R.G. n. 56/99 a cui sono
riuniti i nr. 57/99, 58/99 e 59/99 Ruolo Generale Affari
Contenziosi
TRIBUNALE DI TORTONA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO ORDINANZA AI SENSI DELL' ART. 68 BIS, PRIMO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, INSERITO DALL' ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 80 E SUCCESSIVAMENTE, IN PARTE, MODIFICATO DALL' ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1998, N. 387. |
nelle cause promosse da CALABRESE Maria Carmela, CANGARINI Lauretta, ONETO Daniela e CALABRESE Michela contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 20, cosi' provvede: le ricorrenti, dipendenti della convenuta e svolgenti la professione di "tecnico sanitario di radiologia medica" asseriscono di avere ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell' art. 16 del pregresso C.C.N.L. e che a decorrere dal mese di agosto 1997, la indennita' di rischio da radiazioni e il relativo congedo aggiuntivo di 15 giorni, sono stati ridotti "sulla base del fatto che il beneficio in questione, erroneamente considerato come trattamento economico accessorio del lavoratore, debba essere "proporzionale alla prestazione lavorativa". Le stesse affermano quindi che i benefici in questione, disciplinati dall' art. 1 della legge 416/68, dall' art. 58 del DPR 270/87e dall' art. 54 secondo e nono comma DPR 384/90 hanno natura di diritto soggettivo che potrebbe quindi affievolirsi solo nel caso in cui venisse meno la esposizione al rischio radiologico. Le ricorrenti chiedono quindi accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire la indennita' di rischio da radiazioni nella misura intera unica mensile di lire 200.000 e al congedo ordinario aggiuntivo di giorni 15 da usufruirsi in unica soluzione, a decorrere dal mese di agosto 1997 e chiede altresi' la condanna della ASL n. 20 al pagamento a proprio favore, delle somme totali, a titolo di differenza indennitaria, oltre interessi e rivalutazione, dal giorno maturazione dei crediti al saldo. La convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, asserendo che nel caso in esame si e' in presenza di fatti (corresponsione in misura ridotta dell' indennita' di rischio da radiazioni, nonche' riduzione del congedo ordinario), che pur ripetendosi periodicamente, hanno avuto origine nell' agosto 1997 e pertanto, interpretando correttamentel' art. 45 comma 17, del DLg.vo 31.03.1998 n. 80, la competenza e' del giudice amministrativo. Sul punto si osserva che la Suprema Corte Sezioni Unite con sentenza n. 41 del 24.02.2000 ,. ha stabilito" L'art. 45, diciassettesimo comma, del D.lgs. n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensi' al dato storico costituito dall' avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto se la lesione del diritto del lavoratore e' prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza -.omissis -". Alla luce di tale giurisprudenza si rileva che i fatti che hanno dato origine alla presente controversia risalgono al 1997, ma essendo il comportamento del datore di lavoro ancora attuale, non essendo cessata la permanenza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la ASL n. 20 poi la attribuzione nella misura totale della indennita' di rischio sarebbe preclusa dall' art. 16 comma 9 del CCNL, secondo cui "Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno, appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale, di pari anzianita'". Vertendo quindi la questione sull' applicazione di norme contrattuali ( art. 16 comma 9 del CCNL 1.9.95, in vigore dal 2.9.95 al 7.4.99 e dell' art. 25 comma 4, del CCNL 7.4.99, in vigore dall' 8 successivo), si dovrebbe procedere ai sensi dell' art. 68 bis del D.lvo n. 29/93. L' art, 68 bis citato, testualmente recita: " Accertamento pregiudiziale sull' efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti collettivi".
A parere di questo giudice, il testo letterale del primo comma dell' art. 68 bis D.lvo n. 29/93, non concede al giudice alcuna discrezionalita' circa la emissione dell' ordinanza ex art. 68 bis, qualora, come nel caso di specie, ne sussistano i presupposti. Si ritiene infatti che per la definizione della presente controversia, sia necessaria l'interpretazione autentica dell' art. 16 comma 9 del CCNL, interpretazione autentica che, ai sensi dell' art. 53 D.lgs 29/93, e' demandata alle parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo. Deve pertanto essere disposta la trasmissione all' A.R.A.N. della questione, come sopra specificata, concernente la interpretazione autentica dell' art. 16 comma 9 del CCNL al fine di determinare la misura del diritto alla percezione dell' indennita' per cui a' causa. Nel rispetto del termine minimo previsto dall' art. 68 bis citato, deve essere fissata nuova udienza al 16.02.01 ore 10.30 P.Q.M. Dispone la trasmissione all' A.R.A.N. della presente ordinanza, unitamente ai ricorsi introduttivo e alla memorie difensive, per lo svolgimento della procedura prevista dall' art. 68 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, inserito dall' art. 30 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e, poi, modificato dall' art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, con riferimento alla questione precisata in motivazione. Fissa nuova udienza di discussione, ai sensi del primo comma del predetto art. 68 bis, al 16.02.01, ore 10.30. Manda alla Cancelleria per l'esecuzione. Tortona li' 17 ottobre 2000 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Maria Paola Caffarena Contratto Interessato:
ccnlpub1995-07 |