Nota ARAN 20 Marzo 2002 - Prot. 3175
Chiarimenti sulle clausole del CCNL, II biennio economico 2000 - 2001 stipulato il 20 settembre 2001.
Interpretazione sull'Indennità di Rischio Radiologico

20 marzo 2002 - Prot. 3175

Agli ASSESSORATI ALLA SANITA'
delle Regioni e delle
Province Autonome

Loro Sedi

OGGETTO: Chiarimenti sulle clausole del CCNL, II biennio economico 2000 - 2001 stipulato il 20 settembre 2001.

Omissis...........

3) Art. 5 – Indennità di rischio da radiazioni

A quali categorie di personale spettano i benefici economici e l'attribuzione del congedo aggiuntivo?

Con quale cadenza vengono effettuate le visite periodiche sugli operatori esposti al rischio radiologico?

Quale informazione deve essere data alle organizzazioni sindacali sugli esiti dei previsti accertamenti ?

Da quale data l'indennità di rischio radiologico deve essere assoggettata al TFR?

L'art. 5 del CCNL II biennio economico del 20 settembre 2001, per i tecnici sanitari di radiologia, ha trasformato l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica. L'indennità ha mantenuto la sua originaria dizione solo per il personale diverso esposto in modo permanente al medesimo rischio radiologico. L' indennità è fissata nella misura di L. 200.000 mensili lorde ed il beneficio comporta anche 15 gg di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione nell'anno di competenza, senza possibilità di frazionamento. Ciò indipendentemente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro svolto (su 5 o 6 giorni). Nella fruizione delle ferie aggiuntive che riguardano il riposo biologico rimangono assorbiti I riposi settimanali e compensativi (per l'orario articolato su 5 gg) e le eventuali festività ricadenti nel periodo.
Il personale interessato è sottoposto a visita periodica con cadenza semestrale e le modalità dell'informazione sono definite in azienda alla luce dell'art. 6, comma 1 lettera A) del CCNL del 7 aprile 1999.
L'esposizione è accertata sulla base delle vigenti disposizioni di legge per il tramite dei soggetti a ciò deputati.
L'indennità di rischio radiologico, che ha assunto, solo per i tecnici sanitari di radiologia medica, dall'entrata in vigore del CCNL la denominazione di indennità professionale specifica, dal 31 dicembre 2001 - rientra anche tra le voci da prendersi in considerazione sia ai fini dell'indennità premio di servizio che per il trattamento di fine rapporto. Ciò si ricava dalla lettura combinata degli artt. 14 del CCNL relativo al II biennio 2000 – 2001, del 20 settembre 2001, e dall'art. 46 del CCNL integrativo, stipulato in pari data nonchè dalle disposizioni emanate dall'INPDAP.