Dall’a.s. 2011/2012 i documenti obbligatori di rito vanno presentati in
autocertificazione secondo quanto disposto dall’art. 15 della Legge
n.183/2011.
La nuova disciplina prevede che:
- le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- sulle certificazioni da produrre ai
soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
- nei rapporti con gli organi della
Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e
dalle autocertificazinoi degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R.
n.445 del 2000);
- ciascuna amministrazione è tenuta ad
individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli
stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure
organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per
l’effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale;
- le amministrazioni pubbliche e i gestori
di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in
possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti;
- le Pubbliche Amministrazioni possono
acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione
d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza.
Pertanto, la presentazione, da parte del
personale neo-immesso in ruolo, dei “DOCUMENTI OBBLIGATORI - DI RITO” – è
un adempimento, per così dire, “ridotto” alla presentazione di una
dichiarazione attestante una serie di fatti e qualità personali: nascita
– cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’UE –
assenze condanne penali – godimento dei diritti politici – posizione nei
confronti degli obblighi di leva – possesso del titolo di studio – di
accesso – abilitazione – non trovarsi in alcuna incompatibilità previste
per i dipendenti del pubblico impiego e nello specifico del comparto
scuola.
Tra i “DOCUMENTI DI RITO”, occorre considerare, tra gli altri, la
“Dichiarazione dei Servizi”. |