Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale (G.U. n. 43 del 20 febbraio 1948). 1. - La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione (1). (1) V. gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87. 2. - Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge (1). Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione (2), anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza (3). L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. (1) V. gli artt. 32 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87. (2) V. l'art. 127 della Costituzione e gli artt. 31 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87. (3) V. gli artt. 33 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87. V. inoltre il titolo III della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2; l'art. 33 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3; l'art. 31 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4; l'art. 29 della l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1; nonché gli artt. 55, 97 e 98 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670. 3. - (1) I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni (2). Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale (3). (1) Articolo modificato dall'art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. (2) V. gli artt. 7 e 8 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 16 del Regolamento generale della Corte. (3) V. l'art. 9 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 15 del Regolamento generale della Corte. |