I servizi pre-ruolo, utili ai
fini della ricostruzione della carriera del personale Docente, sono
esclusivamente quelli indicati dall’art. 485 del D.Lvo 297/1994, che
testualmente recita:
“Al personale Docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e
pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di Docente non di
ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed
economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del
periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il
rimanente terzo.
I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e
valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita
al momento del riconoscimento medesimo.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è
riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso
le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in
qualità di Docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole
elementari statali, o parificate.
Al personale Docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi
fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in
qualità di Docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli
educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari
sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo
prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei
predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari,
sussidiate o sussidiarie”.
I servizi pre-ruolo si possono
schematizzare in questo modo:
-
servizi utili presso scuole
statali;
-
servizi utili prestati presso
scuole non statali;
-
servizi di categoria non
usuali;
-
servizi non utili.
Rientrano nelle prime due
categorie i servizi pre-ruolo prestati:
Riguardo ai servizi prestati
nelle scuole parificate/pareggiate, l’art. 1 bis comma 7 del DL
250/2005, ha di fatto abolito le disposizioni del D.Lvo 297/1994, nella
parte dei servizi prestati nelle scuole parificate dal 1/9/2008 e
pareggiate dal 1/9/2006.
Pertanto, i servizi pre-ruolo svolti dal personale Docente nelle scuole
paritarie sono riconoscibili se hanno mantenuto la condizione di:
Per consentire alle Istituzioni
Scolastiche la giusta valutazione dei suddetti servizi, lo “status” di
scuola paritaria parificata/pareggiata, deve risultare dall’attestazione
di servizio rilasciata dalla scuola dove è stato espletato il servizio.
In merito ai servizi svolti in una scuola paritaria “pura”, si segnala
che l’applicativo SIDI, non presenta alcuna codificazione per tale
servizio.
Nel caso di servizi svolti in scuole paritarie parificate o pareggiate,
i codici da utilizzare in SIDI sono:
-
P022 "Pareggiate";
-
P025 "Parificate".
Rientrano nella categoria dei
servizi non usuali i seguenti:
-
i servizi prestati nelle
scuole popolari, nelle Libere attività complementari (LAC), studio
sussidiario e dopo scuola di scuola secondaria;
-
i servizi di insegnamento
prestati nelle scuole dell'infanzia alle dipendenze della
Provincia/Regione, il servizio presso le scuole materne gestite
dall'ESMAS
Rientrano nella categoria di
quelli non utili i seguenti servizi che non sono valutabili anche se
prestati:
-
nelle scuole paritarie ad
eccezione delle scuole primarie parificate e paritarie sino al
31/08/2008 - 31/08/2006;
-
scuole legalmente riconosciute
, centri di formazione professioanle e scuole paritarie
Per i Docenti il presupposto
per il riconoscimento del servizio pre-ruolo, è che questo deve essere
svolto con il titolo di studio idoneo per l’abilitazione
all’insegnamento. |