STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Documenti obbligatori


Dall’a.s. 2011/2012 i documenti obbligatori di rito vanno presentati in autocertificazione secondo quanto disposto dall’art. 15 della Legge n.183/2011.

La nuova disciplina prevede che:
  • le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
  • sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
  • nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazinoi degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000);
  • ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale;
  • le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
  • le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Pertanto, la presentazione, da parte del personale neo-immesso in ruolo, dei “DOCUMENTI OBBLIGATORI - DI RITO” – è un adempimento, per così dire, “ridotto” alla presentazione di una dichiarazione attestante una serie di fatti e qualità personali: nascita – cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’UE – assenze condanne penali – godimento dei diritti politici – posizione nei confronti degli obblighi di leva – possesso del titolo di studio – di accesso – abilitazione – non trovarsi in alcuna incompatibilità previste per i dipendenti del pubblico impiego e nello specifico del comparto scuola.

Tra i “DOCUMENTI DI RITO”, occorre considerare, tra gli altri, la “Dichiarazione dei Servizi”.


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Realizzazione a cura di Giulio Rossi

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