La Legge n.62 del 10 marzo
2000 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali,
comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per
l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in
particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale".
Alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini
di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti
l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio
equipollenti.
Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono
entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la
maggioranza.
Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora
ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate,
secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti
(come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non
contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi
valore legale.
Cosa significa parità tra scuola pubblica e
privata?
Parità
La parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata è stata
istituita dalla legge 62/2000. Con questa legge viene innanzitutto
riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "unicum""
costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.
L'obiettivo, dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa e
rispondere alla domanda del "servizio" istruzione, dall'infanzia lungo
tutto l'arco della vita. Alle scuole paritarie private, in base alla
legge n. 62/2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere
comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche private, devono
rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia.
Esistono differenti tipologie di scuole private riconosciute dal
ministero dell'istruzione e può essere complicato districarsi tra i
molteplici termini usati per distinguerle in modo corretto. Ecco in
sintesi come si suddividono le suole private:
-
legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente
riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di
studio con valore legale come quella statale. In questa tipologia di
scuola "paritaria" il riconoscimento legale si ottiene una sola
volta, definitivamente. Per scuole in possesso di riconoscimento
legale, al di là della specifica dizione legislativa, si intendono
le scuole seguenti: 1) scuole secondarie pareggiate o legalmente
riconosciute (medie e superiori), 2) scuole elementari parificate,
3) scuole materne autorizzate.
-
paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli
degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard
fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare
un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano
dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.
-
parificata: è la scuola elementare che ottiene il
riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo
Stato o gli Enti locali.
-
autorizzata: è la scuola materna che ottiene
l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico
competente per il territorio.
-
pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio
con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale
(Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico.
LA
NORMATIVA
A partire dal marzo 2001 è stata attuata un'importante riforma che,
malgrado sia stata duramente criticata, ha il merito di introdurre
elementi di chiarezza sotto il profilo giuridico; stiamo parlando della
legge n. 62/2000, in merito alla parità tra scuola pubblica e scuola
privata. Viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di
istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private,
oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della
vita.
Il ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto 788 scuole
private paritarie. Questo primo elenco di scuole private, che entrano a
far parte dal 2001 del sistema nazionale di istruzione, riguarda le
scuole secondarie - medie e superiori - già legalmente riconosciute
secondo la normativa precedente l'introduzione della legge sulla parità
scolastica. Si tratta di scuole gestite da privati, da religiosi o da
enti locali che hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti
richiesti dalla nuova legge approvata nel marzo 2000: - un progetto
educativo conforme ai principi della Costituzione; - locali e arredi
adeguati e in regola con le norme di sicurezza; - organi collegiali
interni istituiti e funzionanti; - corsi completi dal primo all'ultimo
anno; - personale docente abilitato e retribuito secondo i contratti di
settore; - accettazione di tutti gli alunni che ne facciano richiesta; -
disponibilità a mostrare i propri bilanci. In cambio, le scuole
paritarie hanno la libertà di seguire il proprio orientamento culturale
o religioso e l'indirizzo pedagogico-didattico. Per i loro alunni meno
abbienti la legge prevede anche un contributo statale. È attesa, a
breve, anche la prima tranche di riconoscimenti per le scuole materne ed
elementari, che hanno presentato domanda in numero maggiore di quelle
secondarie (circa 7.000 materne e 800 elementari, il 70% di quelle già
legalmente riconosciute).
REQUISITI
Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è
assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e
l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema
pubblico le istituzioni scolastiche, comprese quelle degli enti locali,
a partire dalla scuola d'infanzia, devono rispettare particolari
condizioni di qualità e di efficacia.
Eccoli elencati qui di seguito:
-
progetto educativo
dell'istituto in armonia con i principi della Costituzione;
-
Pof (progetto dell'Offerta
Formativa), per formulazione e contenuti, conforme agli ordinamenti
e alle disposizioni vigenti; possesso della titolarità della
gestione e bilancio reso pubblico;
-
arredi, attrezzature
didattiche e locali, conformi alla legge;
-
organi collegiali eletti e
operanti secondo principi democratici;
-
accettazione di chiunque,
avente i titoli necessari, si iscriva alla scuola;
-
applicazione della legge
104/92 sull'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap;
-
corsi completi a partire dalla
prima classe del rispettivo ciclo;
-
docenti in possesso di titolo
di abilitazione riconosciuto dallo stato italiano;
-
applicazione dei contratti
individuali di lavoro per dirigenti e docenti nel rispetto dei
contratti nazionali di settore.
TIPOLOGIE DI SCUOLE RICONOSCIUTE
Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal ministero
dell'istruzione; ecco in sintesi come si suddividono:
-
Legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente
riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di
studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento
legale si ottiene una sola volta, definitivamente.
-
Paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli
degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard
fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare
un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano
dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico. Devono
permettere l'iscrizione a chiunque ne faccia richiesta, senza
discriminazioni.
-
Parificata: è la scuola elementare che ottiene il
riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione.
-
Autorizzata: è la scuola materna che ottiene
l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico
competente per il territorio.
-
Pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio
con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale
(regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.
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