L. 11 marzo 1953, n.
87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale (G.U. 14 marzo 1953, n.
62).
TITOLO I – Costituzione della
Corte
1. La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo,
cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, cinque dal
Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della
Repubblica.
2. I giudici
della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed
amministrativa, sono eletti:
a) tre da un
collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo
presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati
generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della
Cassazione;
b) uno da un
collegio del quale fanno parte il Presidente del Consiglio di Stato, che lo
presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di
Stato;
c) uno da un collegio del quale
fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di
sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali
della Corte dei conti.
I componenti di ciascun collegio possono votare per un
numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si
considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.
I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati,
dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della
Repubblica.
3. (Omissis) (1).
Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati
eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente,
nei commi precedenti.
I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono
immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente
della Repubblica e al Presidente della Corte
costituzionale.
(1)
Comma
abrogato dall’art. 7,
l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2
4. I giudici
della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della
Repubblica, sono nominati con suo decreto.
Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. I giudici
della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la
Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla
presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.
6. La Corte
elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente.
Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede
ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di
ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si
proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.
In caso di parità è proclamato eletto il più
anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di
età.
Della nomina è data immediata
comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della
Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri.
(Omissis)
(1).
Il Presidente, subito dopo
l’insediamento nella carica, designa un giudice (2) destinato a sostituirlo per
il tempo necessario in caso di impedimento.
(1)
Comma
abrogato dall’art. 7,
l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2.
(2)
Vicepresidente: ai sensi dell’art. 22-bis del Regolamento generale della
Corte, approvato con deliberazione della Corte stessa del 20 gennaio
1966.
7. I giudici
della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o
impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o
industriali, funzioni di amministratore, o sindaco in società che abbiano fine
di lucro.
Durante il periodo di
appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in
attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare
nell’esercizio delle loro funzioni.
Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo
in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per
essere collocati a riposo.
All’atto della cessazione dalla carica di giudici della
Corte costituzionale i professori universitari ordinari vengono riammessi in
ruolo in soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta
riammissione in ruolo uni-versitario possono, tuttavia, essere chiamati in
soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le
Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori
stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell’art. 93,
terzo e quarto comma, del testo unico sull’istruzione superiore approvato con regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione
(1) è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica
istruzione (2).
I giudici della Corte costituzionale non possono far
parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche
universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o
politiche.
(1) Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a partire dalla XIV
legislatura (art. 2, del d.lgs. 30
luglio 1999, n. 300).
(2)
Comma così
sostituito dall’art. 27, l. 18 marzo 1958, n. 311. Inoltre, le competenze della
prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono state
attribuite dall’art. 1 della l. 7 febbraio 1979, n. 31, al Consiglio
universitario nazionale, istituito con la stessa
legge.
8. I giudici della Corte non
possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito
politico.
9. Le domande
dell’autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere
all’arresto di un giudice della Corte costituzionale (1) sono trasmesse alla
Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia
(2).
(1)
V. l’art. 3, comma 2, della l. cost. 9 febbraio 1948, n.
1.
(2)
Ora Ministero
della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999 (confermato a partire dalla XIV
legislatura dall’art. 2, del d.lgs. 30
luglio 1999, n. 300).
10. La Corte,
con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei
cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 135 della
Costituzione qualora
gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per
l’eleggibilità o si rendano incompatibili.
La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.
11. Tutti i
provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei
giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei
suoi componenti (1). Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi
disposti dall’art. 19.
(1) V. l’art. 7 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1
12. I giudici
della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione
corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal
magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni,
aumentato della metà. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di
rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione (1).
Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che
ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a
riposo, aveva prima della nomina a giudice della
Corte.
Ai giudici eletti a norma dell’ultimo comma dell’art.
135 della Costituzione è assegnata
una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della
retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.
(1) Comma così
sostituito dall’art. 37, 1° comma, della l. 27 dicembre 2002,
n. 289.
13. La Corte
può disporre l’audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da
altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
14. (1) La
Corte può disciplinare l’esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato
a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(2).
La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo
con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e
degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e
gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari
addetti a ciascun ufficio.
La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui
ricorsi dei suoi dipendenti (3).
Nell’ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà,
tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la
composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai
quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni
dello Stato.
(1)
Articolo così
sostituito dall’art. 4, l. 18 marzo 1958, n. 265.
(2) V. il Regolamento generale della
Corte, approvato il 20 gennaio 1966.
(3) V. il Regolamento per i ricorsi
in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato
con delibera del 16 dicembre 1999.
TITOLO II – Funzionamento della
Corte
CAPO I –
Norme
generali di procedura
15. Le udienze
della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si
svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello
Stato o all’ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del
pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.
16. I membri
della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano
legittimamente impediti.
La Corte funziona con l’intervento di almeno undici
giudici (1).
Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai
giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono
prese con la maggioranza assoluta dei votanti (2). Nel caso di parità di voto
prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma
dell’art. 49 (3).
(1) Per i diversi
quorum strutturali previsti per il
giudizio penale nei confronti del Presidente della Repubblica e per le sedi non
giurisdizionali, v., rispettivamente, l’art. 26 della l. 5 gennaio 1962, n. 20, e
l’art. 6 del Regolamento
generale.
(2) V. l’art. 18,
comma 1, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(3)
L’art. 49 è
stato abrogato dall’art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n. 20;
v. ora l’art. 28, comma 2, della stessa legge).
17. Il
cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto
la direzione del Presidente.
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la
udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di
parte.
18. La corte
giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua
competenza sono adottati con ordinanza (1)
I provvedimenti del Presidente sono adottati con
decreto.
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano
e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il
dispositivo, la data della decisione (2) e la sottoscrizione dei giudici e del
cancelliere (3).
Le ordinanze sono succintamente
motivate.
(1)
V. l’art. 18
delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2)
V. l’art. 18,
comma 4, delle
Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale
(3) Peraltro, in
base al tenore dell’art. 18, ultimo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, così come sostituito
dall’articolo unico delle Modifiche approvate dalla Corte costituzionale il 7
luglio 1987, la sottoscrizione dei giudici va ora riferita esclusivamente al
Presidente e al giudice redattore.
19. Le
decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella Cancelleria della
Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia
(1).
(1) V. l’art. 30,
comma 2, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
20. Nei
procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa
delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio
innanzi alla Corte di cassazione.
Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di
intervenire in giudizio.
Il Governo, anche quando
intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un
Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall’Avvocato
generale dello Stato o da un suo sostituto.
21. Gli atti
del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni
specie.
22. Nel
procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle
accuse di cui agli artt. 43 e seguenti (1), si osservano, in quanto applicabili,
anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (2).
Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte
nel suo regolamento.
(1) Articoli
abrogati dell’art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n. 20. V., ora, gli artt. 17 ss.
di quest’ultima legge.
L’art. 49 è stato abrogato dall’art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n. 20; v. ora
l’art. 28, comma 2, della
stessa legge.
(2)
V. il r.d. 17
agosto 1907, n. 642, che approva il Regolamento di procedura
dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato(3) Cfr. le Norme Integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
CAPO II – Questioni di legittimità
costituzionale
23. Nel corso
di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale (1) una delle parti o il
Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale
mediante apposita istanza, indicando:
a) le
disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una
Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
b) le
disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono
violate.
L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia
manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i
motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in
corso (2).
La questione di legittimità costituzionale può essere
sollevata, di ufficio, dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il
giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b)
del primo comma e le disposizioni di cui al comma
precedente.
L’autorità giurisdizionale ordina che a cura della
Cancelleria l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia
notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle
parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia
obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al
Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge
o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L’ordinanza viene
comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
(3) o al Presidente del Consiglio regionale interessato.
(1) V. l’art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
(2) V. l’art. 1
delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
(3) V. l’art. 2, comma 2, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
24. L’ordinanza che respinga la
eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o
infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L’eccezione può essere riproposta all’inizio di ogni
grado ulteriore del processo.
25. Il
Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l’ordinanza
con la quale l’autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità
costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra,
nel Bollettino Ufficiale delle
Regioni interessate (1).
Entro venti giorni dall’avvenuta notificazione della
ordinanza, ai sensi dell’art. 23 (2), le parti possono esaminare gli atti
depositati nella Cancelleria e presentare le loro
deduzioni.
Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei
ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio
e presentare le loro deduzioni.
(1) V. l’art. 2, comma 1, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2)
Su tale
termine, v., però l’art. 3, comma 2, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, che fa decorrere il termine
medesimo dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale anzichè
dall’ultima notificazione dell’ordinanza stessa.
26. Trascorso
il termine indicato nell’articolo precedente il Presidente della Corte nomina un
giudice per la istruzione e la relazione (1) e convoca entro i successivi venti
giorni la Corte per la discussione (2)
Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di
manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di
consiglio.
Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel
termine di venti giorni dalla decisione.
(1) V. l’art. 7
delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2)
V. l’art. 8
delle
Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
27. La Corte costituzionale, quando
accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei
limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime.
Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui
illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione
adottata.
28. Il
controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto
avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni
sindacato sull’uso del potere discrezionale del
Parlamento.
29. La sentenza
con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o
l’ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza
dell’eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal
loro deposito in Cancelleria, unitamente agli atti, all’autorità
giurisdizionale, che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della
Corte.
30. La sentenza
che dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente
forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito
in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e
giustizia (1) od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda
immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla
pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per
la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo
(2).
La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito
viene, altresì, comunicata alle Camere (3) e ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro
competenza.
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
Quando in applicazione della norma dichiarata
incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne
cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.
(1)
Ora Ministro
della giustizia
(2)
In proposito,
v., ora, gli artt. 15, comma 1, lett. f), 16, comma 3, e 21, del d.p.r. 28
dicembre 1985, n. 1092, Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
Italiana.
(3)
V. l’art. 139 del Regolamento del
Senato e l’art.
108 del Regolamento della Camera, rispettivamente.
31. (1) 1.
La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a
norma del secondo comma dell’articolo 123 della Costituzione, essere
promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di
controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,
il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale è
sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (2), anche su
proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del
Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e
notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della
Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla
notificazione (3).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 9, comma ,1
della l. 5 giugno 2003, n
131, in attuazione della nuova disciplina dettata dagli artt. 123, comma 2,
e 127, comma 1, Cost.
(2)
Cfr. in
proposito l’art. 2, comma 3, lett. d), della l. 23 agosto 1988, n.
400
(3) V. gli artt.
23, 24, comma 2, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
32. La
questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente
forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla
legge o dall’atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa
dalla Costituzione e
da leggi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è
promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto
impugnati (1).
Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente
(2).
(1)
Comma così sostituito dall’art. 9, comma 2, della l. 5 giugno 2003, n 131,
in attuazione della nuova disciplina dettata dall’art. 127, comma 2,
Cost.
(2) V. gli artt.
23, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
33. La questione di legittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione
può essere, a norma dell’articolo 127, secondo comma, della Costituzione, promossa
da un’altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua
competenza (1).
La questione, previa deliberazione della Giunta
regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla
Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui si
impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei
ministri.
Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria
della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall’ultima
notificazione (2).
.
(1)
Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, della l. 5 giugno 2003, n 131,
in attuazione della nuova disciplina dettata dall’art. 127, comma 2,
Cost..
(2) V. gli artt.
23, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
34. I ricorsi
che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt.
31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell’art.
23.
Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni
contenute negli artt. 23, 25 e 26.
35. (1)
1. Quando è promossa una questione di legittimità
costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale
fissa l’udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito
dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di
parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio
all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il
rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini,
trascorso il termine di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i
provvedimenti di cui all’articolo 40. In tal caso l’udienza di discussione è
fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è
depositato entro quindici giorni dall’udienza di
discussione
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 9,
comma 4, della l5 giugno 2003, n 131, in attuazione della nuova disciplina
dettata dagli
artt. 123,
comma 2, e 127, comma 1, Cost.
36. Le
disposizioni del presente capo, come pure quelle dell’art. 20, si osservano
anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e
83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige .
Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi
organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia
interessata una delle due Province nella Regione (1).
(1) V. gli artt.
23, comma 2, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
CAPO III – Conflitti di
attribuzione
Sezione I – Dei conflitti
di attribuzione tra poteri dello Stato
37. Il
conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se
insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata
per i vari poteri da norme costituzionali.
Restano ferme le norme vigenti per le questioni di
giurisdizione (1).
La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio
sulla ammissibilità del ricorso.
Se la Corte ritiene che esiste la materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il
ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli
artt. 23, 25 e 26.
Salvo il caso previsto nell’ultimo comma dell’art. 20,
gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere
difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori.
(1)
V. l’art. 111
della Costituzione e
gli artt. 37, comma 1, 41, 362, comma 2, e 368 c.p.c., 28-32 e 606, comma 1,
lett. a, c.p.p., 30 e 36 l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
38. La Corte
costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il
potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato
emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.
Sezione II – Dei conflitti
di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni
39. Se la
Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato
ovvero ad un’altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata
possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di
competenza.
Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di
competenza costituzionale sia invasa da un atto dello
Stato.
Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a
decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall’avvenuta conoscenza
dell’atto impugnato.
Il ricorso è proposto per lo
Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato
e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a
deliberazione della Giunta stessa.
Il ricorso per regolamento di
competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare
l’atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le
disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono
violate.
40.
L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra
Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa
per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte
(1).
(1) V. l’art. 28
delle
Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
41. Si
osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti
articoli le disposizioni degli artt. 23, 25, 26 e 38, in quanto
applicabili.
42. Le
disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si
osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della
Regione Trentino-Alto Adige.
CAPO IV – Giudizi sulle accuse contro il Presidente
della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri
(1)
(1) Il presente
Capo, contenente gli articoli da 43 a 53 è stato abrogato dall’art. 35, l. 25 gennaio 1962, n.
20
Disposizioni
transitorie
I. La Corte si
costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente
legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, il
Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici
di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme
magistrature ordinaria ed amministrativa, devono essere fatte entro un mese e
quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme
magistrature ordinaria ed amministrativa vengono immediatamente comunicati dal
presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed
al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono
immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della
Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
convoca i giudici.
Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il
Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall’ultimo comma dell’art. 135
della Costituzione.
II. Per
promuovere l’azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla
formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data
del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della
Corte.
III. La Corte,
fino all’approvazione della pianta organica di cui all’art. 14, si avvale di
funzionari messi a disposizione dall’Amministrazione dello
Stato.
IV. Il Ministro
per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni di
bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.
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