DOPO SEI MESI di black out, il bonus assunzioni torna nei portafogli di
milioni di datori di lavoro: stavolta, però, la procedura è molto più
complessa e, come se non bastasse, partorirà “figli e figliastri". Nel
periodo di letargo, infatti, questa agevolazione ha subito tante di quelle
modifiche da uscirne completamente trasformata anche nei meccanismi di
attribuzione. Prima di entrare nel vivo, vediamo cosa è accaduto.
In base alla Finanziaria 2001 (legge n° 388/2000), tutti i datori di
lavoro che aumentano il numero dei propri dipendenti a tempo indeterminato
tra il 1°/10/2000 e il 31/12/2003, hanno diritto ad un credito d’imposta
di 413,17 euro al mese per ciascun nuovo assunto.
Lo sconto spetta a patto che ogni mese il numero dei dipendenti a tempo
indeterminato sia superiore rispetto al numero di quelli (sempre a tempo
indeterminato) mediamente occupati nel periodo 1°/10/1999 - 30/9/2000 (in
alcune aree depresse l’incentivo aumenta del 50%).
Ulteriori condizioni: i neo assunti devono avere almeno 25 anni d’età e
non devono aver lavorato come dipendenti a tempo indeterminato da almeno
24 mesi (se viene assunto un portatore di handicap non conta né l’età, né
il periodo di disoccupazione). L’attribuzione del credito è automatica,
non essendo collegata a stanziamenti finalizzati a questo scopo.
Lo stop del luglio 2002. L’inaspettato successo del bonus determinò per
l’erario minori entrate rispetto al previsto. In piena estate venne quindi
deciso di limitare l’erogazione del bonus fino ad esaurimento delle
risorse stanziate: queste, però, erano già esaurite al momento della
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legge del ministro
dell’Economia (n° 138 dell’8/7/2002).
In sostanza: esauriti i fondi, esaurito il bonus. Così, chi fino al 30
giugno 2002 aveva fatto nuove assunzioni confidando sull’aiuto dello
Stato, dal 1° luglio rimase a bocca asciutta. Stesso discorso, a maggior
ragione, per le assunzioni fatte successivamente.
A settembre 2002 venne sancito il blocco totale del credito d’imposta
tramite la sospensione dei codici tributo (6732 e 6733) previsti per
usufruire del bonus con il modello F24.
Dopo una serie di proteste e polemiche accesissime, venne quindi varato il
decreto legge n° 209 del 24/9/2002, che da un lato salvaguardava i diritti
di chi aveva effettuato assunzioni fino a giugno 2002, dall’altro
stabiliva nuove regole per il credito d’imposta maturato dal 1° luglio al
31 dicembre 2002. Il decreto, comunque, rinviava al 1° gennaio 2003 la
possibilità di utilizzare il credito in almeno tre rate di pari importo.
La Finanziaria 2003, infine, ha prorogato il bonus fino al 31 dicembre
2006. La questione, però, ora è più complessa: nuovi importi, ulteriori
condizioni, presentazione di istanze preventive, altri codici tributo e
tante modifiche che rischiano di mandare in tilt cittadini e operatori del
settore.
In base ai nuovi criteri, infatti, ora abbiamo tre diverse modalità di
calcolo e di attribuzione del bonus in relazione alla data d’assunzione
del dipendente: a) dal 1° ottobre 2000 al 7 luglio 2002; b) dall’8 luglio
al 31 dicembre 2002; c) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.
Ecco, quindi, su quanto può contare il datore di lavoro tra credito
vecchio (valido solo fino al 31/12/2003) e nuovo (fino al 2006).
Assunzioni fino al 7 luglio 2002. In linea generale, per il 2002 ogni neo
assunto dà diritto al “vecchio" credito d'imposta: 413,17 euro al mese
(619,75 euro al Sud). Di conseguenza, se il signor Rossi ha assunto a
gennaio 2002 una colf a tempo pieno, ancora in servizio, potrà “scaricare"
dalla prossima dichiarazione dei redditi 4.958 euro (413,17 euro X 12
mesi).
Per stabilire il credito maturato dal 1° luglio al 31 dicembre 2002
occorre, comunque, verificare il numero dei lavoratori per i quali si
aveva diritto al bonus al 7 luglio: tale valore rappresenta la misura
massima d’incremento occupazionale entro cui può maturare il diritto al
bonus per tale periodo, anche in casi di “rimpiazzo" o sostituzione.
Nell’esempio del signor Rossi, l’incremento al 7 luglio era di un
dipendente, quindi da luglio a dicembre 2002 può ottenere il bonus per un
solo dipendente.
Il credito di 413,17 euro (619,75 al Sud) resta confermato per tutto il
2003, ma sempre entro la misura massima rilevata al 7/7/2002. Se, dunque,
Rossi ha ancora una collaboratrice domestica in casa, anche nel 2003 potrà
avere il “vecchio" bonus.
Assunzioni del secondo semestre 2002. Il credito di 413,17 euro al mese
spetta anche per le assunzioni fatte tra l’8 luglio e il 31/12/2002, ma
sempre rispettando il tetto massimo d’incremento mensile dei dipendenti
rilevato al 7/7/2002.
Per le assunzioni effettuate nel 2003 bisogna distinguere i datori di
lavoro che hanno già usufruito nel 2002 del bonus occupazione, da quelli
di “serie B": quelli, cioè, che non ne avevano diritto.
Nel primo caso, gli incrementi occupazionali che rientrano nel tetto
massimo (quelli fino al 7/7/2002) danno diritto al vecchio credito di
413,17 euro. E’ come se il Fisco chiedesse: «Per quanti lavoratori ti davo
il credito d’imposta al 7 luglio 2002? Per lo stesso numero ti continuo a
dare il credito in base alle vecchie regole». Così, ad esempio, se a
febbraio 2003 Rossi impiega una nuova colf in sostituzione della
precedente, assunta nel 2001con le agevolazioni, manterrà il diritto al
bonus di 413,17 euro anche per quest’ultima.
Per ogni assunzione effettuata nel 2003, e per ogni altra assunzione fatta
dall’8 luglio al 31/12/2002 (ma per queste ultime solo a partire dal
1°/1/2003), che costituisce un incremento rispetto al “tetto" del 7 luglio
2002, viene concesso un nuovo contributo di 100 euro (150 euro se
l’assunto ha più di 45 anni). Il bonus aumenta di altri 300 euro nelle
aree del Sud.
Così, ad esempio, se al 7 luglio 2002 l’incremento massimo era di due
dipendenti, il nuovo contributo per il 2003 spetta soltanto se i
dipendenti diventano tre (e quindi per il terzo lavoratore spetta il
contributo ridotto).
Gli altri datori di lavoro di “serie B", cioè quelli che al 7 luglio 2002
non avevano diritto al bonus (non avendo incrementato la media storica
1/10/1999-30/9/2000), hanno diritto, dal 1°/1/2003 al 31/12/2006, al bonus
di 100 euro (o 150) per ogni dipendente in più rispetto alla “media": una
media, però, riferita al nuovo periodo 1°/8/2001-31/7/2002. Così, ad
esempio, se nel 2003 il signor Verdi assume per la prima volta un badante
con i requisiti chiesti dalla legge, otterrà un contributo statale di 100
euro (o 150) al mese.
La domanda. Prima di utilizzare il nuovo bonus, però, i datori di lavoro
devono chiedere in via telematica l’autorizzazione al Fisco e attendere
per 30 giorni l’assenso del Centro operativo di Pescara. Il modello di
domanda (denominato Ico) è disponibile in formato elettronico sul sito
www.agenziaentrate.it insieme alle istruzioni per la compilazione. Per
l’invio si dovrà, comunque, attendere un provvedimento delle Entrate che
stabilirà il termine iniziale di presentazione tramite l’apposito software
gratuito CreditoOccupazione.
Vale il principio del silenzio-rifiuto: se non si riceve conferma, la
domanda si considera rifiutata, e quindi non si ha diritto al contributo.
Le Entrate hanno fornito vari chiarimenti sulla materia con la circolare
n° 11 del 13 febbraio scorso: ovviamente informeremo i lettori di
eventuali ulteriori aggiornamenti.
(Hanno collaborato Daniele Cuppone e Francesca Franceschi)