ENERGIA NUCLEARE

A) Impiego pacifico dell'energia nucleare D.M. 2 febbraio 1971 (1).

Determinazione dei valori delle dosi massime ammissibili e delle concentrazioni massime ammissibili, nonché‚ dei valori dell'efficacia biologica relativa, per la popolazione nel suo insieme e per i gruppi particolari della popolazione, ai fini della protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (2).

IL MINISTRO PER LA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 111 _ Determinazione delle dosi e concentrazioni massime ammissibili del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, recante norme per la sicurezza degli impianti nucleari e per la protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti;

Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea della energia atomica;

Viste le direttive di base che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, adottate dalla Comunità europea della energia atomica;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle dosi e concentrazioni massime ammissibili conformemente alle esigenze della protezione delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Sentito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964;

Sentita la commissione della Comunità europea della energia atomica;

Decreta:

1. Per la popolazione nel suo insieme, la dose massima ammissibile significativa dal punto di vista genetico è di 5 rem pro-capite, accumulati sino all'età di 30 anni. In tale dose si deve tener conto per ponderazione delle dosi ricevute dalle persone esposte per ragioni professionali e dai gruppi particolari di popolazione. Essa non tiene conto delle irradiazioni dovute al fondo naturale di radiazioni ed agli esami e cure mediche. Al fine di garantire alla popolazione nel suo insieme il rispetto della suddetta dose massima ammissibile, le concentrazioni di nuclidi radioattivi che si possono ritrovare nell'acqua potabile e nell'aria inalata, al di fuori delle zone controllate e sorvegliate, non debbono superare un trentesimo dei valori previsti dall'art. 9 del decreto emanato il 6 giugno 1968 (3) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in attuazione dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 (4). Tali concentrazioni si debbono considerare come valori medi in un intervallo di un anno solare.

2. Per i gruppi particolari 1) e 2) della popolazione, come definiti dall'art. 9, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 (4), le dosi massime ammissibili sono così stabilite:
1,5 rem in un anno alle gonadi e gli organi ematopoietici;
4,5 rem in 1,3 settimane e 18 rem in un anno, alle estremità (mani, braccia, piedi, caviglie);
2,4 rem in 13 settimane e 9 rem in un anno alla pelle e al tessuto osseo;
1,2 rem in 13 settimane e 4.5 rem in un anno agli altri organi considerati separatamente e ai cristallini.
In ogni caso la dose massima ammissibile per irradiazione globale-totale, come definita dall'art. 2 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 sopra citato, non deve superare 1,5 rem in un anno.
Per il gruppo 1) della popolazione di cui al precedente comma, le concentrazioni massime ammissibili di nuclidi radioattivi, nell'acqua potabile e nell'aria inalata, sono le medesime previste dall'art. 9 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 (3) dianzi citato.
Per il gruppo 2) della popolazione le concentrazioni massime ammissibili di cui sopra, sono fissate ad un terzo di quelle stabilite per il gruppo 1) della popolazione, fermo restando in entrambi i casi che non possono essere superate le dosi massime ammissibili di cui al precedente comma.

3. Per il gruppo particolare 3) della popolazione, come definito dall'art. 9, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 (4), le dosi massime ammissibili sono fissate come segue:
0,5 rem in un anno alle gonadi e agli organi ematopoietici;
6 rem in un anno alle estremità (mani, braccia, piedi, caviglie);
3 rem in un anno alla pelle e al tessuto osseo;
1,5 rem in un anno agli altri organi considerati separatamente ed ai cristallini.
In ogni caso la dose massima ammissibile per irradiazione globale-totale non deve superare 0,5 rem in un anno. Le concentrazioni massime ammissibili di nuclidi radioattivi nell'acqua potabile e nell'aria inalata per il gruppo 3) di popolazione di cui al presente articolo, sono pari a 1/10 per i soggetti di età superiore ad anni 5 ed a 1/30 per i soggetti di età inferiore ad anni 5 dei valori previsti dall'art. 9 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 sopra citato. Tali concentrazioni si devono considerare come valori medi in un intervallo di un anno solare. Le concentrazioni massime ammissibili negli alimenti per soggetti di qualunque età, sono ricavate da quelle dell'acqua potabile, tenendo conto della quantità ponderabile di alimenti consumati e dell'acqua ingerita in un medesimo periodo di tempo, in modo che l'attività globalmente introdotta sia mantenuta nei limiti fissati dal precedente comma.

4. L'efficacia biologica relativa per i vari tipi di radiazione è la medesima prevista dall'art. 20 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 (5) dianzi citato.

5. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1971, n. 58.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Riportato al n. A/VII.

(4) Riportato al n. A/II.

(5) Riportato al n. A/VII.