L.
25 gennaio 1962, n. 20 (G.U. 13 febbraio 1962, n.
39).
1.-16.
(Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 9, l. 10 maggio
1978, n. 170.
17.
Deliberazione di messa in stato
d'accusa. - La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'art.
12 della legge cost. 11
marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'art. 90 della
Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto
di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui
l'accusa si fonda. Il
Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del
Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte
Costituzionale. Il
Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto
esso sia notificato all'accusato.
18.
Costituzione del Collegio d'accusa.
Commissari delegati. - Quando i commissari eletti dal Parlamento per
sostenere l'accusa a norma dell'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si
costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il
presidente. Il
Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari
delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste
secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio
stesso.
19.
Sostituzione dei commissari d'accusa.
Sospensione del giudizio. - Nel caso di cessazione dall'ufficio o di
impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte
Costituzionale è sospeso sin quanto il Parlamento non abbia provveduto alla loro
sostituzione. Il
Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.
20.
Cessazione dall'incarico dei commissari
di accusa. - I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della
sentenza in cancelleria.
21.
Sorteggio e giuramento dei giudici
aggregati. - La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in
pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio
dei giudici aggregati previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1. I
giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte
Costituzionale secondo la formula prescritta dall'art. 5 della legge 11 marzo 1953, n.
87. Il
giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente
giudizio.
22.
Compimento degli atti di indagine. –
(1) Il Presidente della Corte Costituzionale provvede, direttamente ovvero
delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari,
ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se
l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un
difensore di ufficio.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 5
giugno 1989, n. 219.
23.
Poteri della Corte Costituzionale. –
(1) La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e
coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o
modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui
all'art. 12 della legge
cost. 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della L. 16 gennaio
1989, n. 1.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 5
giugno 1989, n. 219.
24.
Fissazione della data del
dibattimento. - Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non
inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data
siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato
all'accusato e al suo difensore.
25.
Astensione e ricusazione dei giudici.
- Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici
ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono
di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata
dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari
d'accusa. La
Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione
senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si
riferisce.
26.
Composizione del Collegio giudicante.
- Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e
aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il
Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno
giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in
maggioranza. Il
giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze
successive. Chiuso
il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio, senza interruzione
con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze
in cui si è svolto il giudizio. I
giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano
a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la
scadenza del loro incarico.
27.
Relazione tra il giudizio innanzi alla
Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi. La Corte Costituzionale
può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa. - La Corte può
altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano
aggravati ai sensi dell'art. 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad
uno dei reati previsti dall'art. 90 della
Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso
procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la
Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta
senza ritardo dall'autorità giudiziaria (1). Può
altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'art. 90 della
Costituzione non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al
Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte
Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del
procedimento per il reato connesso (2). Può
tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo
ritenga conveniente. (Omissis) (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 5
giugno 1989, n. 219. (2) Comma così modificato dall'art. 15, l. 5
giugno 1989, n. 219. (3) Comma abrogato dall'art. 15, l. 5 giugno
1989, n. 219.
28.
Deliberazione e pubblicazione della
sentenza. - Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni
capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono
state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni
sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle
votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e
vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del
proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto. In
caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole
all'accusato. Il
dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica
udienza. La
sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
29.
Irrevocabilità e revisione della
sentenza. - La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione
con ordinanza della Corte Costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o
si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a
quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non
sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il
potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di
procedura penale è esercitato dal comitato di cui all'art. 12 della legge cost. 11 marzo 1953, n.
1, come modificato dall'art. 3 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1
(1). L'ordinanza
che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati.
Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari
d'accusa.
(1) Comma così sostituito dall'art. 16, l. 5
giugno 1989, n. 219.
30.
Giudizi civili o amministrativi. - 1.
Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento
del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati
indicati nell'articolo 90
della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni
restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'art. 15 della L. cost. 11 marzo 1953, n.
1 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, l. 5
giugno 1989, n. 219.
31.
Poteri nell'esecuzione penale. - I
poteri previsti dall'art. 144 del codice penale sono esercitati dal primo
presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e
dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono
esercitati dal procuratore generale presso la Corte
stessa.
32.
Amnistia ed indulto - Riabilitazione.
- La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di
riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa
pronunciate.
33.
Composizione del Collegio per l'istanza
di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la
riabilitazione. - La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione
e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione
nella composizione prevista per i giudizi di accusa. Il
sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la
partecipazione di un delegato della Commissione
inquirente. Ai
provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo comma
dell'art. 28.
34.
Applicabilità dei codici penale e di
procedura penale. - Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla
presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia
diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura
penale.
35.
Abrogazione di norme precedenti. - E’
abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n.
87. |