Lunedì 17 Febbraio 2003
Dopo sei mesi di “black-out” gli incentivi rientrano in scena, privilegiando chi ne aveva già diritto l’anno scorso rispetto a chi li chiede solo oggi
Torna il bonus assunzioni: ecco le regole
Come ottenere le agevolazioni previste per i datori di lavoro che incrementano l’occupazione

di OLIVIERO FRANCESCHI

DOPO SEI MESI di black out, il bonus assunzioni torna nei portafogli di milioni di datori di lavoro: stavolta, però, la procedura è molto più complessa e, come se non bastasse, partorirà “figli e figliastri". Nel periodo di letargo, infatti, questa agevolazione ha subito tante di quelle modifiche da uscirne completamente trasformata anche nei meccanismi di attribuzione. Prima di entrare nel vivo, vediamo cosa è accaduto.
In base alla Finanziaria 2001 (legge n° 388/2000), tutti i datori di lavoro che aumentano il numero dei propri dipendenti a tempo indeterminato tra il 1°/10/2000 e il 31/12/2003, hanno diritto ad un credito d’imposta di 413,17 euro al mese per ciascun nuovo assunto.
Lo sconto spetta a patto che ogni mese il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore rispetto al numero di quelli (sempre a tempo indeterminato) mediamente occupati nel periodo 1°/10/1999 - 30/9/2000 (in alcune aree depresse l’incentivo aumenta del 50%).
Ulteriori condizioni: i neo assunti devono avere almeno 25 anni d’età e non devono aver lavorato come dipendenti a tempo indeterminato da almeno 24 mesi (se viene assunto un portatore di handicap non conta né l’età, né il periodo di disoccupazione). L’attribuzione del credito è automatica, non essendo collegata a stanziamenti finalizzati a questo scopo.
Lo stop del luglio 2002. L’inaspettato successo del bonus determinò per l’erario minori entrate rispetto al previsto. In piena estate venne quindi deciso di limitare l’erogazione del bonus fino ad esaurimento delle risorse stanziate: queste, però, erano già esaurite al momento della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legge del ministro dell’Economia (n° 138 dell’8/7/2002).
In sostanza: esauriti i fondi, esaurito il bonus. Così, chi fino al 30 giugno 2002 aveva fatto nuove assunzioni confidando sull’aiuto dello Stato, dal 1° luglio rimase a bocca asciutta. Stesso discorso, a maggior ragione, per le assunzioni fatte successivamente.
A settembre 2002 venne sancito il blocco totale del credito d’imposta tramite la sospensione dei codici tributo (6732 e 6733) previsti per usufruire del bonus con il modello F24.
Dopo una serie di proteste e polemiche accesissime, venne quindi varato il decreto legge n° 209 del 24/9/2002, che da un lato salvaguardava i diritti di chi aveva effettuato assunzioni fino a giugno 2002, dall’altro stabiliva nuove regole per il credito d’imposta maturato dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Il decreto, comunque, rinviava al 1° gennaio 2003 la possibilità di utilizzare il credito in almeno tre rate di pari importo.
La Finanziaria 2003, infine, ha prorogato il bonus fino al 31 dicembre 2006. La questione, però, ora è più complessa: nuovi importi, ulteriori condizioni, presentazione di istanze preventive, altri codici tributo e tante modifiche che rischiano di mandare in tilt cittadini e operatori del settore.
In base ai nuovi criteri, infatti, ora abbiamo tre diverse modalità di calcolo e di attribuzione del bonus in relazione alla data d’assunzione del dipendente: a) dal 1° ottobre 2000 al 7 luglio 2002; b) dall’8 luglio al 31 dicembre 2002; c) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.
Ecco, quindi, su quanto può contare il datore di lavoro tra credito vecchio (valido solo fino al 31/12/2003) e nuovo (fino al 2006).
Assunzioni fino al 7 luglio 2002. In linea generale, per il 2002 ogni neo assunto dà diritto al “vecchio" credito d'imposta: 413,17 euro al mese (619,75 euro al Sud). Di conseguenza, se il signor Rossi ha assunto a gennaio 2002 una colf a tempo pieno, ancora in servizio, potrà “scaricare" dalla prossima dichiarazione dei redditi 4.958 euro (413,17 euro X 12 mesi).
Per stabilire il credito maturato dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 occorre, comunque, verificare il numero dei lavoratori per i quali si aveva diritto al bonus al 7 luglio: tale valore rappresenta la misura massima d’incremento occupazionale entro cui può maturare il diritto al bonus per tale periodo, anche in casi di “rimpiazzo" o sostituzione.
Nell’esempio del signor Rossi, l’incremento al 7 luglio era di un dipendente, quindi da luglio a dicembre 2002 può ottenere il bonus per un solo dipendente.
Il credito di 413,17 euro (619,75 al Sud) resta confermato per tutto il 2003, ma sempre entro la misura massima rilevata al 7/7/2002. Se, dunque, Rossi ha ancora una collaboratrice domestica in casa, anche nel 2003 potrà avere il “vecchio" bonus.
Assunzioni del secondo semestre 2002. Il credito di 413,17 euro al mese spetta anche per le assunzioni fatte tra l’8 luglio e il 31/12/2002, ma sempre rispettando il tetto massimo d’incremento mensile dei dipendenti rilevato al 7/7/2002.
Per le assunzioni effettuate nel 2003 bisogna distinguere i datori di lavoro che hanno già usufruito nel 2002 del bonus occupazione, da quelli di “serie B": quelli, cioè, che non ne avevano diritto.
Nel primo caso, gli incrementi occupazionali che rientrano nel tetto massimo (quelli fino al 7/7/2002) danno diritto al vecchio credito di 413,17 euro. E’ come se il Fisco chiedesse: «Per quanti lavoratori ti davo il credito d’imposta al 7 luglio 2002? Per lo stesso numero ti continuo a dare il credito in base alle vecchie regole». Così, ad esempio, se a febbraio 2003 Rossi impiega una nuova colf in sostituzione della precedente, assunta nel 2001con le agevolazioni, manterrà il diritto al bonus di 413,17 euro anche per quest’ultima.
Per ogni assunzione effettuata nel 2003, e per ogni altra assunzione fatta dall’8 luglio al 31/12/2002 (ma per queste ultime solo a partire dal 1°/1/2003), che costituisce un incremento rispetto al “tetto" del 7 luglio 2002, viene concesso un nuovo contributo di 100 euro (150 euro se l’assunto ha più di 45 anni). Il bonus aumenta di altri 300 euro nelle aree del Sud.
Così, ad esempio, se al 7 luglio 2002 l’incremento massimo era di due dipendenti, il nuovo contributo per il 2003 spetta soltanto se i dipendenti diventano tre (e quindi per il terzo lavoratore spetta il contributo ridotto).
Gli altri datori di lavoro di “serie B", cioè quelli che al 7 luglio 2002 non avevano diritto al bonus (non avendo incrementato la media storica 1/10/1999-30/9/2000), hanno diritto, dal 1°/1/2003 al 31/12/2006, al bonus di 100 euro (o 150) per ogni dipendente in più rispetto alla “media": una media, però, riferita al nuovo periodo 1°/8/2001-31/7/2002. Così, ad esempio, se nel 2003 il signor Verdi assume per la prima volta un badante con i requisiti chiesti dalla legge, otterrà un contributo statale di 100 euro (o 150) al mese.
La domanda. Prima di utilizzare il nuovo bonus, però, i datori di lavoro devono chiedere in via telematica l’autorizzazione al Fisco e attendere per 30 giorni l’assenso del Centro operativo di Pescara. Il modello di domanda (denominato Ico) è disponibile in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.it insieme alle istruzioni per la compilazione. Per l’invio si dovrà, comunque, attendere un provvedimento delle Entrate che stabilirà il termine iniziale di presentazione tramite l’apposito software gratuito CreditoOccupazione.
Vale il principio del silenzio-rifiuto: se non si riceve conferma, la domanda si considera rifiutata, e quindi non si ha diritto al contributo.
Le Entrate hanno fornito vari chiarimenti sulla materia con la circolare n° 11 del 13 febbraio scorso: ovviamente informeremo i lettori di eventuali ulteriori aggiornamenti.

(Hanno collaborato Daniele Cuppone e Francesca Franceschi)