L.R. 20 Settembre
1993, n. 55
(1)
Norme per la
riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (2).
1. Finalità.
1. La
presente legge, a stralcio del piano socio-sanitario regionale, detta
norme in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera, nel rispetto
delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato ai sensi della legge
23 ottobre 1992, n. 421. La riorganizzazione della rete ospedaliera
persegue: a) la razionalizzazione e la riqualificazione dei servizi
ospedalieri, ai fini di una più equilibrata distribuzione degli stessi sul
territorio regionale e per accrescerne l'efficienza, in relazione al
fabbisogno della popolazione e all'ottimale utilizzazione delle
risorse; b) l'organizzazione di una rete di servizi conforme, anche per
tipologia, alla normativa vigente, finalizzata a fornire ai cittadini le
risposte più adeguate, in rapporto alle loro diverse esigenze
assistenziali; c) l'eliminazione dei ricoveri impropri per ricondurre
la rete ospedaliera alla sua propria funzione.
2. Obiettivi.
1. Il
piano di riorganizzazione della rete ospedaliera è diretto al
raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) adeguamento della rete
ospedaliera ai criteri organizzativi e agli standard previsti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo alla dotazione complessiva dei
posti letto nonchè agli standard di attività e di efficienza; b)
riconduzione dell'ospedale alle sue proprie funzioni di diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie acute e di risposta alle emergenze
sanitarie; c) integrazione funzionale delle strutture ospedaliere tra
di loro e con i servizi del territorio; d) rimozione negli ospedali
delle cause di disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una
ottimale utilizzazione delle risorse, anche tecnologiche, esistenti e
riordino, su base omogenea e secondo parametri funzionali, delle piante
organiche; e) riconversione delle strutture ospedaliere, non
rispondenti a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, in
strutture extraospedaliere residenziali o non residenziali, nell'ambito
delle tipologie previste dalla vigente normativa; f) dimensionamento e
razionalizzazione della rete delle case di cura convenzionate, assegnando
alle stesse funzione complementare rispetto alle strutture pubbliche per
il soddisfacimento del fabbisogno assistenziale programmato.
3.
Linee programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete
ospedaliera.
1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi
indicati nei precedenti artt. 1 e 2, sono approvate le linee
programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete
ospedaliera, contenute nei seguenti allegati che fanno parte integrante
della presente legge: a) allegato n. 1: Ricognizione qualitativa e
quantitativa della rete dei posti letto ospedalieri, comprensiva di quelli
delle case di cura private convenzionate nonchè del residuo manicomiale e
dei presidi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b)
allegato n. 2: Criteri, standard e parametri per la definizione ed il
dimensionamento qualitativo e quantitativo della rete ospedaliera, ivi
compresi i servizi di emergenza e di assistenza neonatale; c) allegato
n. 3: Determinazione complessiva del fabbisogno ospedaliero, su base
regionale. 2. Il fabbisogno di posti letto, in relazione a quanto
indicato nell'allegato di cui alla lettera c) del comma 1 nonchè agli
standard e parametri previsti nell'allegato di cui alla lettera b) del
comma stesso, è quantificato in complessivi 31.928 posti letto,
corrispondenti a 6,150 per mille abitanti. Il rientro dall'eccedenza di
posti letto rispetto al predetto fabbisogno è effettuato in misura non
inferiore al 15%, nell'ambito dei provvedimenti indicati al successivo
art. 4 e, per la quota residua, entro il 31 dicembre 1995. Il fabbisogno
di posti letto è articolato nelle diverse aree funzionali come segue: -
area funzionale di medicina: 13.571 (2,614%); - area funzionale di
chirurgia: 10.850 (2,090%); - area delle terapie intensive: 883
(0,170%); - area materno-infantile: 3.769 (0,726%); - area della
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie: 2.855 (0,550%). 3. Le
operazioni di sconvenzionamento previste agli artt. 10, commi 2, 3 e 4, 11
e 12 concorrono al raggiungimento della misura di rientro dall'eccedenza
di posti letto, prevista in sede di prima attuazione della presente legge
dal comma 2.
4. Riorganizzazione territoriale della rete
ospedaliera.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, in attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo di cui
all'art. 3 ed in conformità alle prescrizioni della presente legge, entro
novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, provvede, previa
verifica della situazione esistente, alla quantificazione dei posti letto
complessivi, distinti per area funzionale e disciplina, delle singole
unità sanitarie locali, così come risultanti a seguito del riazzonamento
previsto dall'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e di ciascun complesso ospedaliero, individuato per
essere costituito in azienda ospedaliera in attuazione del decreto
legislativo stesso. La Giunta regionale, nel definire l'assetto
organizzativo degli ospedali, accorpa, di norma, ai fini funzionali e
tenuto conto del bacino di utenza e della specificità del territorio,
quelli ubicati nell'ambito della stessa unità sanitaria locale, che non
siano destinati ad essere costituiti in aziende ospedaliere, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Ai fini della
riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, gli ospedali sono
classificati dalla Giunta regionale in tre livelli assistenziali, in
rapporto agli aspetti dimensionali, al bacino di utenza, alla complessità
del modello organizzativo interno, in termini di disponibilità di
specialità e di servizi e di dotazione qualitativa e quantitativa di
tecnologie e di personale, nonchè al grado di risposta ai bisogni sanitari
della popolazione servita. 3. La distribuzione dei posti letto tra le
diverse discipline nell'ambito delle aree funzionali può essere
rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in
correlazione con l'attuazione del progetto di cui al comma 1 e con la
realizzazione del sistema di emergenza sanitaria, anche in rapporto alle
effettive esigenze assistenziali del territorio e tenuto conto delle
valutazioni fornite dall'organismo di cui all'art. 3, comma 14, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 4. Nell'ambito dei
provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono stabiliti i tempi di
realizzazione della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera,
assegnando priorità ai servizi connessi alle emergenze sanitarie, avuto
anche riguardo a quelli trasfusionali, in rapporto alle risorse
effettivamente disponibili, ivi comprese le quote di finanziamento di cui
all'art. 12, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502. La Giunta regionale individua, altresì, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella presene legge, le modalità di rientro nel
limite complessivo di posti letto indicato al comma 2 dell'art. 3. 5. I
provvedimenti della Giunta regionale previsti nei precedenti commi sono
adottati, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, che
si esprime nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della
richiesta. Si ritiene favorevole il parere ove la commissione non si
esprima entro il termine di cui innanzi, che decorre dal momento in cui il
provvedimento viene messo all'ordine del giorno della
commissione.
5. Sistema di emergenza sanitaria.
1. E' istituito nel
territorio della Regione Lazio il sistema integrato di emergenza
sanitaria, finalizzato a rispondere alle richieste di soccorso in
condizioni di emergenza e urgenza nonchè a realizzare un idoneo filtro ai
ricoveri mediante i necessari collegamenti tra le strutture ospedaliere e
territoriali. Il sistema di emergenza sanitaria si articola nelle due fasi
operative di allarme e di risposta, strettamente interconnesse attraverso
una apposita rete di collegamenti. 2. Nella fase di allarme, le
strutture di riferimento sono la centrale operativa regionale ubicata a
Roma, presso il complesso ospedaliero San Camillo, Forlanini e Spallanzani, le centrali operative provinciali, ubicate, per la provincia
di Roma, presso il complesso predetto e, per le altre province, presso gli
ospedali del capoluogo nonchè le postazioni dei mezzi di soccorso. Le
centrali operative rispondono alla chiamata sanitaria tramite il numero
unico telefonico 118 e sono collegate operativamente mediante sistemi di
fonia, radiofrequenza dedicata ed informatici con le postazioni, o mezzi
di soccorso, il servizio di guardia medica, i punti di primo soccorso e la
rete ospedaliera. Il funzionamento delle centrali operative è regolato da
protocolli uniformi sul territorio regionale, predisposti dal responsabile
della centrale operativa regionale, in collaborazione con i responsabili
delle centrali operative provinciali e verificati dall'Assessorato
regionale alla sanità. 3. Nella fase di risposta, le strutture di
riferimento sono gli ospedali sede di pronto soccorso e di dipartimento di
emergenza e accettazione di primo e secondo livello, individuati a norma
dell'allegato di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). Ad integrazione e
completamento delle strutture predette, sono individuati i punti di primo
soccorso territoriale negli ospedali che non posseggano i requisiti per
essere sedi di pronto soccorso e nelle zone territoriali urbane ed extra
urbane prive di adeguate strutture ospedaliere. Il servizio di guardia
medica è direttamente coinvolto nella fase di risposta a livello
territoriale, ed è collegato direttamente alla centrale operativa
provinciale. I medici di guardia medica sono inseriti nel sistema di
emergenza sanitaria, previo superamento di un apposito corso di
formazione.
4. Il dipartimento di emergenza e accettazione (D.E.A.)
costituisce il collegamento funzionale, nell'ambito del bacino di utenza e
nel territorio di competenza, tra i presidi territoriali ed i servizi e le
divisioni dell'ospedale di riferimento, comunque impegnati nell'emergenza
sanitaria, al fine di assicurare le prestazioni più adeguate in relazione
al caso da trattare. Il DEA deve: a) garantire il massimo livello di
assistenza sanitaria in relazione alle risorse secondo gli standard
prefissati; b) consentire gli opportuni collegamenti
tecnico-organizzativi dei presidi sanitari coinvolti nel sistema di
emergenza sanitaria, situati nel territorio di riferimento; c)
razionalizzare le risorse disponibili secondo il metodo della
programmazione; d) perseguire un ottimale rapporto tra costo dei
servizi e relativi benefici, per assicurare adeguati livelli di
assistenza, fin dal primo intervento, anche mediante protocolli
diagnosticoterapeutici periodicamente verificati ed aggiornati; e)
consentire, attraverso la programmazione degli interventi formativi, il
più alto livello di addestramento del personale comunque impiegato nel
sistema di emergenza sanitario; f) perseguire l'umanizzazione dei
rapporti tra utenti e personale sanitario; g) introdurre il metodo
della verifica della qualità delle cure prestate; h) contribuire
all'educazione sanitaria dei cittadini per un corretto uso del sistema di
emergenza sanitaria, anche mediante attività di informazione attraverso i
mezzi di comunicazione di massa. 5. Gli ospedali sede di dipartimento
di primo e secondo livello, allo scopo di garantire la massima e
tempestiva disponibilità di posti letto, devono perseguire una ottimale
gestione delle degenze in applicazione dei parametri previsti
dall'allegato di cui all'art. 3, lettera b). 6. La Regione promuove
specifici interventi di attività di formazione, addestramento e
qualificazione per il personale comunque addetto al sistema di emergenza
sanitaria da organizzare presso la sede della centrale operativa
regionale. 7. Fino alla emanazione della direttiva di cui all'art. 8,
comma 5, le modalità di funzionamento dei dipartimenti di emergenza e
accettazione sono individuate nel piano di cui al comma 10. 8.
L'apporto al sistema di emergenza sanitaria delle associazioni di
volontariato e delle organizzazioni private è disciplinato mediante
apposite convenzioni, da stipularsi in conformità a schemi-tipo approvati
con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto, per quanto attiene
le associazioni di volontariato, della legge regionale 28 giugno 1993, n.
29. In sede di stipula delle convenzioni, è data priorità ai servizi messi
a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, purchè rispondenti agli
standard previsti nel piano di cui al comma 10. 9. Con deliberazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono definiti
appositi programmi di valutazione e di verifica dei servizi e delle
prestazioni del sistema di emergenza sanitaria avvalendosi, a tal fine,
anche di una apposita commissione tecnica, composta da esperti nel
settore, istituita con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale. Con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, è, altresì, costituito un comitato etico
per valutare la rispondenza del sistema di emergenza sanitaria ai diritti
della persona. 10. In osservanza alla normativa prevista nel presente
articolo, il Consiglio regionale adotta, con propria deliberazione, uno
specifico piano per la realizzazione del sistema di emergenza
sanitaria.
6. Riorganizzazione delle strutture di assistenza
perinatale.
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 3, la
riorganizzazione delle strutture per l'assistenza perinatale sarà
effettuata dalla Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui
agli artt. 4 e 8 in conformità ad uno specifico piano che sarà approvato
con apposita deliberazione del Consiglio regionale.
7. Ospedali al
di sotto di 120 posti letto.
1. Le strutture ospedaliere gestite
direttamente dalle unità sanitarie locali, con una dotazione di posti
letto inferiore a 120, sono riconvertite come segue: a) accorpamento,
previa eventuale trasformazione, anche parziale, dei relativi servizi,
nell'ambito del presidio ospedaliero di unità sanitaria locale di cui
all'art. 4, ridefinendo la distribuzione complessiva dei servizi e dei
posti letto e favorendo la realizzazione delle strutture polivalenti di
cui alla successiva lettera b), anche con riferimento al bacino di utenza
e tenuto conto della fluttuazione della popolazione; b) variazione del
tipo di destinazione a fini sanitari mediante trasformazione in strutture
extraospedaliere poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o
in altre strutture residenziali o semiresidenziali non ospedaliere,
privilegiando la realizzazione di strutture polivalenti; c)
disattivazione ai fini della variazione di destinazione per usi non
sanitari per quei presidi che risultino non utilizzabili a fini sanitari,
avuto riguardo allo stato e qualità delle strutture edilizie, nonchè alla
funzionalità ed economicità della gestione e che si trovino in ambiti
territoriali che dispongano dei previsti standard di posti letto. 2. In
relazione a quanto previsto al precedente comma 1, nell'ambito dello
standard di posti letto per mille abitanti di cui all'art. 3, comma 2, al
fine di assicurare ai cittadini livelli minimi di assistenza, potranno
essere mantenuti in attività presidi ospedalieri che presentino una
dotazione al di sotto dei 120 posti letto, qualora essi siano collocati in
aree territoriali sprovviste di altri presidi ospedalieri e con difficoltà
di accesso ad altri ospedali, avuto riguardo alle caratteristiche del
sistema orografico e della viabilità, purchè in collegamento funzionale
con altri ospedali, nonchè quelli di particolare specializzazione con
bacino di utenza multizonale.
8. Organizzazione per aree funzionali
- Dipartimenti.
1. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove
costituite, nonchè le istituzioni di cui agli artt. 41 e 42 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dei provvedimenti regionali di riorganizzazione territoriale della rete
ospedaliera, presentano alla Regione, Assessorato sanità, una proposta per
attuare, nell'ambito delle strutture ospedaliere di competenza, il modello
organizzativo delle aree funzionali omogenee di cui al comma 3 dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con presenza obbligatoria del
day-hospital e di spazi adeguati per l'esercizio della libera professione
intramuraria e posti letto per le camere a pagamento. L'istituzione del
day-hospital è effettuata attraverso la riconversione di una quota parte
dei posti letto complessivi, secondo le indicazioni contenute
nell'allegato 2 di cui all'art. 3, comma 1. I posti letto da destinare
alla istituzione delle camere a pagamento nonchè quelli riservati
all'esercizio della libera professione intramuraria non sono compresi
nello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'art. 3,
comma 2. 2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 deve prevedere
l'organizzazione dell'ospedale in dipartimenti, collegati funzionalmente
anche con le strutture extraospedaliere. Il coordinamento del
dipartimento, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione
del riordinamento del servizio sanitario nazionale a norma della legge 23
ottobre 1992, n. 502, è affidata ad uno dei dirigenti delle strutture
afferenti al dipartimento, designato dall'ufficio di direzione integrato,
a tale scopo, dai dirigenti delle strutture stesse. 3. Per consentire
l'esercizio delle attività libero-professionali intramurarie, qualora sia
comprovata l'impossibilità di organizzarle all'interno dei presidi
ospedalieri pubblici, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
ove costituite, nella proposta di cui al comma 1, possono prevedere la
utilizzazione, a tale scopo, in via temporanea e, comunque, nei limiti
fissati dall'art. 4, comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, di posti letto ubicati nelle case di cura, a tal fine convenzionate,
purchè in prossimità dei presidi stessi. 4. Le proposte di cui al comma
1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica
della loro compatibilità con la programmazione regionale e della loro
rispondenza alle direttive della Regione, emanate a norma del successivo
comma. Nella stessa deliberazione sono indicati, per ogni presidio, i
tempi di realizzazione del modello organizzativo delle aree funzionali
omogenee, in funzione delle risorse effettivamente a disposizione. 5.
La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, emana
una apposita direttiva, nella quale sono indicati i criteri
tecnico-organizzativi cui si devono attenere le unità sanitarie locali,
individuando, tra l'altro, le modalità per l'attuazione dei dipartimenti,
del day-hospital, delle attività di preospedalizzazione, di dimissione
protetta e di ospedalizzazione domiciliare, ai fini della riduzione dei
tempi di degenza e fissa le tariffe per l'esercizio dell'attività
libero-professionale intramuraria e per i ricoveri nelle camere a
pagamento, in relazione a quanto previsto nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. 6. I provvedimenti della Giunta regionale di cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati, sentita la competente commissione
consiliare permanente, con le modalità di cui all'art. 4, comma 5. 7.
Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 25 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984, in tema di requisiti
minimi dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio
si applicano ai presidi pubblici di laboratorio, ivi compresa la
qualificazione del personale, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
8. Sono abrogati il
secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1975,
n. 15.
9. Istituti di ricovero e cura obbligatoriamente
convenzionati con il servizio sanitario regionale.
1. I rapporti
convenzionali con le istituzioni indicate agli artt. 39, 41 e 42 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono ridefiniti sulla base delle linee
di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 3 e delle determinazioni
di cui agli artt. 4 e 8, per le istituzioni ivi previste. 2.
L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi universitari, ivi
compresi quelli connessi ad esigenze didattiche e di ricerca che
comportino nuovi oneri a carico del servizio sanitario regionale, è
attuata, d'intesa tra Regione e Università, nell'ambito del fabbisogno
complessivo di servizi ospedalieri, definito ai sensi del precedente art.
3, nel rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. 3. L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e
servizi ospedalieri da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è
soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto
dell'attività di ricerca scientifica biomedica svolta dagli stessi. E'
altresì soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale l'istituzione di
nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri da parte delle istituzioni
di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè le
variazioni di organico che comportino nuovi oneri di spesa ovvero
modificazioni dell'assetto organizzativo della struttura. 4. La Giunta
regionale, al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti
commi, è tenuta ad acquisire il parere della competente commissione
permanente del Consiglio regionale che si esprime, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con le
modalità di cui all'art. 4, comma 5. 5. L'eventuale riconoscimento
quale presidio dell'unità sanitaria locale delle strutture di cui al
secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà
essere previsto nell'ambito del piano sanitario regionale, da emanarsi a
norma dell'art. 1, comma 54, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
10. Case di cura private convenzionate.
1. Le convenzioni con
le case di cura private sono decadute. Esse continuano a produrre effetto,
salvo quanto previsto nei commi 2, 3 e 4 e negli artt. 11 e 12, fino al
termine indicato nei provvedimenti di riorganizzazione territoriale della
rete ospedaliera di cui all'art. 4, nei quali è indicato il fabbisogno di
attività ospedaliere da convenzionare, distinto per discipline, in
conformità ai seguenti criteri: a) complementarietà delle attività
svolte dalle case di cura private convenzionate rispetto a quelle dei
presidi ospedalieri pubblici; b) convenzionabilità delle case di cura
private per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali previsti dalla legge regionale 31
dicembre 1987, n. 64, ovvero, nelle more dell'adozione della definitiva
deliberazione di conferma dell'autorizzazione, sia stato emanato il
provvedimento di accoglibilità previsto dal comma 4 dell'art. 58 della
legge stessa; c) convenzionabilità delle case di cura private per le
quali sia stato accertato il possesso dei requisiti strutturali
organizzativi e funzionali previsti dalla legge regionale 31 dicembre
1987, n. 64, ovvero, nelle more dell'adozione della definitiva
deliberazione di conferma dell'autorizzazione, sia stato emanato il
provvedimento di accoglibilità previsto dal comma 4 dell'art. 58 della
legge stessa; 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono sconvenzionati, a tutti gli effetti, tutti i posti letto delle case
di cura afferenti alle seguenti discipline: a) discipline i cui posti
letto sono stati utilizzati nel 1992 in misura superiore al 50% ai sensi
dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 30 giugno 1975
concernente gli schemi di convenzione con le case di cura private; b)
pediatria. Al fine di far fronte alla carenza di posti letto di terapia
intensiva neonatale o, comunque di terapia intensiva, i posti letto di
pediatria sconvenzionati possono essere riconvertiti in posti letto delle
predette specialità, purchè la casa di cura sia già convenzionata per le
specialità stesse. 3. Dalla stessa data sono sconvenzionati i posti
letto di ostetricia e ginecologia ubicati in case di cura in cui sia stato
effettuato nel 1992 un numero di parti inferiore a 300 e che non abbiano
le seguenti caratteristiche: a) assistenza al neonato ivi inclusa la
rianimazione primaria, attraverso personale medico costituito da
neonatologi o pediatri con particolare competenza, in numero tale da
assicurare una pronta reperibilità 24 ore su 24; b) monitoraggio
cardiotocografico in sala travaglio-parto; c) dotazione del personale
sanitario previsto dagli artt. 31 e 37 della legge regionale 31 dicembre
1987, n. 64, in deroga alla legge regionale 16 aprile 1993, n. 18; d)
locali idonei, attrezzature e presidi diagnostico-assistenziali in grado
di garantire una funzionalità 24 ore su 24; e) possibilità di
effettuare, in situazioni di rischio improvviso per il feto o per la
donna, un parto cesareo entro 30 minuti, in idonei locali dotati delle
attrezzature per anestesia e gas medicali necessari e per
l'intervento. 4. Nel quadro del provvedimento di cui all'art. 4, comma
1, la Giunta regionale prevede lo sconvenzionamento, fino al 20 per cento
dei posti letto complessivi, a livello regionale, ubicati nelle case di
cura private convenzionate per medicina generale e chirurgia generale, in
relazione al tasso di eccedenza di tali discipline nei diversi bacini di
utenza nonchè al grado di funzionalità delle strutture. Una quota fino al
10 per cento di tali posti letto è sconvenzionata, in conformità ai
predetti criteri, in sede di prima attuazione della presente legge. 5.
I posti letto sconvenzionati a norma del presente articolo possono essere
utilizzati, per paganti in proprio, in deroga all'art. 47 della legge
regionale 31 dicembre 1987, n. 64.
11. Case di cura private per
lungodegenti.
1. La Giunta regionale, nel quadro del provvedimento di cui
all'art. 4, comma 1, fissa i tempi e le modalità per la riorganizzazione
dei centri di assistenza e riabilitazione di cui al regolamento regionale
28 agosto 1976, n. 2 nonché delle case di cura private per lungodegenza
già convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti
di Roma e la riconduzione degli stesi nell'ambito degli standard di
posti-letto funzionali e tipologici previsti dalla vigente normativa, in
correlazione con l'entrata in funzione delle residenze sanitarie
assistenziali, sulla base di apposite verifiche effettuate dalle unità
sanitarie locali sull'utenza, per l'accertamento, in particolare, delle
cause della non autosufficienza dei ricoverati, ai fini del loro
reinserimento nel contesto sociale o in ambiti più propri di assistenza,
finalizzati, prevalentemente, all'assistenza geriatrica. Tali centri e
case di cura potranno trasformarsi, in relazione alla loro tipologia,
anche edilizia, in strutture polivalenti dotate di un complesso di servizi
sanitari, diagnostico terapeutici, anche di piccola chirurgia
ambulatoriale, di riabilitazione e socio-assistenziali comprendenti in
particolare: a) posti- letto, anche a ciclo diurno, di lungodegenza o
riabilitazione post-acuzie; b) posti-residenza, anche a ciclo diurno,
di residenze sanitarie assistenziali; c) servizi residenziali o
semiresidenziali di tipo socio-assistenziale. La nuova organizzazione
interna delle predette strutture dovrà tener conto delle condizioni,
esigenze e patologie degli utenti ed essere tale da assicurare la
continuità degli interventi. Le domande per le trasformazioni a norma del
presente comma devono essere presentate alla Regione entro e non oltre
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il 15 per cento dei posti letto convenzionati alla stessa data è
progressivamente sconvenzionato, a tutti gli effetti, man mano che si
renderanno liberi per dimissioni di pazienti a seguito delle verifiche di
cui al comma 1, o per altre cause. Tali posti letto possono essere
utilizzati per paganti in proprio, in deroga all'art. 47 della legge
regionale 31 dicembre 1987, n. 64. 3. Le disposizioni di cui al comma 2
non si applicano nei confronti delle case di cure che, entro i trenta
giorni successivi alla data di approvazione di apposito regolamento, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presentino domanda di riconversione, corredata da idonea
documentazione, per almeno il 15 per cento dei posti letto in posti di
residenza sanitaria assistenziale. Tali case di cura concorderanno con la
Regione, previe intese con le relative associazioni, i tempi di
realizzazione delle necessarie ristrutturazioni, che dovranno essere
completate entro e non oltre centottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda. In difetto, i predetti posti letto saranno
sconvenzionati a tutti gli effetti. 4. Per i posti letto non
sconvenzionati ai sensi dei commi 2 e 3, le convenzioni continueranno a
produrre effetti fino all'entrata in vigore delle convenzioni con le
residenze sanitarie assistenziali e delle nuove convenzioni con le
istituzioni sanitarie private a norma del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995. Nuovi ricoveri
sui predetti posti letto potranno essere consentiti esclusivamente previa
autorizzazione dell'unità sanitaria locale di residenza dell'assistito,
sulla base del giudizio espresso da una apposita unità valutativa
multidisciplinare con il compito di:
a) valutare l'esigenza del
ricovero e fissarne la durata massima; b) definire, per ciascun
paziente, il piano di intervento, nel quale dovranno essere individuate,
in funzione delle condizioni sanitarie sociali, familiari ed economiche
dello stesso le soluzioni assistenziali da adottare; c) vigilare
sistematicamente, anche tramite la U.S.L. ove è ubicata la casa di cura,
sull'andamento del ricovero, al fine di promuovere la dimissione del
paziente. Per le finalità predette, le unità sanitarie locali possono
avvalersi delle unità valutative del centro di assistenza sanitaria
domiciliare di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80,
eventualmente integrate. 5. La durata dei ricoveri autorizzati a norma
del comma 4 non può superare i sessanta giorni, salvo proroga autorizzata
dall'unità valutativa di cui al comma stesso, per comprovate condizioni
patologiche di maggiore durata che richiedano un trattamento
diagnostico-terapeutico non erogabile in forma extra-ospedaliera. 6. Le
case di cura private sconvenzionate a norma del presente articolo avranno
priorità in sede di convenzionamento con le residenze sanitarie
assistenziali per i posti letto trasformati. La Giunta regionale, sentita
la competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale,
autorizza la riconversione in residenze sanitarie assistenziali delle case
di cura private che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e nei termini di
cui ai commi 1 e 3, anche in deroga ai requisiti di carattere strutturale
indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, semprechè sia
garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la
funzionalità nonchè la efficienza dei servizi in relazione alle specifiche
esigenze degli ospiti. Resta fermo che alle case di cura che non abbiano
presentato domanda di riconversione nel termine previsto dal comma 3 si
applicano le disposizioni di cui al comma 2. 7. Per favorire
l'assistenza agli anziani non autosufficienti e cronici stabilizzati, in
ambiti più propri, in conformità ai livelli assistenziali di cui all'art.
4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la Regione finalizza appositi fondi nell'ambito di quelli
indicati all'art. 19. 7-bis. In attesa che siano realizzate le
residenze sanitarie assistenziali o vengano attivate forme adeguate di
spedalizzazione domiciliare integrata, i pazienti con forme croniche
stabilizzate o gli anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di
trattamenti protratti di conservazione sono transitoriamente assegnati
alla funzione di lungodegenza, ai sensi dei punti F2 ed F5 del decreto
Ministro della sanità 13 settembre 1988 (3).
12. Strutture psichiatriche (testo modificato dalla
legge regionale 11 gennaio 2002, n. 2)
1. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 4, in attuazione del piano di cui all'articolo 3 ed in
conformità alle prescrizioni della presente legge, è previsto il completamento della rete dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, secondo gli standard fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Approvazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996"), attraverso l'istituzione di nuovi servizi ed il potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare permanente e la commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e successive modifiche, il piano generale di riconversione delle strutture private attualmente accreditate.
3. Sulla scorta del piano generale di cui al comma 2, una quota parte dei posti complessivi delle case di cura neuropsichiatriche private esistenti deve essere riconvertita, in relazione alla tipologia anche edilizia delle case di cura stesse, nell'ambito di strutture alternative al ricovero ospedaliero, secondo criteri definiti nel piano di cui al comma 2.
4. Il Dipartimento di salute mentale prescrive l'accesso ed effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle case di cura neuropsichiatriche private mediante un equipe multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti più propri di assistenza".
1. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 4, in
attuazione del piano di cui all'art. 3 e in conformità alle prescrizioni
della presente legge: a) è previsto il completamento della rete dei
servizi psichiatrici di diagnosi e cura, in conformità agli standard
indicati dalla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, attraverso
l'istituzione di nuovi servizi e il potenziamento, ove necessario, di
quelli esistenti; b) è definito il programma di realizzazione delle
strutture sanitarie alternative al ricovero ospedaliero, per la
deistituzionalizzazione dei malati psichiatrici e per contribuire al
definitivo superamento delle strutture psichiatriche di cui all'art. 14
della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, da attivarsi nell'arco di un
triennio, decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui allo stesso art. 4; c) è definito il programma di cessazione dei
rapporti in atto con le case di cura neuropsichiatriche private, in
correlazione alla realizzazione delle strutture alternative di cui alla
precedente lettera b) e alla realizzazione delle residenze sanitarie
assistenziabili nonchè delle strutture e servizi socio-assistenziali
fruibili dagli assistiti del dipartimento di salute mentale, con
prevalente necessità di carattere sociale. 2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il 10 per cento dei posti letto
convenzionati alla stessa data, nelle case di cura neuropsichiatriche
private è progressivamente sconvenzionato a tutti gli effetti, man mano
che si renderanno liberi per dimissioni di pazienti o per altre
cause. 3. Per i posti letto non sconvenzionati ai sensi del comma 2, le
convenzioni continueranno a produrre effetti fino all'entrata in vigore
delle convenzioni con le residenze sanitarie assistenziali e delle nuove
convenzioni con le istituzioni private, a norma del decreto legislativo 30
dicembre 1991, n. 502, emanato in attuazione della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, in rapporto ai livelli di assistenza di cui alla legge stessa e
all'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1995. 4. Il dipartimento di salute mentale
effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle case
di cura neuropsichiatriche private e nelle strutture di cui all'art. 14
della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, mediante una equipe
multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto sociale
o in ambiti più propri di assistenza. 5. Le case di cura
neuropsichiatriche, i cui posti letto sono stati sconvenzionati a norma
del presente articolo potranno trasformarsi, in relazione alla loro
tipologia, anche edilizia, in comunità terapeutiche, riabilitative, centri
diurni, residenze sanitarie assistenziali, servizi residenziali o
semiresidenziali di tipo socio-assistenziale. Le domande di trasformazione
a norma del presente comma devono essere presentate alla Regione entro e
non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Alle predette case di cura si applica quanto previsto al comma 6
del precedente art. 11. 6. Per favorire la deistituzionalizzazione dei
pazienti ricoverati nelle strutture psichiatriche di cui all'art. 14 della
legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e nelle case di cura
neuropsichiatriche, la Regione finalizza appositi fondi nell'ambito di
quelli indicati all'art. 19.
13. Servizi ospedalieri pubblici
ubicati in case di cura già convenzionate con l'ex Pio istituto di S.
Spirito e ospedali riuniti di Roma.
1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti di
riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera di cui all'art. 4,
stabilisce la destinazione dei servizi ospedalieri pubblici ubicati nelle
case di cura private già convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito
e ospedali riuniti di Roma, individuando le divisioni ed i servizi che
devono essere ricondotti all'interno degli stabilimenti ospedalieri
direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali e quelli che devono
essere mantenuti nelle strutture in cui sono collocati, in relazione alla
relativa ubicazione nonchè alle specifiche esigenze della
popolazione. 2. Al fine della realizzazione di quanto indicato al comma
1, la Giunta regionale individua le modalità: a) per attuare la
mobilità del personale operante presso le divisioni e servizi da
ricondurre all'interno degli stabilimenti ospedalieri pubblici; b) per
la gestione della struttura privata utilizzata nello svolgimento delle
attività ospedaliere pubbliche, ricorrendo anche alle forme di
sperimentazione gestionale previste dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
14. Personale.
1. Il personale che, a seguito del
processo di riorganizzazione di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 non possa
essere ricollocato in strutture ospedaliere esistenti nella unità
sanitaria locale e risulti, pertanto, in eccedenza rispetto alle effettive
necessità organizzative, viene ricollocato nell'ambito delle strutture e
servizi extraospedalieri dell'unità sanitaria locale stessa mediante le
procedure di mobilità obbligatoria previste dalla vigente normativa.
Qualora i dipendenti in eccedenza non trovino, idonea collocazione
nell'unità sanitaria locale di appartenenza saranno parimenti attivati i
processi di mobilità ad altre unità sanitarie locali sempre nel rispetto
delle procedure previste dalla vigente normativa. E' fatta salva in ogni
caso la facoltà del personale di accedere, a domanda, alle procedure di
mobilità attivate ai sensi della normativa vigente. 2. Gli
amministratori straordinari delle unità sanitarie locali sono tenuti ad
applicare nei confronti di tutto il personale dipendente le disposizioni
di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
adottando, in caso di accertata incompatibilità, i conseguenti
provvedimenti, anche di carattere disciplinare. 3. Le disposizioni di
cui al comma 2 si applicano anche al personale equiparato a quello del
servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. L'accertamento
dell'incompatibilità e l'adozione dei conseguenti provvedimenti sono
effettuati dalle competenti autorità nel rispetto dell'ordinamento delle
relative istituzioni. 4. La definizione delle nuove piante organiche
dei presidi ospedalieri sarà effettuata in applicazione della normativa
che verrà emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, ai fini della classificazione degli ospedali in categorie
funzionali. 5. Per il personale operante presso le strutture private
convenzionate che risulti eccedente a seguito del processo di
sconvenzionamento previsto dalla presente legge, la Regione ne promuoverà
il riassorbimento all'interno della rete di strutture private, ivi
comprese le residenze sanitarie assistenziali, nell'ambito delle procedure
di mobilità, previste dalla vigente normativa. Per il personale che non
troverà collocazione nelle predette strutture, la Regione ne promuoverà il
riassorbimento all'interno delle strutture pubbliche, anche mediante
riserva di posti nelle procedure concorsuali, in conformità alle norme di
legge.
6. Al fine di favorire i processi di mobilità di cui al
comma 5, la Regione attiverà le necessarie iniziative di riqualificazione
del personale. La Regione prevederà, altresì, nell'ambito dei
provvedimenti normativi ed amministrativi di attuazione delle leggi 8
novembre 1991, n. 381 e 31 gennaio 1992, n. 59, idonee forme di promozione
e sostegno finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per il
personale che non possa trovare collocazione a norma del comma
5.
15. Azioni finalizzate al risparmio.
1. Le attività ospedaliere
devono essere finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: a)
contrazione della durata media della degenza; b) potenziamento delle
attività di preospedalizzazione, di dimissioni protette, di day-hospital,
di ospedalizzazione domiciliare; c) riduzione dei tempi di attesa per
il ricovero; d) aumento della produttività dei servizi dotati di
apparecchiature complesse o ad alto costo, il cui impiego dovrà essere
potenziato ed ottimizzato. 2. Le attività extra-ospedaliere devono
essere finalizzate ai seguenti obiettivi: a) attuazione di piani mirati
di educazione sanitaria, in particolare per incentivare l'uso corretto dei
servizi e delle prestazioni nonchè dei farmaci; b) potenziamento delle
attività di prevenzione; c) potenziamento delle attività territoriali,
dirette, in particolare, all'attivazione dei distretti, alla realizzazione
di centri unici di prenotazione e di servizi volti a contrastare il
fenomeno dei ricoveri impropri e revisione delle procedure per
l'erogazione delle prestazioni. 3. Per le stesse finalità e obiettivi
di cui al comma 1, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove
costituite, provvedono alla riorganizzazione dei turni di lavoro negli
ospedali allo scopo di assicurare la piena funzionalità dei servizi e, in
particolare, il funzionamento, per tutto l'arco delle 24 ore, delle
attrezzature ad alta tecnologia.
16. Azioni finalizzate alla
deistituzionalizzazione.
1. Le unità sanitarie locali, in conformità alle
direttive impartite dall'Assessore regionale alla sanità svolgono attività
di valutazione permanente di carattere multidimensionale sui soggetti non
autosufficienti appartenenti alle aree della senescenza, della disabilità
e del disagio mentale, ricoverati nelle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private convenzionate, al fine di ridurre al
massimo la durata dei ricoveri, in particolare, nei reparti di medicina,
nelle strutture per riabilitazione ed in quelle destinate a persone non
autosufficienti o croniche.
17. Sistema informativo sanitario.
1.
Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, l'Assessorato
regionale alla sanità si avvale del sistema informativo sanitario quale
strumento per la gestione mirata ed ottimale delle risorse. 2. Il
sistema informativo sanitario assolve alle funzioni di coordinamento e di
organizzazione della funzione informativa a livello regionale e di unità
sanitaria locale secondo criteri omogenei, strettamente collegati alle
finalità complessive del sistema sanitario e delle peculiarità
organizzative e funzionali a livello regionale e di unità sanitaria
locale. 3. A tal fine il sistema informativo sanitario svolge i
seguenti compiti: a) predisposizione del programma delle attività da
sottoporre annualmente all'approvazione della Giunta regionale; b)
analisi dei bisogni e delle richieste di informazione dei settori
dell'Assessorato alla sanità verificandone la fattibilità e compatibilità
rispetto al programma; c) analisi dei flussi informativi esistenti a
livello nazionale e regionale e rilevazione della loro congruità e del
loro grado di interconnessione, favorendo la messa a regime di quelli
ritenuti più idonei per il perseguimento degli obiettivi della
programmazione regionale; d) definizione e individuazione di un sistema
di indicatori finalizzato alla verifica e alla valutazione della quantità
e della qualità dell'assistenza; e) sperimentazione a livello delle
unità sanitarie locali di sistemi informativi riferiti alle
sperimentazioni gestionali previste dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502; f) attivazione della formazione degli operatori sanitari,
tecnici, e amministrativi per l'uso dei nuovi strumenti e metodologie
informative. 4. Nelle more della riorganizzazione delle strutture
regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e
successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni del sistema
informativo sono svolte dall'ufficio I del settore 57 - Programmazione
sanitaria, in collegamento con le altre strutture dell'Assessorato alla
sanità e, in particolare, con l'osservatorio epidemiologico
regionale. 5. L'osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge
regionale 13 febbraio 1991, n. 48, e l'ufficio I del settore 57 -
Programmazione sanitaria, per le attività di rispettiva competenza,
svolgono le funzioni di ufficio di statistica ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
18. Osservatorio regionale
dei prezzi e dei beni e servizi e delle tecnologie delle unità sanitarie
locali.
1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito
l'Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi e delle tecnologie
delle unità sanitarie locali, di seguito denominato osservatorio, al fine
di acquisire elementi utili per il controllo della gestione delle unità
sanitarie locali stesse e per la programmazione sanitaria regionale nella
specifica materia. 2. L'osservatorio, nelle more della riorganizzazione
delle strutture regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985,
n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce funzione
integrata dei settori 53 - Problemi istituzionali del servizio sanitario
nazionale, 56 - Problemi finanziari del servizio sanitario nazionale, 57 -
Programmazione sanitaria. 3. L'osservatorio opera in collegamento con
il sistema informativo di cui all'art. 17 e svolge, in particolare, i
seguenti compiti: a) effettuazione di rilevazioni sui beni di largo
consumo, sui servizi, sulle attrezzature e sugli strumenti acquistati
dalle unità sanitarie locali, con riferimento ad elementi quali il prezzo,
la qualità, la quantità, le modalità di contrattazione per le relative
forniture e per l'approvvigionamento nonchè ad altri elementi
significativi che caratterizzano le forniture o i servizi; b)
elaborazione dei dati raccolti per settori merceologici e standard
qualitativi e quantitativi, al fine della valutazione della spesa delle
unità sanitarie locali e per la individuazione dei massimali di
riferimento per il finanziamento della spesa sanitaria. 4. Per lo
svolgimento dei compiti previsti al comma 3 l'osservatorio acquisisce i
dati tecnici ed economico-finanziari relativi: a) alle tecnologie,
infrastrutture, beni e servizi delle unità sanitarie locali; b) alle
imprese fornitrici delle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi; c)
alle modalità di aggiudicazione delle forniture e sui contenuti dei
relativi contratti; d) alla spesa effettivamente sostenuta, sia di
parte corrente che in conto capitale, per l'acquisizione di beni e servizi
e ai tempi di pagamento delle forniture. 5. Le modalità di
funzionamento dell'osservatorio sono stabilite con deliberazione della
Giunta regionale, nella quale sono indicati: a) le procedure per la
rilevazione e raccolta dei dati; b) le iniziative da adottare in caso
di scostamento dei prezzi dei beni e servizi e tecnologie acquisiti dalle
unità sanitarie locali rispetto a quelli normalmente praticati sul mercato
ovvero di irregolarità nelle procedure contrattuali; c) i criteri e le
modalità per la classificazione e codifica inventariale dei beni delle
unità sanitarie locali; d) le modalità di collegamento
dell'osservatorio con gli analoghi osservatori nazionali e
regionali. 6. Presso l'Assessorato alla sanità è istituita, con decreto
del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 9
giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, una
commissione di supporto all'attività dell'osservatorio, con funzioni di
consulenza agli organi e strutture regionali in materia di beni e servizi
delle unità sanitarie locali, composta dai dirigenti dei settori indicati
al comma 2, dai dirigenti delle altre strutture regionali interessate, da
dipendenti delle unità sanitarie locali, particolarmente qualificati nella
materia, nonchè da esperti esterni. Il predetto decreto indica, altresì,
le modalità di funzionamento della commissione.
19. Finanziamenti.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e per
il potenziamento dei servizi sanitari a domicilio, la Regione finalizza,
annualmente, nel proprio bilancio, apposite risorse finanziarie derivanti
sia dagli stanziamenti iscritti nei capitoli relativi agli interventi
sanitari e socio-assistenziali. In particolare, per le finalità di cui ai
precedenti artt. 11, 12 e 16, sugli appositi capitoli del bilancio
regionale sono finalizzati annualmente fondi per l'erogazione di sussidi
economici alle famiglie dei soggetti dimessi dalle strutture per
lungodegenza, di riabilitazione, psichiatriche e neuropsichiatriche. 2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale una
proposta di adeguamento del piano di interventi approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 1990, n. 1108, in
attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di
renderlo compatibile e coerente con la riorganizzazione della rete
ospedaliera nonchè con le risorse a disposizione.
Allegati:
(Omissis).
=================================================================
(1)
Pubblicata sul BUR 20 ottobre 1993, n. 29. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 16 aprile 1994, n. 15 (S.S. n. 3).
(2) Tutti i
provvedimenti attuativi della presente legge sono stati delegati alla
Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1994,
n. 16.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 10
marzo 1995, n.
5.
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