Cronaca di Frosinone

Sabato 15 ottobre 2005
Indennità integrativa anche sulla pensione di reversibilità
Sentenza della Corte dei Conti emessa a favore di 5 docenti pensionati, iscritti allo Snals e assistiti dall’Inpas

di ELISA MASOTTI

IMPORTANTE sentenza della Corte dei Conti in materia pensionistica emessa in favore di docenti pensionati di Rieti. Il Sindacato autonomo del personale della scuola Snals-Confsal di Rieti, i cui iscritti si servono dell'assistenza legale del Patronato Inpas per salvaguardare i propri diritti pensionistici e non solo, ha segnato in questi giorni un ragguardevole successo sul piano legale. La Corte dei Conti ha riconosciuto a cinque pensionati della scuola iscritti allo Snals ed assistiti dall'Inpas, di cui è responsabile la rag. Lorella Marchioni, quello che era stato loro a lungo negato. "Si è trattato – ha spiegato il prof. Luciano Isceri, segretario provinciale dello Snals – Confsal soddisfatto dell'esito della pratica – della risoluzione di un annoso problema che vedeva negata al coniuge la possibilità di avere l'indennità integrativa speciale anche sulla pensione di reversibilità derivantegli dal coniuge deceduto. Ciò accadeva quando c'era, secondo l'Inpdap, un doppio trattamento pensionistico diretto e di reversibilità, assumendo, di contro alla tesi sostenuta dallo Snals, che il cumulo dell'I.I.S. era vietato dal D.P.R. 1.092, del 1973. Ci siamo posto l'obiettivo di esaminare a fondo le complicanze che ne derivavano, gli esiti negativi del diniego e convinti delle buone ragioni dei nostri iscritti, abbiamo deciso di ricorrere al giudizio della Corte dei Conti". L'assistenza legale è stata prestata dall'avv. Francesco Saverio Pasquetti che ha assunto l'incarico di promuovere i ricorsi, sostenendo che tale divieto era stato ritenuto illegittimo da numerose pronunce della Corte Costituzionale ed oramai fatto proprio dalla maggioranza delle sezioni regionali della magistratura contabile. "La Corte dei Conti, proprio in questi giorni, ha preso la decisione da noi sollecitata e attesa, emettendo una sentenza in favore dei nostri cinque ricorrenti". Per questo risultato positivo avuto dai ricorsi, ora i cinque pensionati potranno ottenere non solo la propria indennità integrativa speciale, ma anche quella del coniuge defunto. La magistratura contabile, ritenendo valide le ragioni sostenute dall'avv. Pasquetti, ha stabilito il diritto dei ricorrenti a godere degli arretrati maturati, degli interessi sugli stessi o all'equivalente dell'eventuale maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria. La sentenza è importante in quanto essa stabilisce che, "a fine di evitare disparità di trattamento non solo tra i pensionati-lavoratori e i pensionati-pensionati ma anche nell'ambito di questi ultimi, l'impossibilità di applicare ancora il divieto di cumulo d'indennità integrative speciali su pensioni previsto dall'art. 99 comma 2 del DPR n. 1092/73".