Legge 28 marzo 1968, n.
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La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
Art. 1. A favore dei tecnici di radiologia medica che alle
dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata
esplichino detta mansione, č istituita una indennitā di <<rischio da
radiazione>> nella misura unica mensile di lire 30.000. Art. 2. All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio
dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrā
fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309
dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanitā per
l'anno finanziario 1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
Art. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1968. |