DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181
(testo contenente modifiche
apportate dal
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297)
Disposizioni per agevolare
l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45,
comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema
degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di
procedere alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti
individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di
renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell’effettiva situazione
di disagio;
Visto
il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l’articolo 1,
comma 1, che riserva allo Stato l’esercizio di un ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del
lavoro;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 25 febbraio 2000; la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25
febbraio 2000;
Visto
il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; il parere della
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati; i pareri
delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
aprile 2000; la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Sulla proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalità e definizioni
"1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potesta' legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti , i minori di eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano."
1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di
promozione all’inserimento nel mercato del lavoro di cui all’articolo 3 e
definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di
indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e
offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie
preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga
durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
"adolescenti", i minori di età compresa fra
quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;
"giovani", i soggetti di età superiore a diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore età
eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in conformità agli indirizzi dell’Unione europea;
"disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo
aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano
alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
"inoccupati di lunga durata", coloro che, senza
aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di
un’occupazione da più di dodici mesi;
"donne in reinserimento lavorativo", quelle che,
già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattività;
"stato di disoccupazione", la condizione del
disoccupato o dell’inoccupato che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento di un’attività lavorativa;
"servizi competenti", i centri per l’impiego di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in
riferimento ai periodi previsti dalle lettere c) d) ed e) del comma 2, limiti
massimi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa compatibili
con le condizioni definite dalle predette lettere e possono altresì, al medesimo
fine, essere individuati limiti reddituali.
"Art. 1-bis
(Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio."
Art. 2
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), dev’essere
comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente
nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da
una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente
svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del
presente decreto gli interessati all’accertamento della condizione di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il
servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
3. A far data dalla prima presentazione
presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione
ai fini dell’assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio
medesimo eventualmente disposti, nonché dell’accertamento della condizione di
cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione e' effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalita':
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.
4. I servizi competenti sono comunque
tenuti a verificare l’effettiva persistenza della condizione di disoccupazione,
provvedendo all’identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga
durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa
da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la
veridicità della dichiarazione dell’interessato circa l’effettivo svolgimento
dell’attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell’applicazione del
presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle
direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato
di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al
comma 1, si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola
in mesi commerciali. I periodi
fino
inferiori a giorni quindici, all’interno di un unico mese, non
si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un
mese intero.
7. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all’emanazione,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli
adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in
coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste
nel regolamento di semplificazione di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, allegato 1, n. 112- bis, e successive modificazioni.
Art. 3
Indirizzi generali ai servizi
per l’impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione
di lunga durata
1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.
1. I servizi competenti, nel quadro della
programmazione regionale, al fine di favorire l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l’inoccupazione di lunga
durata, sottopongono i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, ad interviste
periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei
mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai sensi
dell’articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative
di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:
nei confronti delle donne in cerca di
reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di
disoccupazione;
nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati
di lunga durata, non oltre dodici mesi dall’inizio dello stato di
disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti
previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni,
non oltre i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.
Art.4
Perdita dello stato di disoccupazione
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.
1. La condizione di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da parte
dell’interessato degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3, nonché di
mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3.
Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi,
dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore
a quindici giorni. E’ fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora
la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla
struttura pubblica competente. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera f), viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato
motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettere b, e c).
2. Comporta la perdita dell’anzianità
dello stato di disoccupazione il rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24
giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente,
della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata
dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal
domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita
dell’anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri
determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, alla professionalità posseduta dall’interessato.
3. L’accettazione di un’offerta di
lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio
competente comporta una sospensione dell’anzianità nello stato di
disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il
contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di
lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l’anzianità nello stato di
disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata
eccedente i dodici mesi.
Art. 4-bis
(Modalita' di assunzione e adempimenti successivi)
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.
Art. 5
Disposizioni transitorie e
finali
1. In attesa della attuazione della delega di cui
all’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la
riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione
continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti
previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina
dell’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma
1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l’attività svolta dai
servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture
private autorizzate all’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso."
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 2000
CIAMPI
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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