R.G. n. 56/99 a cui sono riuniti i nr. 57/99, 58/99 e 59/99 Ruolo Generale Affari Contenziosi

TRIBUNALE DI TORTONA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

ORDINANZA

AI SENSI DELL' ART. 68 BIS, PRIMO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, INSERITO DALL' ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 80 E SUCCESSIVAMENTE, IN PARTE, MODIFICATO DALL' ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1998, N. 387.


La dott.ssa Maria Paola Caffarena, in funzione di Giudice unico del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.09.00, preliminarmente, considerata la identita' delle questioni trattate dalla cui risoluzione dipende la decisione, ai sensi dell'art. 151 disp. att. cpc, dispone la riunione al procedimento nr. 56/99 Ruolo generale Affari Contenziosi dei procedimenti nr. 57/99, 58/99 e 59/99 Ruolo generale Affari Contenziosi;

nelle cause promosse da CALABRESE Maria Carmela, CANGARINI Lauretta, ONETO Daniela e CALABRESE Michela contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 20, cosi' provvede:

le ricorrenti, dipendenti della convenuta e svolgenti la professione di "tecnico sanitario di radiologia medica" asseriscono di avere ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell' art. 16 del pregresso C.C.N.L. e che a decorrere dal mese di agosto 1997, la indennita' di rischio da radiazioni e il relativo congedo aggiuntivo di 15 giorni, sono stati ridotti "sulla base del fatto che il beneficio in questione, erroneamente considerato come trattamento economico accessorio del lavoratore, debba essere "proporzionale alla prestazione lavorativa".

Le stesse affermano quindi che i benefici in questione, disciplinati dall' art. 1 della legge 416/68, dall' art. 58 del DPR 270/87e dall' art. 54 secondo e nono comma DPR 384/90 hanno natura di diritto soggettivo che potrebbe quindi affievolirsi solo nel caso in cui venisse meno la esposizione al rischio radiologico.

Le ricorrenti chiedono quindi accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire la indennita' di rischio da radiazioni nella misura intera unica mensile di lire 200.000 e al congedo ordinario aggiuntivo di giorni 15 da usufruirsi in unica soluzione, a decorrere dal mese di agosto 1997 e chiede altresi' la condanna della ASL n. 20 al pagamento a proprio favore, delle somme totali, a titolo di differenza indennitaria, oltre interessi e rivalutazione, dal giorno maturazione dei crediti al saldo.

La convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, asserendo che nel caso in esame si e' in presenza di fatti (corresponsione in misura ridotta dell' indennita' di rischio da radiazioni, nonche' riduzione del congedo ordinario), che pur ripetendosi periodicamente, hanno avuto origine nell' agosto 1997 e pertanto, interpretando correttamentel' art. 45 comma 17, del DLg.vo 31.03.1998 n. 80, la competenza e' del giudice amministrativo.

Sul punto si osserva che la Suprema Corte Sezioni Unite con sentenza n. 41 del 24.02.2000 ,. ha stabilito" L'art. 45, diciassettesimo comma, del D.lgs. n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensi' al dato storico costituito dall' avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto se la lesione del diritto del lavoratore e' prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza -.omissis -".

Alla luce di tale giurisprudenza si rileva che i fatti che hanno dato origine alla presente controversia risalgono al 1997, ma essendo il comportamento del datore di lavoro ancora attuale, non essendo cessata la permanenza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo la ASL n. 20 poi la attribuzione nella misura totale della indennita' di rischio sarebbe preclusa dall' art. 16 comma 9 del CCNL, secondo cui "Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno, appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale, di pari anzianita'".

Vertendo quindi la questione sull' applicazione di norme contrattuali ( art. 16 comma 9 del CCNL 1.9.95, in vigore dal 2.9.95 al 7.4.99 e dell' art. 25 comma 4, del CCNL 7.4.99, in vigore dall' 8 successivo), si dovrebbe procedere ai sensi dell' art. 68 bis del D.lvo n. 29/93.

L' art, 68 bis citato, testualmente recita: " Accertamento pregiudiziale sull' efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti collettivi".

  1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all' art. 68, e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -A.R.A.N. - ai sensi dell' art. 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell' ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'A.R.A.N.
  2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'A.R.A.N. convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All' accordo di interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell' art. 53. Il testo dell' accordo e' trasmesso, a cura dell' A.R.A.N. , alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell' udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
  3. Se non interviene l' accordo sull' interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell' avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per Cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
  4. 4. La Corte di Cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell' art. 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di Cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di Cassazione conserva i suoi effetti.
  5. L' A.R.A.N. e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall' art. 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell' intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per Cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti a cura della cancelleria.
  6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di Cassazione, il giudice fissa, anche d' ufficio, l' udienza per la prosecuzione del processo.
  7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione ed il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto di cui al comma 3.
  8. La Corte di Cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma dell' art. 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte."

A parere di questo giudice, il testo letterale del primo comma dell' art. 68 bis D.lvo n. 29/93, non concede al giudice alcuna discrezionalita' circa la emissione dell' ordinanza ex art. 68 bis, qualora, come nel caso di specie, ne sussistano i presupposti.

Si ritiene infatti che per la definizione della presente controversia, sia necessaria l'interpretazione autentica dell' art. 16 comma 9 del CCNL, interpretazione autentica che, ai sensi dell' art. 53 D.lgs 29/93, e' demandata alle parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo.

Deve pertanto essere disposta la trasmissione all' A.R.A.N. della questione, come sopra specificata, concernente la interpretazione autentica dell' art. 16 comma 9 del CCNL al fine di determinare la misura del diritto alla percezione dell' indennita' per cui a' causa.

Nel rispetto del termine minimo previsto dall' art. 68 bis citato, deve essere fissata nuova udienza al 16.02.01 ore 10.30

P.Q.M.

Dispone la trasmissione all' A.R.A.N. della presente ordinanza, unitamente ai ricorsi introduttivo e alla memorie difensive, per lo svolgimento della procedura prevista dall' art. 68 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, inserito dall' art. 30 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e, poi, modificato dall' art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, con riferimento alla questione precisata in motivazione.

Fissa nuova udienza di discussione, ai sensi del primo comma del predetto art. 68 bis, al 16.02.01, ore 10.30.

Manda alla Cancelleria per l'esecuzione.

Tortona li' 17 ottobre 2000

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Maria Paola Caffarena

Contratto Interessato: ccnlpub1995-07

Contratto Interessato: ccnlpub1999-07

Accordo Intepretativo: ccnlpub2000-19