DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 2001, N.
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Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, concernente l’attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal
CEEP e dalla CES.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva
97/81/Ce, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5
febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l’articolo 2 e l’allegato A, nonché
l’articolo 1, comma 4, che prevede la possibilità di emanare disposizioni
integrative e correttive;
Visto l’articolo 12
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
febbraio 2001;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le
pari opportunità e per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto
legislativo:
Art. 1 Modificazioni al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
- Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1:
- al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la
seguente: "d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto"
quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere c) e d).";
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I
contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai
medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le
rappresentanze sindacali unitarie, con l’assistenza dei sindacati che
hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione
lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti
collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o
livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente
decreto.";
- all’articolo 3:
- al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione d’anno;
- il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I
contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale
di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto,
dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti
e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di
una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora
di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al
comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per
cento previste dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite
come ore ordinarie.";
- il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le
ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una
maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per
esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto
collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi
contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per
assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il
consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del
lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.";
- il comma 8 è sostituito dal seguente: "8.
L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale
comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. I
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono prevedere una
durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore
a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere
maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione
della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai
contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.";
- il comma 10 è sostituito dal seguente: "10.
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il
lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla
denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a)
esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute
certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di
attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La
denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere
a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno 5 mesi dalla
data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un
preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla
lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un
periodo superiore ai 5 mesi, prevedendo la corresponsione di una
indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le
modalità per l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di
esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare
ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato
il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare
al preavviso.";
- al comma 15 le parole: "comunque per un
periodo non superiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"comunque non oltre il 30 settembre 2001";
- all’articolo 5:
- al comma 2 le parole: "entro 100 Km dall’unità
produttiva" sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 Km dall’unità
produttiva";
- all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di
contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza
dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso
del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto,
rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1; ai
fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti
la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità
intere di orario a tempo pieno.";
- all’articolo 8, comma 2, le parole: "dei
contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle
seguenti: "dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non comporta
nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello
Stato.
Il presente decreto munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio
2001
CIAMPI AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri MATTIOLI, Ministro per le politiche
comunitarie SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI,
Ministro per gli affari esteri FASSINO, Ministro della giustizia VISCO,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica BELLILLO,
Ministro per le pari opportunità BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica |