LE ALTRE SENTENZE
SE TIMBRA UN COLLEGA
Non è reato far timbrare da altri il cartellino.
La sentenza venne emessa dalla corte d’Appello di Milano il 25 aprile del ’96. I
giudici stabilirono che la decisione di far timbrare il cartellino a un collega
può essere deprecabile, ma in sé non ha rilevanza penale in quanto non prova la
volontà assenteista di chi ricorre all’espediente. Venne così ribaltata la
sentenza di primo grado nei confronti di una dottoressa di una Usl di Como.
OMISSIONE DI ATTO
Chi non timbra il cartellino quando si assenta da
un luogo di lavoro non commette il reato di falso ideologico, ma più
semplicemente,, “l’omissione di un atto" che “non corrisponde a una falsa
attestazione". Lo stabilì la Cassazione nell’ottobre del ’96, ribaltando la
sentenza del tribunale di Rovereto con la quale era stato condannato per falso
ideologico in atto pubblico e tentata truffa un radiologo.
MEDICO
“PRIVATO"
Il timbro su un cartellino costò a un professore universitario
la condanna a 9 mesi. Era il 14 marzo del 2000 quando la IV sezione del
Tribunale di Roma emise il verdetto contestando all’accademico il reato di
falso. Il professore timbrava regolarmente il cartellino al policlinico Umberto
I ma si assentava per recarsi a lavorare in due cliniche private romane.
VIGILE RITARDATARIO
Il cartellino era
timbrato ma un comandante dei vigili urbani di Roma al lavoro arrivava più
tardi. Ogni mattina a timbrare il cartellino per lui era il suo sottoposto. Nel
luglio del 2000 il comandante venne accusato di truffa e falso.
SHOPPING DALL’UFFICIO
Quarantadue dipendenti
della Soprintendenza dei beni culturali di Brescia, Cremona e Mantova furono
indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato nel dicembre del 2000. Furono
sorpresi dalla Digos mentre dal cartellino figuravano al lavoro e invece erano a
messa, o in banca o a fare shopping.
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