STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Scuole PARITARIE, PAREGGIATE, PARIFICATE, AUTORIZZATE,
LEGALMENTE RICONOSCIUTE


La Legge n.62 del 10 marzo 2000 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale".
Alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.
Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la maggioranza.
Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Cosa significa parità tra scuola pubblica e privata?

Parità

La parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata è stata istituita dalla legge 62/2000. Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "unicum"" costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.

L'obiettivo, dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa e rispondere alla domanda del "servizio" istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche private, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia.

Esistono differenti tipologie di scuole private riconosciute dal ministero dell'istruzione e può essere complicato districarsi tra i molteplici termini usati per distinguerle in modo corretto. Ecco in sintesi come si suddividono le suole private:

  • legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. In questa tipologia di scuola "paritaria" il riconoscimento legale si ottiene una sola volta, definitivamente. Per scuole in possesso di riconoscimento legale, al di là della specifica dizione legislativa, si intendono le scuole seguenti: 1) scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute (medie e superiori), 2) scuole elementari parificate, 3) scuole materne autorizzate.

  • paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

  • parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali.

  • autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.

  • pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico.

LA NORMATIVA

A partire dal marzo 2001 è stata attuata un'importante riforma che, malgrado sia stata duramente criticata, ha il merito di introdurre elementi di chiarezza sotto il profilo giuridico; stiamo parlando della legge n. 62/2000, in merito alla parità tra scuola pubblica e scuola privata. Viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

Il ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto 788 scuole private paritarie. Questo primo elenco di scuole private, che entrano a far parte dal 2001 del sistema nazionale di istruzione, riguarda le scuole secondarie - medie e superiori - già legalmente riconosciute secondo la normativa precedente l'introduzione della legge sulla parità scolastica. Si tratta di scuole gestite da privati, da religiosi o da enti locali che hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla nuova legge approvata nel marzo 2000: - un progetto educativo conforme ai principi della Costituzione; - locali e arredi adeguati e in regola con le norme di sicurezza; - organi collegiali interni istituiti e funzionanti; - corsi completi dal primo all'ultimo anno; - personale docente abilitato e retribuito secondo i contratti di settore; - accettazione di tutti gli alunni che ne facciano richiesta; - disponibilità a mostrare i propri bilanci. In cambio, le scuole paritarie hanno la libertà di seguire il proprio orientamento culturale o religioso e l'indirizzo pedagogico-didattico. Per i loro alunni meno abbienti la legge prevede anche un contributo statale. È attesa, a breve, anche la prima tranche di riconoscimenti per le scuole materne ed elementari, che hanno presentato domanda in numero maggiore di quelle secondarie (circa 7.000 materne e 800 elementari, il 70% di quelle già legalmente riconosciute).

REQUISITI

Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche, comprese quelle degli enti locali, a partire dalla scuola d'infanzia, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia.
Eccoli elencati qui di seguito:

  • progetto educativo dell'istituto in armonia con i principi della Costituzione;

  • Pof (progetto dell'Offerta Formativa), per formulazione e contenuti, conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; possesso della titolarità della gestione e bilancio reso pubblico;

  • arredi, attrezzature didattiche e locali, conformi alla legge;

  • organi collegiali eletti e operanti secondo principi democratici;

  • accettazione di chiunque, avente i titoli necessari, si iscriva alla scuola;

  • applicazione della legge 104/92 sull'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap;

  • corsi completi a partire dalla prima classe del rispettivo ciclo;

  • docenti in possesso di titolo di abilitazione riconosciuto dallo stato italiano;

  • applicazione dei contratti individuali di lavoro per dirigenti e docenti nel rispetto dei contratti nazionali di settore.

TIPOLOGIE DI SCUOLE RICONOSCIUTE

Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal ministero dell'istruzione; ecco in sintesi come si suddividono:

  • Legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento legale si ottiene una sola volta, definitivamente.

  • Paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico. Devono permettere l'iscrizione a chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni.

  • Parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione.

  • Autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.

  • Pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.


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