STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Valutazione dei servizi pre-ruolo

Personale Docente


I servizi pre-ruolo, utili ai fini della ricostruzione della carriera del personale Docente, sono esclusivamente quelli indicati dall’art. 485 del D.Lvo 297/1994, che testualmente recita:
Al personale Docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di Docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di Docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate.
Al personale Docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di Docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.

I servizi pre-ruolo si possono schematizzare in questo modo:

  1. servizi utili presso scuole statali;

  2. servizi utili prestati presso scuole non statali;

  3. servizi di categoria non usuali;

  4. servizi non utili.

Rientrano nelle prime due categorie i servizi pre-ruolo prestati:

  • dai Docenti di scuola secondaria:

    • nelle scuole statali, nelle scuole parificate elementari fino al 31/08/2008 e scuole medie pareggiate fino al 31/08/2006;

  • dai Docenti di scuola infanzia e primaria:

    • nelle scuole statali, nelle scuole parificate elementari e scuole pareggiate fino al 31/08/2008;

    • nelle scuole dell'infanzia statali e comunali.

Riguardo ai servizi prestati nelle scuole parificate/pareggiate, l’art. 1 bis comma 7 del DL 250/2005, ha di fatto abolito le disposizioni del D.Lvo 297/1994, nella parte dei servizi prestati nelle scuole parificate dal 1/9/2008 e pareggiate dal 1/9/2006.
Pertanto, i servizi pre-ruolo svolti dal personale Docente nelle scuole paritarie sono riconoscibili se hanno mantenuto la condizione di:

Per consentire alle Istituzioni Scolastiche la giusta valutazione dei suddetti servizi, lo “status” di scuola paritaria parificata/pareggiata, deve risultare dall’attestazione di servizio rilasciata dalla scuola dove è stato espletato il servizio.
In merito ai servizi svolti in una scuola paritaria “pura”, si segnala che l’applicativo SIDI, non presenta alcuna codificazione per tale servizio.
Nel caso di servizi svolti in scuole paritarie parificate o pareggiate, i codici da utilizzare in SIDI sono:

  • P022 "Pareggiate";

  • P025 "Parificate".

Rientrano nella categoria dei servizi non usuali i seguenti:

  • i servizi prestati nelle scuole popolari, nelle Libere attività complementari (LAC), studio sussidiario e dopo scuola di scuola secondaria;

  • i servizi di insegnamento prestati nelle scuole dell'infanzia alle dipendenze della Provincia/Regione, il servizio presso le scuole materne gestite dall'ESMAS

Rientrano nella categoria di quelli non utili i seguenti servizi che non sono valutabili anche se prestati:

  • nelle scuole paritarie ad eccezione delle scuole primarie parificate e paritarie sino al 31/08/2008 - 31/08/2006;

  • scuole legalmente riconosciute , centri di formazione professioanle e scuole paritarie

Per i Docenti il presupposto per il riconoscimento del servizio pre-ruolo, è che questo deve essere svolto con il titolo di studio idoneo per l’abilitazione all’insegnamento.


Scrivimi a dr.giuliorossi@gmail.com

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