza
costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto
da prestarsi, quindi, nell'ambito del normale orario di
servizio. Al personale stesso competono se ed in quanto dovuti,
a norma del vigente contesto normativo, l'indennità di missione
e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e
modalità del presente decreto, può essere ammesso, presso le
strutture cui presta attività di consulenza, alla partecipazione
agli istituti della incentivazione della produttività.
B) In servizi sanitari di altro ente del comparto:
l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi
di altro ente del comparto è consentita in un quadro normativo,
definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che
disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei
tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
il compenso e le sue modalità, ove l'attività di
consulenza abbia luogo fuori del debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di
consulenza, nonché gli importi dei relativi compensi definiti a
livello regionale sentite le Organizzazioni sindacali
firmatarie, rappresentative delle categorie interessate;
nella definizione dei compensi del medico si dovrà
comunque tener conto dei compensi per l'attività specialistica
prestata in regime di convenzione;
il compenso deve affluire all'amministrazione di
appartenenza che provvede ad attribuire il 95% al dipendente
avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a
privati:
l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni
pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale
interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in
contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio sanitario
nazionale, in un quadro normativo definito con apposita
convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui
dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione;
i limiti di orario dell'impegno compatibili con
l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione
dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del
debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza, onde consentire
valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua
compatibilità con i compiti del Servizio sanitario nazionale e
con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale
dipendente;
il relativo compenso dovrà comunque affluire
all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne
il 95% al dipendente avente diritto entro quindici giorni
dall'introito;
è fatto obbligo del recupero del debito orario qualora la
consulenza, compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia
stata resa nell'orario di lavoro;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono
comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.
D) Consulti:
rientrano nell'attività libero-professionale anche i
consulti resi dai medici con rapporto di lavoro a &laqno;tempo pieno»
al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche;
il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di
norma prima e, comunque non oltre le 24 ore dall'effettuazione
del consulto;
in situazioni di urgenza il medico a &laqno;tempo pieno» durante
l'orario di servizio potrà accedere direttamente alla richiesta
di consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del
servizio;
l'onorario del consulto dovrà essere versato entro cinque
giorni all'amministrazione di appartenenza, che provvederà,
entro il mese successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo
ha prestato, fatto salvo l'obbligo da parte del medesimo di
recupero del debito orario, qualora il consulto sia stato reso
nell'orario di lavoro;
il medico che effettua il consulto è tenuto a rilasciare
ricevuta della prestazione su apposito bollettario messo a
disposizione dall'ente di appartenenza.
2. Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione dei tetti retributivi ed orari.
85. Libera professione. - 1. Le regioni e gli enti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli
atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga
assicurato l'esercizio del diritto all'attività
libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in
costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e
strutture della unità sanitaria locale.
2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unità
sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali
mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e
d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui può
svolgersi l'attività liberoprofessionale ambulatoriale,
individuando, altresì i necessari ed idonei locali e riserva
spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4% al
10% del totale, che possono in parte prescindere anche da
riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di
camere separate.
3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive
carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata
impossibilità organizzativa, devono utilizzare spazi in
strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da
stipulare in conformità allo schema tipo predisposto dal
Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale
e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato
come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei
relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere
il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino
alla predetta riorganizzazione.
5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per
l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere
preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente
notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanità al
fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile
per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.
6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a
tempo pieno l'esercizio dell'attività libero professionale, sia
in regime ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni
dalla domanda dell'interessato, questi può chiedere l'intervento
della commissione regionale di cui all'art. 78.
7. In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione
predisposto dal Ministero della Sanità, le Regioni possono
stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di
consentire al personale medico l'esercizio dell'attività libero
professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette
convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di
mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attività
libero-professionale in via derogatoria e temporanea, con le
tariffe e con le modalità previste per le consulenze ed i
consulti (25/g).
86. Modalità organizzative dell'attività libero professionale
medica. - 1. Lo svolgimento di attività libero-professionale
deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno
assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso,
essere subordinato all'impiego del medico delle équipes a
garantire la piena funzionalità dei servizi.
2. Le modalità organizzative devono prevedere per l'attività
libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da
quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria e
divisionale e per l'attività connessa all'istituto di
incentivazione della produttività.
3. Il tempo destinato all'attività libero-professionale in
regime ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario
proprio dell'istituto di incentivazione della produttività e
parimenti l'insieme dei proventi percepiti non rientra nel tetto
retributivo.
4. L'attività libero-professionale in favore di pazienti
ricoverati viene svolta dall'intera équipe e si intende
comprensiva dei servizi ospedalieri connessi.
5. Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime
libero-professionale può essere disposto dietro specifica
richiesta del paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale
risulti che il richiedente sia a conoscenza delle condizioni del
ricovero e del tariffario distinto per singola disciplina
specialistica, delle prestazioni libero-professionali alle quali
il paziente sarà sottoposto.
6. Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente
informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere.
7. Poiché di norma le prestazioni in favore dei pazienti
ricoverati in regime libero-professionale vengono effettuate nel
corso del normale orario di servizio, deve essere definito -
d'intesa con le équipes interessate - un orario aggiuntivo che
deve essere recuperato in relazione all'impegno richiesto
dall'équipe per la predetta attività.
8. Il medico facente parte di una équipe che svolge l'attività
libero-professionale in costanza di ricorso, anche se
personalmente non accetta di effettuare l'orario aggiuntivo è
tenuto all'attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime
libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. In
tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i
relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri
dell'équipe.
9. Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non è
possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attività
libero-professionale in regime ambulatoriale, si procederà in
analogia a quanto previsto per l'attività in costanza di
ricovero quantificando il debito orario da restituire.
10. Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia
intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione
non può essere assoggettato a regime libero-professionale.
87. Tabella di ripartizione dei proventi. - 1. La ripartizione
dei proventi prodotti dall'attività libero-professionale svolta
dai medici dipendenti è disciplinata nel modo seguente:
1) Attività libero-professionale in costanza di ricovero:
--------------------------------- ------- ------ ------ ------
| |Ammini-|Fondo |Fondo |Equipe|
| | stra- |comune|comune|medica|
| | zione |medici|equipe| |
| | | | non | |
| | | |medica| |
| ------- ------ ------ ------
|a) Laboratori di analisi chimico-| | | | |
| cliniche e di patologia clini-| | | | |
| ca . . . . . . . . . . . . . .| 68% | 2,5%| 5% | 24,5%|
|b) Radiologia,terapia fisica, me-| | | | |
| dicina nucleare. . . . . . . .| 67% | 2,5%| 5% | 25,5%|
|c) Centro trasfusionale,cardiolo-| | | | |
| gia elettroencefalomiografia,| | | | |
| fisiopatologia respiratoria,| | | | |
| recupero e rieducazione fun-| | | | |
| zionale, anatomia patologica,| | | | |
| virologia, microbiologia . . .| 61% | 4% | 5% | 30% |
|d) Servizio di anestesia sui pro-| | | | |
| venti derivati dall'applica-| | | | |
| zione tariffaria per le sole| | | | |
| prestazioni libero-professio-| | | | |
| nali in costanza di ricovero .| 5% | 10% | 5% | 80% |
|e) Sola visita. . . . . . . . . .| 10% | 7% | 5% | 78% |
|f) Interventi chirurgici, servizi| | | | |
| non elencati nelle precedenti| | | | |
| lettere e visite con piccoli| | | | |
| interventi . . . . . . . . . .| 20% | 7% | 5% | 68% |
2) Attività ambulatoriali libero-professionali personali o
divisionali:
--------------------------------- ------- ------ ------ ------
| |Ammini-|Fondo |Fondo |Equipe|
| | stra- |comune|comune|medica|
| | zione |medici|equipe| o |
| | | | non |singo-|
| | | |medica| lo |
| ------- ------ ------ ------
|Emodialisi. . . . . . . . . . . .| 82% | 1,5%| 5% | 11,5%|
|Sola visita . . . . . . . . . . .| 10% | 7% | 5% | 78% |
|Visita con piccoli interventi e| | | | |
| prestazioni diagnostico-stru-| | | | |
| mentali . . . . . . . . . . . .| 20% | 7% | 5% | 68% |
2. I proventi di competenza del personale medico verrano
ripartiti come segue:
1) al medico dell'équipe curante prescelto all'atto del
ricovero il 15%;
2) la restante quota sarà successivamente ripartita con le
seguenti modalità:
Primario . . . . . . . . . . . . . . 1,80
Aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
Assistenti . . . . . . . . . . . . . 1,00
3) Al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una
compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo
spettante all'intera équipe. Anche in tal caso il rimanente 75%
verrà ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai
numeri 1) e 2), del comma 2.
3. I proventi dell'attività libero-professionale vengono
riscossi dall'amministrazione di appartenenza che provvederà ad
attribuire ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni
la quota parte di loro spettanza.
4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva
contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere
ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del
pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui
si è svolta la prestazione.
88. Attività libero professionale dei veterinari. 1.
L'attività libero-professionale del personale veterinario è
esercitata alle condizioni di cui al l'art. 89, purché tale
attività venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi
e presidi pubblici, con i limiti e le modalità fissati dalla
legge regionale.
2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei
veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.
89. Compatibilità del personale medico e veterinario. - 1.
L'attività libero-professionale deve essere esercitata alla
condizione che:
a) venga prestata al di fuori del normale orario di
servizio, dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito
del lavoro straordinario;
b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;
c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato,
non sia comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia
in ogni caso subordinata all'impegno di garantire la piena
funzionalità dei servizi.
90. Tariffario. - 1. Fino alla data di entrata in vigore del
decieto ministeriale di cui all'art. 35, ottavo comma, D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 (26), da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applicano le attuali tariffe.
TITOLO V
Trattamento economico
Capo I
91. Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di
lavoro e convenzioni. - 1. Nel quadro della contestualità e
contemporaneità fra accordo unico nazionale ex art. 9, L. n.
833/1978 e successive modificazioni ed accordi collettivi ex
art. 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833 (27), si riconosce che il
principio della omogeneizzazione fra i due istituti costituisce
il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte
pubbfica e organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto.
2. La definizione di tale riferimento è prioritaria al rinnovo
degli accordi sopra indicati.
92. Stipendi ed indennità. - (Valori annui lordi in migliaia
di lire)
1. Profilo professionale medici:
-------------------- ------- -------- -------- -------- ------
|Posizione funzionale|Stipen-|Indenni-|Indenni-|Indenni-|Totale|
| | dio |tà medi-| tà di- | tà tem-| |
| | |co spe-|rigenza |po pieno| |
| | | ciali- | medica | | |
| | | stica | | | |
--------------------<193>-------<193>--------<193>--------<193>--------<193>------
| MEDICI A TEMPO PIENO |
| |
|Assistente medico. .| 12.000| 2.300| 450 | 10.000|24.750|
|Coadiutore sanita-| | | | | |
| rio, vice direttore| | | | | |
| sanitario, aiuto| | | | | |
| corresponsabile o-| | | | | |
| spedaliero. . . . .| 13.900| 3.600| 610 | 14.000|32.110|
|Dirigente sanitario,| | | | | |
| sovrintendente sa-| | | | | |
| nitario, direttore| | | | | |
| sanitario, primario| | | | | |
| ospedaliero . . . .| 17.000| 5.600| - | 16.900|39.500|
| |
| |
| MEDICI A TEMPO DEFINITO |
| |
|Assistente medico. .| 8.000| 1.600| 450 | - |10.050|
|Coadiutore sanita-| | | | | |
| rio, vice direttore| | | | | |
| sanitario, aiuto| | | | | |
| corresponsabile o-| | | | | |
| spedaliero. . . . .| 10.400| 2.400| 610 | - |13.410|
|Dirigente sanitario,| | | | | |
| sovrintendente sa-| | | | | |
| nitario, direttore| | | | | |
| sanitario, primario| | | | | |
| ospedaliero . . . .| 13.000| 3.900| - | - |16.900|
-------------------- ------- -------- -------- -------- ------
|Posizione funzionale|Stipen-|Indenni-|Indenni-|Indenni-|Totale|
| | dio |tà medi-|tà spe-|tà diri-| |
| | |co-vete-| ciali- | genza | |
| | |rinaria | stica |medico- | |
| | |ispezio-| medica |veteri- | |
| | |ne-vigi-| | naria | |
| | |lanza e| | | |
| | |polizia | | | |
| | |veteri- | | | |
| | | naria | | | |
-------------------- ------- -------- -------- -------- ------
|Collaboratore. . . .| 12.000| 10.000| 2.300 | 450 |24.750|
|Coadiutore . . . . .| 13.900| 14.000| 3.600 | 610 |32.110|
|Dirigente. . . . . .| 17.000| 16.900| 5.600 | - |39.500|
5. A decorrere dal 1° gennaio 1986 i livelli
economico-tabellari per i medici e i veterinari dipendenti si
determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale delle
rispettive qualifiche il numero delle classi e/o degli scatti
già in godimento al 31 dicembre 1985.
6. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione
dell'indennità di dirigenza medica e dell'indennità di dirigenza
medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono
in otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore
iniziale delle voci medesime e in successivi aumenti biennali
del 2,50% computato sul valore dell'ottava classe.
7. L'indennità specialistica spetta a tutto il personale
medico e veterinario con esclusione di coloro che prestano
attività di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.
8. L'indennità medico veterinaria di ispezione, vigilanza e
polizia veterinaria spetta al personale che svolge la libera
professione nei limiti di cui all'art. 88. L'anzianità pregressa
sull'indennità stessa è valutabile esclusivamente nei confronti
del personale veterinario al quale per legge o regolamento era
inibita l'attività libero professionale ed abbia, altresì,
formalmente chiarato di non averla espletata e, dal 1° giugno
1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data
abbia formalmente dichiarato di non esercitarla (27/b).
93. Paga oraria giornaliera. - 1. La paga di una giornata
lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le
competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di
38 ore settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per
6 nel caso di 36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di
28,30 ore settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore
settimanali e per 4,50 nel caso di 27 ore settimanali.
3. Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi,
permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) sono
effetuate sulla base della paga oraria o giornaliera di cui ai
precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle
Organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di
effettiva astensione dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà
luogo ad alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la
presenza del dipendente secondo i procedimenti di rispetto
dell'orario di lavoro.
94. Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello
a tempo pieno. - 1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro
a tempo definito a quello a tempo pieno, spetta il trattamento
economico iniziale relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge
il maturato economico acquisito per anzianità, nel rapporto di
lavoro a tempo definito.
95. Norma di garanzia in caso di passaggio di livello. - 1.
Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso,
l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in
godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si
riferisce.
Capo III
96. Indennità differenziata di responsabilità primariale. - 1.
L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta ai
medici primari.
2. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde
fisse, per 12 mensilità, con esclusione della 13 mensilità,
secondo l'appartenenza all'area:
a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L.
270.000 mensili;
b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline
mediche con terapia intensiva) L. 380.000 mensili.
97. Indennità per i direttori degli Istituti zooprofilattici.
- 1. Ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali è
attribuita l'indennità di coordinamento di L. 2.800.000 annua
lorda per dodici mensilità.
98. Indennità di rischio radiologico. - 1. L'indennità di
rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta, altresì, al
personale medico anestesista rianimatore in quanto sottoposto al
doppio rischio da radiazioni inonizzanti e da gas e vapori
anestetici.
99. Erogazione delle indennità. - 1. Le indennità previste
nella parte II del presente decreto vengono corrisposte per
dodici mensilità riferite all'anno solare, ad eccezione della
indennità medico-professionale di tempo pieno che è corrisposta
per tredici mensilità e medico-veterinaria, ispezione, vigilanza
e polizia veterinaria, che sono corrisposte per tredici
mensilità.
2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro
recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348 (28), l'indennità medico professionale di tempo
pieno va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ove non
ancora liquidata.
100. Aumenti economici. - 1. Gli aumenti annui di stipendio e
indennità derivanti dal presente accordo rispetto alle
corrispondenti voci di cui alla tabella dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti
in ragione di:
30% dal 1° gennaio 1986;
65% dal 1 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);
100% dal 1° gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).
TLTOLO VI
Produttività
Capo I
101. Tipologia e finalità dell'Istituto. - 1. L'istituto di
incentivazione della produttività deve tendere ad incrementare
la economicità e qualità delle prestazioni rese in funzione del
grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di
migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime
dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di
dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988
recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina
vigente quale fase transitoria verso il futuro sistema &laqno;per
obiettivi», con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti
alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 68/1986.
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria ed è finalizzata
al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il
territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni
rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in
plus-orario, secondo le rilevazioni effettuate nel triennio
1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare
alcuni indici di produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione
territoriale delle prestazioni utilizzando l'attività resa in
plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi
territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori,
ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tati obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro
regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi,
gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in
campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di Unità
Sanitarie Locali, un incremento della spesa complessiva
derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le
rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno
essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti
tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al
conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione
per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente
della Repubblica n. 348/1983;
II) produttività &laqno;per obiettivi».
102. Fianziamento dei fondi di incentivazione e attuazione
dell'istituto. - 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma
6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, così come
determinato ai sensi della circolare del Ministero della Sanità
e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e
risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà
rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento
dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui
potranno aggiungersi solo i &laqno;risparmi» derivanti dal raffronto
tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e
la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa
alle fuzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse
strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative
in misura non superiore alla media di quanto liquidato procapite
a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato
per la dotazione organica delle unità operative di nuova
attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si
stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di
incentivazione, che in caso di attivazione ex novo dello stesso
non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva
risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività
specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi
converranno con le Organizzazioni Sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle
attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a
rilevazione e fatturazione in modo da garantire un incremento
della produttività e maggiori spazi anche temporali di
prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in
plus-orario da personale medico dipendente o da personale che
rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di
istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della
produttività al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste
nell'apposito tariffario di cui all'art. 104.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dall'art. 101 viene
finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80%
del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del
fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%,
determinata in sede di accordo quadro regionale.
8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì finanziato da
ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
103. Valutazione della produttività. - 1. Fermo restando
l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel normale
orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la quota
parte delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe in
plus-orario, secondo modalità operative ed indici obiettivi di
produttività che comportino un incremento di impegno dei
componenti dell'équipe stessa.
2. Detta attività viene organizzata attraverso la
predisposizione di orari o turni che garantiscano una equa
rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare
la presenza di tutti i componenti della équipe, ognuno
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle dispettive
posizioni funzionali, nonché l'espletamento dell'attività stessa
in tutti i giorni feriali.
3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le
modalità operative dell'istituto dell'incentivazione della
produttività, finalizzate al perseguimento degli obiettivi
programmatici, dovrà comunque tenere conto dei seguenti indici
di produttività:
a) durata media della degenza complessiva e per singole
unità operative;
b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera.
4. Ai fini del computo economico del presente istituto il
numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità
soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume
complessivo, compresa l'attività svolta in favore dei pazienti
ricoverati, di attività dell'unità operativa, tenendo anche
conto dell'attività lavorativa prestata per altri istituti
contrattuali.
5. Fino al raggiungimento del predotto 50% (vedi tabella A) le
prestazioni effettuate sono conderate tutte utili ai fini della
determinazione lei tetti consentiti e concordati.
6. Per le attività ambulatoriali svolte da équipes operanti in
unità operative con posti letto l'attività di maggiore
produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base
delle prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza
limitazioni di cui ai commi precedenti.
7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II),
comma 6, dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in
sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unità
Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di
produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella
storica riferita all'anno precedente a quello preso in
considerazione e rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione
escludendo dal computo la eventuale assegnazione finanziaria
rispetto alla predetta determinazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di
posti letto, indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale
per la farmaceutica esterna;
e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale.
8. Tabella A
---------- -------- ---------- ---------- --------- ----------
| Attività |Attività| Quota da Attività |Attività | Quota da |
| per | per |attribuire per | per |attribuire|
| interni |esterni | al interni | esterni | al |
| | |personale | |personale |
---------- -------- ---------- ---------- --------- ----------
| 50% | 50% | 100,00% 24% | 76% | 65,78% |
| 49% | 51% | 98,00% 23% | 77% | 64,93% |
| 48% | 52% | 96,15% 22% | 78% | 64,10% |
| 47% | 53% | 94,33% 21% | 79% | 63,29% |
| 46% | 54% | 92,59% 20% | 80% | 62,50% |
| 45% | 55% | 90,90% 19% | 81% | 61,72% |
| 44% | 56% | 89,28% 18% | 82% | 60,97% |
| 43% | 57% | 87,71% 17% | 83% | 60,24% |
| 42% | 58% | 86,20% 16% | 84% | 59,52% |
| 41% | 59% | 84,74% 15% | 85% | 58,82% |
| 40% | 60% | 83,33% 14% | 86% | 58,13% |
| 39% | 61% | 81,96% 13% | 87% | 57,47% |
| 38% | 62% | 80,64% 12% | 88% | 56,81% |
| 37% | 63% | 79,36% 11% | 89% | 56,17% |
| 36% | 64% | 78,12% 10% | 90% | 55,55% |
| 35% | 65% | 76,92% 9% | 91% | 54,94% |
| 34% | 66% | 75,75% 8% | 92% | 54,34% |
| 33% | 67% | 74,62% 7% | 93% | 53,76% |
| 32% | 68% | 73,52% 6% | 94% | 53,19% |
| 31% | 69% | 72,46% 5% | 95% | 52,63% |
| 30% | 70% | 71,42% 4% | 96% | 52,08% |
| 29% | 71% | 70,42% 3% | 97% | 51,54% |
| 28% | 72% | 69,44% 2% | 98% | 51,02% |
| 27% | 73% | 68,49% 1% | 99% | 50,50% |
| 26% | 74% | 67,56% 0% | 100% | 50,00% |
| 25% | 75% | 66,66% | | |
104. Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe. - 1.
La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione
dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale
che costituisce parte integrante del presente decreto. La
formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle
prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire
all'équipe e al fondo comune della categoria A), ed all'équipe e
al fondo comune della categoria B) del personale laureato non
medico, alla categoria C) e alla categoria D).
2. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle
prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni
professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e
fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita
presso il Ministero della sanità una commissione paritetica
formata da componenti designati dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico
nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del
decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo
della categoria B) del personale laureato non medico è
costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le
modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/
1983 per tale istituto ai laureati non medici più il 5% del
fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da
prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di
applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 348 (28/a), e
per per il periodo di validità dell'accordo recepito dal
presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di
Stato, sezione IV n. 308/1986.
7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per
l'istituto di incentivazione al personale medico debbono essere
esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e
liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata
del presente accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli
standards quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale
complessivamente resa dalle strutture pubbliche.
105. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub
I), comma 6, art. 101. - 1. Le competenze spettanti al
personale, articolate per settori a seconda della diversa
incidenza professionale degli operatori necessaria alla
realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo
schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri,
psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico
ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unità
operativa che concorre alla prestazione, nonché il personale
tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei
seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le
percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da
attribuire alle varie categorie di personale:
------------------------------- ----- ----- ----- ----- ------
| | A | B | C | D |Totale|
| ----- ----- ----- ----- ------
|1) - prestazioni di radiologia.| 70 | - | 18 | 12 | 100 |
|2) - prestazioni di laboratorio| 65 | - | 23 | 12 | 100 |
|3) - visite e/o interventi spe-| | | | | |
| cialistici delle varie at-| | | | | |
| tività di servizio ed al-| | | | | |
| tre prestazioni fatturabi-| | | | | |
| li . . . . . . . . . . . .| 85 | - | 10 | 5 | 100 |
|4) - prestazioni riabilitative.| 55 | - | 32 | 13 | 100 |
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria
A) medici saranno suddivise come segue:
all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi
ai singoli componenti;
al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici
delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione
della produttività nelle seguenti proporzioni:
assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore
sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore
sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale
medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del
fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto
retributivo sono ripartite come segue:
- assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coa-
diutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1;
- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente 1,2.
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione
delle quote sarà effettuata nell'accordo-quadro regionale e
nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del
fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi
perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il
perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro
di cui all'articolo 101.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune
comporta la prestazione del plusorario con le modalità appresso
indicate e articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza
individuale eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura
proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del
raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite
al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il
raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al
fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore
relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla
nuova categoria C), le quote relative alla categoria C)
afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle
percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
106. Plus-orario e sua determinazione. - 1. L'attività
connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6,
dell'art. 101 va svolta in plus-orario.
2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del
fondo a disposizione di cui all'articolo 102 come segue:
7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno,
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale,
attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche
previste dall'art. 64 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/ 1983.
4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del
comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo
dell'istituto di cui al presente decreto.
5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo
comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e
successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce
debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani
di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo
degli orari di servizio.
6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione
all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in
eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello
dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In
caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si
effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore
al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato
al 1° gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di
plusorario reso.
8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve
intendersi la somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo del salario di
anzianità;
indennità integrativa speciale;
indennità primariale differenziata;
indennità annue fisse e continuative;
rateo di 13 mensilità.
9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la
revisione del plus-orario.
10. Le competenze economiche relative al presente istituto
vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo
di incentivazione.
Capo II
107. Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità
di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari. - 1.
Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli
incentivi alla produttività per il servizio veterinario formano
un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio
stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi
veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti o
privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale
ed effettuate esclusivamente nel plus-orario assegnato, al netto
della quota di spettanza dell'amministrazione, nonché della
quota parte delle somme attribuite dal Servizio sanitario
nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato afferente alle
prestazioni del personale dipendente.
3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di
cui all'art. 104 verrà emanato il tariffario unico nazionale
sulla base del quale vengono quantificate le prestazioni
erogate; nelle more di emanazione si farà riferimento al
tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22
maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data
di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.
4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto
orario del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi
dell'art. 106.
5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti
consentiti di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di
assistenza zooiatrica che le Unità Sanitarie Locali erogano come
attività istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.
6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari
saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto
nell'art. 105.
7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente
articolo è obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta
ad incrementare le attività di vigilanza, ispezione e
profilassi.
Capo III
108. Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub
II), comma 6, dell'art. 101. - 1. Il fondo di incentivazione sub
II), comma 6, dell'art. 101, è ripartito dalla regione in quote
corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101.
2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali,
le unità di personale mediche e veterinarie assegnate alla
realizzazione dei singoli progetti di intervento.
3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale
attuativo dell'istituto determinerà le modalità di erogazione
delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea
documentazione, attestante il conseguimento dei risultati
ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione
delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli
operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro
realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita
dagli operatori stessi.
5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici
di produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i
diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la
definizione del modello di applicazione degli standards
conseguenti, ai fini della valutazione della produttività è
demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da
esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e
Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto, che li definisce entro il 30
settembre 1987, anche in riferimento agli obbiettivi della
prograrnmazione nazionale.
TITOLO VII
Norme transitorie e di rinvio
Capo I
109. Norma interpretativa per il personale veterinario. - 1. A
far data dal 1° giugno 1985 al personale veterinario compete
negli importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella
di cui all'art. 46 ex D.P.R. n. 348/1983.
2. La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo
comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
sulla quota equivalente all'indennità di tempo pieno è
attribuita solamente a quei veterinari ai quali per legge o
regolamento era inibito l'esercizio dell'attività libero
professionale ed abbiano, altresì, dichiarato di non averla
prestata.
110. Norma transitoria per gli ex medici condotti. - 1. Gli
ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1° gennaio
1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi
dell'art. 28, D.P.R. n. 348/1983, possono, a domanda, optare per
un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue
lorde.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le
regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede
entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e
mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di acccsso alla
convenzione per la medicina generale di base, di cui
all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (28/b).
3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo
fino al 30 giugno 1988.
Capo II
111. Norma di rinvio. - 1. Per le seguenti materie relative ad
istituti comuni si fa riferimento a quanto previsto dai seguenti
articoli del presente decreto per i quali devono essere
applicati i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma
9, D.P.R. n. 68/1986.
- Progetti finalizzati . . . . . . . . . . . . . . . art. 11
- Mobilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19
- Mobilità nell'ambito dell'ente . . . . . . . . . . » 20
- Mobilità tra enti in ambito regionale. . . . . . . » 21
- Mobilità tra enti in ambito interregionale . . . . » 22
- Mobilità intercompartimentale. . . . . . . . . . . » 23
- Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica. » 24
- Documentazione dello stato di infermità. . . . . . » 28
- Visite mediche di controllo. . . . . . . . . . . . » 29
- Tutela della salute ed igiene negli ambienti di
lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
- Permessi, ritardi, recuperi. . . . . . . . . . . . » 31
- Indumenti di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . » 32
- Mensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33
- Attività sociali, culturali e ricreative . . . . . » 34
- Santo patrono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35
- Diritti sindacali. . . . . . . . . . . . . . . . . » 36
- Assemblea del personale. . . . . . . . . . . . . . » 37
- Diritto all'informazione . . . . . . . . . . . . . » 38
- Patronato sindacale. . . . . . . . . . . . . . . . » 39
- Pari opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40
- Patrocinio legale del dipendente per fatti connes-
si all'espletamento dei compiti di ufficio . . . » 41
- Conglobamento di quota della indennità integrativa
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46
- Bilinguismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52
- Indennità di partecipazione all'ufficio di dire-
zione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53
- Indennità di coordinamento . . . . . . . . . . . . » 54
- Indennità di rischio da radiazioni . . . . . . . . » 58
- Indennità di profilassi antitubercolare. . . . . . » 59
- Indennità per servizio notturno e festivo. . . . . » 60
- Equo indennizzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63
- Trattamento di quiescenza. . . . . . . . . . . . . » 64
- Norma per i dipendenti dell'unità sanitaria locale
del comune di Campione d'Italia. . . . . . . . . » 65
- Procedure di raffreddamento dei conflitti-esten-
sione dei giudicati amministrativi . . . . . . . » 112
- Verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 113
- Cittadino utente . . . . . . . . . . . . . . . . . » 114
- Norma transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . » 115
- Particolari casi di inquadramento. . . . . . . . . » 116
- Norma particolare di primo inquadramento . . . . . » 117
- Flussi informativi . . . . . . . . . . . . . . . . » 118
- Commissioni professionali. . . . . . . . . . . . . » 119
- Accordo intercompartimentale . . . . . . . . . . . » 120
- Disposizione finale. . . . . . . . . . . . . . . . » 121
- Norma finale e di rinvio . . . . . . . . . . . . . » 122
PARTE TERZA
TITOLO I
Relazioni sindacali
Capo I
112. Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione
dei giudicati amministrativi. - 1. Qualora in sede di attuazione
del presente decreto insorgano conflitti derivanti da
contrapposte interpretazioni sui criteri generali di
applicazione del presente decreto dovrà essere formulata
richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle
organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto.
2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per
un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata
risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si basa.
4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare
ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di
comparto, cui è attribuito il compito di assicurare la corretta
gestione della disciplina contrattuale.
5. La delegazione di cui al comma 4 dovrà riunirsi, altresì,
su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per
l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse
generale.
6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del
procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale
richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione
Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per
l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli
orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per
la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi
applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'art.
27, primo comma, punto 2, della L. 29 marzo 1983, n. 93,
informandone preventivamente le relative delegazioni (28/c).
7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella
materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le
procedure disposte nell'art. 22, D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13
(29).
8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge
demanda l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in
materia di pubblico impiego nonché il controllo della attuazione
degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione
degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una
commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri
della sanità, del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione,
delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.
113. Verifica. - 1. Con cadenza annuale, di regola entro il
mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito
dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di
attuazione del decreto stesso in ogni sua parte con particolare
riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, al
piano di produttività, ai criteri di incentivazione, al
funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della
utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti
potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla
relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico
impiego 29 marzo 1983, n. 93 (29), o da porre a base di
iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta
e tempestiva attuazione delle intese.
114. Cittadino utente. - 1. Dopo tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ed in prosieguo,
periodicamente, sarà compiuto, dagli enti e dalle organizzazioni
sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente
rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni
degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un
bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati
ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di
rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla
lettera delle intese intercompartimentali e di comparto, con
l'obiettivo di accrescere la produttività, l'efficienza,
l'efficacia e la qualità delle prestazioni socio-sanitarie, al
fine di favorire il rispetto e tutelare la dignità e la libertà
della persona umana.
TITOLO II
Norme transitorie e finali
Capo I
115. Norma transitoria. - 1. Viene istituita presso il
Dipartimento della funzione pubblica una commissione paritetica
composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, della
funzione pubblica, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale,
del bilancio e programmazione economica, delle regioni
dell'ANCI, dell'UNCEM e le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto con il compito di
formulare proposte per la corretta applicazione dell'articolo
64, D.P.R. n. 761/1979, la quale dovrà concludere i propri
lavori entro il 31 dicembre 1987 ai fini della emanazione da
parte del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento di sua
competenza.
116. Particolari casi di inquadramento. - 1. In relazione
agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data
successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 1°
gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai
comitati di gestione delle unità sanitarie locali, degli enti o
istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e
nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della
legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di
contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua
competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le regioni,
l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente accordo (29/a).
117. Norma particolare di primo inquadramento. - 1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate
figure professionali, tali in posizione di ruolo e con
l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di
ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono
così inquadrate:
a) dirigente direttore di sede regionale o provinciale di
ente nazionale o di cassa mutua provinciale - 11° livello;
b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede
provinciale o con la titolarità di una sezione territoriale
dell'Istituto nazioiiale delle assicurazioni di malattia,
ovvero, titolari o reggenti di una sede o cassa mutua
provinciale, se in possesso dell'anzianità di cui alla tabella
allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979 (cinque anni) - 10° livello;
c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente
attribuita la titolarità di un reparto della sede provinciale -
9° livello;
d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o
di sezione territoriale INAM o di sede di cassa mutua - 8°
livello;
e) personale medico capo ripartizione - o 9° livello
allegato A ex decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno
1979, n. 191 (30), in comuni capoluogo di provincia - 11°
livello;
f) seconda qualifica professionale (personale
infermieristico) non in possesso dello specifico titolo
professionale - 6° livello;
g) seconda qualifica professionale (personale
infermieristico) in possesso dello specifico titolo
professionale e di livello differenziato o incarico di
coordinamento - 7° livello;
h) seconda qualifica professionale (personale tecnico
sanitario, di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in
possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;
i) seconda qualifica professionale (personale tecnico
sanitario, di vigilanza e di ispezione, di riabilitazione) in
possesso dello specifico titolo professionale e di una anzianità
di tre anni nella qualifica nonché del livello differenziato o
l'incarico di coordinamento - 7° livello;
l) personale infermieristico degli enti locali (sesto
livello ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979)
in possesso dello specifico titolo professionale (certificato di
abilitazione a funzioni direttive) - 7° livello;
m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico
titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni
direttive) - 7° livello;
n) agente tecnico del parastato in possesso del livello
differenziato - 4° livello;
o) collaboratori tecnici del parastato:
1) se in possesso di laurea specifica (ingegneria,
architettura, geologia, sociologia, statistica) inquadrati nel
profilò professionale corrispondente alla laurea - 9° livello;
2) se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni
di anzianità in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo
amministrativo - 9° livello;
3) collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea,
inquadrati nel ruolo amministrativo - 8° livello;
4) collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel
ruolo amministrativo - 7° livello;
p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad
attività sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con
livello retributivo funzionale non inferiore al V ex decreto del
Presidente della Repubblica n. 191/1979, o inquadrato, purché in
livello corrispondente nella qualifica di perito chimico, perito
fisico o qualifica corrispondente nonché il personale tecnico
proveniente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli
infortuni, dall'Associazione nazionale per il controllo della
combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale seconda
qualifica professionale o del ruolo tecnico) è inquadrato, a
seconda della specifica professionalità posseduta, al profilo
professionale del personale tecnico sanitario o al profilo
professionale del personale di vigilanza e ispezione, nelle
rispettive posizioni funzionali di collaboratore - 6° livello; e
coordinatore (se inquadrato in un livello superiore a seconda
dei rispettivi ordinamenti) - 7° livello;
q) personale ex ospedaliero, del I livello dirigenziale di
ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con
cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche
successivamente alla data di cui al comma 1 del presente
articolo - 10° livello;
r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di
ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con
cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche
successivamente alla data di cui al comma 1 del presente
articolo - 11° livello (31).
Capo II
118. Flussi informativi. - 1. Sugli istituti normativi a
rilievo economico del presente decreto vengono attivati appositi
flussi informativi di controllo all'interno del sistema
informativo sanitario facente capo al servizio centrale della
programmazione sanitaria del Ministero della sanità.
2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza
trimestrale, alla commissione professionale di cui all'art. 119
ed alla commissione per il controllo dei flussi di spesa con
funzioni di osservatorio del pubblico impiego presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro.
119. Commissioni professionali. - 1. In ogni regione è
costituita una commissione professionale regionale per la
promozione della qualità tecnico-scientifica delle prestazioni e
con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle
attività delle strutture pubbliche.
2. La commissione ha il compito:
di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema
informativo sanitario, la qualità tecnico-scientifica delle
prestazioni sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
di promuovere misure per la diffusione di metodiche per
l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle
prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione
professionale;
di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate
soddisfino gli standards minimi di dotazione strutturale,
definiti in campo nazionale nell'ambito dello studio
sull'accreditamento promosso dalla commissione nazionale
individuando problemi di dotazione infrastrutturale,
organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni,
graduali e compatibili con le risorse finanziarie del sistema.
3. La commissione regionale è nominata con provvedimento della
regione, è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del
capoluogo di regione ed è costituita da:
a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del
Servizio sanitario nazionale e delle strutture universitarie;
b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale
delle unità sanitarie locali, designati dalle organizzazioni
sindacali garantendo la presenza dei diversi profili
professionali;
c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi
professionali;
d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e
culturali mediche;
e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa
della regione con funzioni di segretario.
4. In ogni ospedale è costituito, a cura della direzione
sanitaria, un gruppo di lavoro per la promozione della qualità
tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie, composto da
personale medico e non medico del ruolo sanitario, con il
compito di stimolare studi e programmi di promozione di qualità,
attività di formazione e di verifica dell'ottemperanza di
standards assistenziali, infrastrutturali e di costo
predefiniti.
5. L'attività di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle
indicazioni fornite dalla commissione regionale.
6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di
coordinare un programma nazionale di formazione ed impostare uno
studio nazionale per la definizione di criteri di accreditamento
alle commissioni professionali regionali, con decreto del
Ministro della sanità, è costituita una commissione
professionale a livello centrale, presieduta dal presidente
della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e costituita
da:
a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio sanitario
nazionale e delle strutture universitarie;
b) tre dirigenti del Ministero della sanità;
c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla
delegazione regionale degli assessori firmatari dell'accordo
recepito dal presente decreto e dall'ANCI;
d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale
delle unità sanitarie locali designati dalle organizzazioni
sindacali;
e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e
collegi professionali;
f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e
culturali mediche;
g) un rappresentante del Ministero del tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della funzione
pubblica;
i) un funzionario della carriera direttiva del Ministero
della sanità con funzioni di segretario.
120. Accordo intercompartimentale. - 1. Ai sensi dell'art. 12,
primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti
demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le
seguenti materie:
1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di
studio;
2) disciplina del congedo ordinario;
3) disciplina del congedo straordinario;
4) disciplina dell'aspettativa;
5) disciplina del trattamento di missione;
6) disciplina del trattamento di trasferimento;
7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
8) inserimento nella 13 mensilità della quota I.I.S. di L.
48.000.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la
normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.
121. Disposizione finale. - 1. Le norme del presente decreto
si applicano agli enti destinatari di cui all'art. 1 diversi
dalle unità sanitarie locali, compatibilmente con i rispettivi
ordinamenti.
122. Norma finale di rinvio. - 1. Per gli istituti non
disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a quanto disposto
in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/
1983, per quanto compatibile.
123. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente
decreto valutato, al netto delle somme dovute a titolo di
anzianità, in lire 1740 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso
l'onere relativo al 1986 e in lire 1805 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989 si provvede a carico del Fondo sanitario
nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1987 ed ai corrispondenti
capitoli per gli anni 1988 e 1989.
124. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
SCIOPERO
Confederazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL -
CONFSAL - USPPI.
Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle
confederazioni citate CGIL-F.P.; CGIL-F.P. Coordinamento medici;
CISL-FISOS; CISL-Medici; UIL-Sanità; UIL-Sanità Coordinamento
Medici; CIDA-Funzione Pubblica; CISAL-Sanità; CONFSAL-Sanità;
USPPI-PENSPRO e AUPI; SNABI; SINAFO; CONFILL-Sanità;
CONFAIL-FAILEL; CONSALL-SNAO; CASIL-Sanità; CUMI-AMFUP.
Premessa
Le Federazioni F.P. CGIL, FISOS-CISL, UIL sanità, il
coordinamento medici CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL
medici, il coordinamento nazionale medici UIL sanità, F.P.-CIDA,
CUMIAMFUP, SNABI, SINAFO, AUPI, USPPI-PENSPRO,
CONFILL-CONSAL-SNAO, CISAL, CASIL, FAILEL-CONF.AIL,
CONFSAL-sanità, con il presente atto si propongono l'obiettivo
di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del
servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso,
con l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse
espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture
e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il
quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il
sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con
l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di
sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e
corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti
comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni
possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei
rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n.
93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il
diritto allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito
specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e
della pace, e nelle vertenze di carattere generale che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è
di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria
per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli
regionali; territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di
competenza delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con
le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la
proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva
struttura nazionale (di comparto).
Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/ 1986
e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso
l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi
compresi tra il 23 dicembre ed i gennaio nonché tra il 10 ed il
20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni
susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si
intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, la durata di una intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza,
non supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a
ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli
profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali
lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le
motivazioni dello stesso, nonché le informazioni relative alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà
comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque
garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i
servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi
specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le
rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le
rappresentanze locali, avranno cura di definire la
individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri
servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari
e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere
adeguata sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime
istanze sindacali, territoriali e locali assumono l'impegno di
definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali,
atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonché l'erogazione
delle prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a
tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare
preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza
peraltro precludersi la possibilità di iniziativa singola, per
la quale, comunque, valgono le norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento
da parte delle istanze statutarie competenti.
Allegato B
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
SCIOPERO
Confederazione Sindacale CONFEDIR e relativa organizzazione
sindacale di categoria (CONFEDIR-DIRSAN).
Premessa
La Confedir - Dirsan:
con il presente atto si propone l'obiettivo di costituire
nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio
sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con
l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse
espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture
e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il
quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il
sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con
l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di
sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e
corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti
comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni
possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei
rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n.
93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il
diritto di sciopero secondo i criteri e modalità di seguito
specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia
e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è
di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria
per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli
regionali; territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di
competenza delle strutture aziendali e territoriali.
Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
caso VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/ 1986
e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso
l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi
compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonché tra il 10 ed
il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni
susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si
intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza,
non supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a
ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì
escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee
permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le
motivazioni dello stesso, nonché le informazioni relative alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà
comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque
garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i
servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi
specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le
rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le
rappresentanze locali, avranno cura di definire la
individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri
servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari
e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere
adeguata sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime
istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di
definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali,
atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonché l'erogazione
delle prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a
tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Le singole organizzazioni sindacali valuteranno
preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza
peraltro precludersi la possibilità di iniziativa singola, per
la quale, comunque, valgono le norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento
da parte delle istanze statutarie competenti.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL
DIRITTO DI SCIOPERO PER IL
PERSONALE MEDICO
Articolo 1.
Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza
ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumità dei
pazienti, alla solidarietà umana ed alla solidarietà tra
colleghi.
Articolo 2.
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come
assolutamente non dilazionabili con le modalità e la continuità
che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di
garantire il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati.
Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno
opportunamente organizzati.
Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno
garantite anche presso quelle sedi extra ospedaliere, che, per
l'ubicazione presentino di fatto carattere sostitutivo di
presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali
servizi siano ordinariamente espletati.
Articolo 3.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili
in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a
tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce,
certificati e trattamenti sanitari obbligatori).
Articolo 4.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli
sono dovute dalla generalità dei medici in relazione dei compiti
igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie
secondo le competenze professionali e le responsabilità di
ciascuno.
Articolo 5.
La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a
conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Articolo 6.
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi.
Articolo 7.
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Articolo 8.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
unità sanitaria locale o di presidio dagli organi
statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione
sindacale.
Articolo 9.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno
non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti,
saranno sospesi.
Articolo 10.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enuncitati all'art.
1, qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite
dalla Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri
valori essenziali della convivenza civile e della democrazia,
ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione
sindacale si riserva la più ampia facoltà di iniziativa in
deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento
sopra formulate.
Articolo 11.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia
coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai
sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di
efficacia giuridica di tali accordi la sottoscritta
organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di confermarlo
ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio
delle trattative per i successivi accordi.
Articolo 12.
Per le pecularietà proprie della categoria si allega il codice
di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
Specificità per i medici veterinari
Il rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale o lo
svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di
legge comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto
di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuità ed
obbligatorietà dei compiti urgenti del pubblico servizio.
Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del
personale del servizio con il contemporaneo affidamento dei
compiti di carattere contigibile ed urgente ad uno o pià
sanitari dipendenti all'uopo delegati.
Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla
organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o
provinciale, o di istituto zooprofilattico sperimentale va,
comunque, necessariamente, organizzato al fine di garantire le
urgenze.
La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa
programmazione (motivazione, data, durata e modalità), decise
dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle
autorità centrali con almeno quindici giorni di preavviso.
Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di
istituto zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive
responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle
rispettive autorità con il preavviso di quindici giorni.
Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate
riguardano i seguenti campi:
1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori
ai fini della profilassi antirabbica;
3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di
vita;
4) approvigionamento carneo alle comunità.
Articolo 13.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività, anche di
laboratorio non differibili in adempimento degli obblighi
imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici
preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti
sanitari obbligatori).
Articolo 14.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli
sono dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti
igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapia,
secondo le competenze professionali e le responsabilità di
ciascuno.
Articolo 15.
La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a
conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Articolo 16.
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi.
Articolo 17.
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Articolo 18.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale di
unità sanitaria locale o di presidio, e di istituto
zooprofilattico sperimentale dagli organi statutariamente
competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.
Articolo 19.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in
cui tali emergenze sussistano non saranno indetti scioperi, o se
precedentemente indetti, saranno sospesi.
Articolo 20.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1
qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori
essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la
stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si
riserva la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto
di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Articolo 21.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia
coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai
sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di
efficacia giuridica di tali accordi, la sottoscritta
organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di confermarlo
ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio
delle trattative per i successivi accordi.
Allegato C
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
SCIOPERO
Confederazione sindacale CISAS e relative organizzazioni
sindacali di categoria (CISAS funzione pubblica sanità e CISAS
SIM).
&laqno;Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di
sciopero nel comparto Sanità»
Capo I
Articolo 1.
Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che
costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si
esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute
all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/83.
Articolo 2.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il
diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti
nelle disposizioni successive.
Articolo 3.
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui
fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di
carattere generale che interessano la generalità del mondo del
lavoro.
Articolo 4.
Si conferma il termine di preavviso di giorrii quindici di cui
all'art. 11, comma 5, lettera g, della legge n. 93. Nel periodo
che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno
le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del
decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle più
definite per lo specifico comparto.
Articolo 5.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di
assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.
Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da
interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli
addetti ai vari servizi del comparto Sanità.
Per il personale del comparto Sanità sono altresì esclusi gli
scioperi nei periodi compresi fra:
il 17 dicembre ed il 7 gennaio;
il 10 ed il 20 agosto;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
amministrative generali.
Articolo 6.
Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero
non può, infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di
potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali
delle amministrazioni e enti di appartenenza.
Capo II
Articolo 7.
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è
di competenza delle strutture confederali sindacali nazionali,
regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e
regolamentari generali e per l'autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture
sindacali della intera confederazione.
Articolo 8.
Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e
la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate
le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente
della Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al
contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non
interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale
proclamata.
Articolo 9.
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della
proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i
motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione
di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla
sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei
mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.
Capo III
Articolo 10.
La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla
garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini
costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilità
delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata
nell'esercizio delle azioni di sciopero.
La CISAS-FFP - comparto sanità e la CISASSIM ritengono che nel
comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di
emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per
interventi urgenti ed improcrastinabili:
personale che opera nei servizi di rianimazione;
personale che opera nei servizi di pronto soccorso;
personale che opera nelle divisioni e sezioni;
personale che opera nei centri di dialisi;
personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed
extra ospedaliero;
personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio
di analisi e centri trasfusionali;
personale che opera nella sala parto;
personale che opera nei servizi di terapia intensiva;
personale che opera nel servizio di autoambulanza;
personale che opera nel servizio centrali termiche;
personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica;
personale che opera nel servizio veterinario.
Articolo 11.
Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art.
10 non può essere superiore al 10% della media del personale in
forza negli ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e
comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una
presenza infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e
la guardia medica.
Articolo 12.
Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente
codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per
azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di
legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali
comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25
luglio 1986.
Allegato D
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
DEI MEDICI E DEI VETERINARI
Organizzazioni sindacali ANAAO-SIMP; ANPO; CIMO; AAROI; AIPAC;
ANMDO; FIMED; SNAMI ospedalieri; SNR-SNVDEL; SUMI.
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici,
che prestano la loro attività professionale alle dipendenze
della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme
di autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali aderenti alla
confederazione dei medici dipendenti, considerato quanto dispone
l'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n.
93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di
sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:
Articolo 1.
Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza
ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumità dei
pazienti, alla solidarietà umana ed alla solidarietà tra
colleghi.
Articolo 2.
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come
assolutamente non dilazionabili con le modalità e la continuità
che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di
garantire il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati.
Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno
opportunamente organizzati.
Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno
garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per
l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di
presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali
servizi siano ordinariamente espletati.
Articolo 3.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili
in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a
tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce,
certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Articolo 4.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli
sono dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti
igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia,
secondo le competenze professionali e le responsabilità di
ciascuno.
Articolo 5.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare
a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Articolo 6.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali assumono l'impegno di
consultarsi reciprocamente in merito all'eventuale proclamazione
di uno sciopero, al fine di pervenire, possibilmente, ad una
decisione comune sull'opportunità, o meno, dello sciopero
stesso.
Solo in caso di disaccordo, ciascuna organizzazione
riacquisterà la sua piena libertà di azione, fermo restando il
rispetto di questo codice di autoregolamentazione.
Articolo 7.
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi.
Articolo 8.
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Articolo 9.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
unità sanitaria locale o di presidio dagli organi
statutariamente competenti delle sottoscritte organizzazioni
sindacali.
Articolo 10.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in
cui tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o,
se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Articolo 11.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1
qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori
essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la
stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si
riservano la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per
quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Articolo 12.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia
coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai
sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di
efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte
organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di confermarlo
ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio
delle trattative per i successivi accordi.
Articolo 13.
Per le peculiarità proprie della categoria si allega il codice
di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del
personale medico veterinario
Il rapporto di dipendenza del Servizio sanitario nazionale o lo
svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di
legge, comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto
di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuità ed
obbligatorietà dei compiti urgenti del pubblico servizio.
Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del
personale dal servizio con il contemporaneo affidamento dei
compiti di carattere contingibile ed urgente a più sanitari
dipendenti all'uopo delegati.
Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla
organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o
provinciale, o di unità sanitaria locale, va, comunque,
necessariamente, organizzato a livello di unità sanitaria
locale.
La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa
programmazione (inotivazione, data, durata e modalità), decise
dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle
autorità centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Le
segreterie regionali e provinciali sono tenute a comunicarne
l'adesione alle rispettive autorità territorialmente competenti
(presidenti regioni, prefetto, presidenti delle unità sanitarie
locali) senza altro preavviso.
Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o
provinciale o di unità sanitaria locale, saranno i rispettivi
responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle
rispettive autorità con il preavviso di quindici giorni.
Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate
riguardano i seguenti campi:
1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi
antirabica;
3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di
vita;
4) approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e
di ricovero di persone anziane e handicappate;
5) provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza
dell'autorità sanitaria locale.
Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di
pubbliche calamità comporta l'immediata ripresa del servizio da
parte dei medici veterinari in sciopero, addetti all'area
funzionale interessata.
La designazione dei medici veterinari, che garantiranno
l'espletamento dei vari compiti di istituto durante lo sciopero,
compete al responsabile locale del sindacato.
Più funzioni compatibili con la pratica possibilità di
assolvimento, possono essere attribuite ad un singolo medico
veterinario.
La disponibilità per servizio durante lo sciopero, può essere
affidata dal responsabile sindacale locale a due o più medici
veterinari dipendenti secondo l'area funzionale di appartenenza
e con precise modalità di avvicendamento, nel caso di uno
sciopero di durata superiore ad un giorno.
I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il
servizio di carattere urgente ed indifferibile e le relative
attribuzioni di competenze, vengono ufficialmente segnalate alla
rappresentanza della unità sanitaria locale, da parte del
responsabile sindacale locale, tre giorni prima dell'inizio
della data dello sciopero.
Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con
carattere di urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo
restando le norme di salvaguardia previste dal precedente comma.
I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare
allo sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile
del servizio veterinario della unità sanitaria locale almeno tre
giorni prima dello sciopero.
In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno
effettuate ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al
numero delle ore di assenza dal servizio.
Allegato E
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
SCIOPERO
Confederazione sindacale CISNAL e relativa organizzazione
sindacale (CISNAL - Sanità).
Premessa
La federazione CISNAL - Sanità con il presente atto si propone
l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali
nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle
articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la
solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per
favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la
salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle
relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte
contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle
procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una
contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di
atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema
delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di
sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono
l'insieme dei rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n.
93/83 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986.
La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il
diritto di sciopero secondo criteri e modalità di seguito
specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civile e sindacali, della democrazia
e della pace, nelle vertenze di carattere generale che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è
di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria
per quelli nazionali; regionale di categoria per quelli
regionali; territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di
competenza delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con
le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la
proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva
struttura nazionale (di comparto).
Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e
da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso
l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi
compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonché il 10 ed il
20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni
susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si
intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, la durata di una intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza,
non supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a
ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome ovvero singoli
profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali
lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le
motivazioni dello stesso, nonché le informazioni relative alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà
comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque
garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmentgarantiti, la
programmazione delle azioni di scio. pero dovrà assicurare i
servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi
specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesie per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le
rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le
rappresentanze locali, avranno cura di definire la
individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri
servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari
e dietetiche, salvo nel caso in cui sia possibile prevedere
adeguata sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime
istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di
definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali,
atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonché l'erogazione
delle prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a
tutti i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del
presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
La CISNAL valuterà autonomamente le iniziative di sciopero,
senza peraltro precludersi la possibilità di iniziative
concordate con altre organizzazioni sindacali.
(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 alla Gazz. Uff. 11
luglio 1987, n. 160.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto.
(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3/b) Gli attuali commi da 2 a 9 cos<161> sostituiscono gli
originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 6, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(4) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(4/a) Comma così inserito dall'art. 41, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(4/b) Articolo inserito dall'art. 42, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(4/c) Articolo inserito dall'art. 43, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(4/d) Articolo inserito dall'art. 44, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(4/e) Articolo inserito dall'art. 45, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(4/f) Articolo inserito dall'art. 46, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(5) Riportata al n. R/XCI.
(5/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(5/b) Abrogato dall'art. 70, D.P.R. 28 novembre 1990, n.
384, riportato al n. R/CXLIII.
(6) Riportato al n. R/VI.
(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(7/a) Espressione abrogata dall'art. 68, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(7/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8) Riportato al n. R/LXXXV.
(8/a) Riportato al n. R/VI.
(9) Riportata al n. R/LXXXV.
(9/a) Riportato al n. R/VI.
(9/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(9/c) Riportata al n. R/LXXXV.
(10) Lettera aggiunta dall'art. 68, D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(10/a) Periodo aggiunto dall'art. 68, D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(10/b) Riportata al n. R/I.
(10/c) Comma cos<161> modificato dall'art. 68, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(10/d) Comma aggiunto dall'art. 68, D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(11) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene.
(11/a) Periodo aggiunto dall'art. 68 e dall'art. 134,
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, riportato al n.
R/CXLIII.
(11/b) Comma cos<161> sostituito dall'art. 68 e dall'art.
134, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, riportato al n.
R/CXLIII.
(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(12/a) Articolo inserito dall'art. 47, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Riportato alla voce Ospedali.
(14/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14/b) Articolo inserito dall'art. 48, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(14/c) Vedi, ora, l'art. 41, D.P.R. 28 novembre 1990, n.
384, riportato al n. R/CXLIII.
(15) Riportato al n. R/XLII.
(15/a) Articolo inserito dall'art. 49, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(15/b) Comma inserito dall'art. 50, D.P.R. 17 settembre
1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati civili dello
Stato.
(15/c) Articolo inserito dall'art. 51, D.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(15/d) Vedi, anche, l'art. 51, D.P.R. 28 novembre 1990,
n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(16) Riportato al n. R/VI.
(16/a) Vedi, anche, gli artt. 46, 51 e 110, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(17) Riportato alla voce Regioni.
(17/a) Riportato al n. R/XLII.
(18) Riportata alla voce Professioni sanitarie ed arti
ausiliarie.
(18/a) Vedi, anche, la L. 27 ottobre 1988, n. 460,
riportata alla voce Professioni sanitarie e arti
ausiliarie.
(19) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(20) Riportata alla voce Tubercolosi.
(20/a) Riportato al n. R/XLII.
(21) Riportato al n. R/VI.
(21/a) Vedi, anche, l'art. 45, D.P.R. 28 novembre 1990,
n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(22) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di
guerra: pensioni di guerra.
(22/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(22/b) Riportato al n. R/XLII.
(23) Vedi, anche, gli artt. 58 e 61, D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(23) Riportato al n. R/XLII.
(23/a) Riportato al n. R/XLII.
(24) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(25) Gli attuali commi da 2 a 9 cos<161> sostituiscono
l'originario comma 2 per effetto dell'art. 76, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(25/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(25/b) Vedi, anche, l'art. 79, D.P.R. 28 novembre 1990,
n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(25/c) Abrogato dall'art. 70, e dall'art. 136, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(25/d) Lettera aggiunta dall'art. 134, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(25/e) Periodo aggiunto dall'art. 134, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(25/f) Comma aggiunto dall'art. 134, D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(25/g) Comma aggiunto dall'art. 134, D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(26) Riportato al n. R/VI.
(27) Riportato al n. R/I.
(27/a) Comma abrogato dall'art. 110, D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(27/b) Vedi, anche, l'art. 108, D.P.R. 28 novembre 1990,
n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(28) Riportato al n. R/XLII.
(28/a) Riportato al n. R/XLII.
(28/b) Vedi, anche, il D.M. 18 novembre 1987, n. 503,
riportato al n. R/CVIII.
(28/c) Comma cos<161> sostituito dall'art. 77, D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, riportato al n. R/CXLIII.
(29) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29/a) Termine prorogato al 31 dicembre 1990, dall'art.
28, L. 31 maggio 1990, n. 128, riportata alla voce
Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).
(30) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli
enti locali.
(31) Vedi, ora, il Provv. P.C.M. 18 maggio 1995,
riportato al n. R/CXCI-bis. |