Comparto: Sanita' Area: Personale dei livelli Data: 27/06/1996
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL comparto Sanità personale non dirigente - parte economica 1996/1997
COMPARTO SANITA'
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996 - 1997

A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro in intestazione, il giorno 27 giugno 1996 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

- Prof. Carlo Dell'Aringa Presidente
- Prof. Gian Candido De Martin Componente
- Avv. Guido Fantoni Componente
- Avv. Arturo Parisi Componente
- Prof. Gianfranco Rebora Componente

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:

C.G.I.L. C.G.I.L./SANITÀ

C.I.S.L. C.I.S.L./FISOS

U.I.L. U.I.L./SANITÀ

CONF.S.A.L ....................................... R.d.B./CUB

C.I.S.A.L. ........................................... C.I.S.N.A.L

RSU: FEDERAZIONE NAZIONALE :
- SNATOSS - FIALS
- ADASS - CISAS/SANITÀ
- FASE - CONF.S.A.L./SANITÀ
- FAPAS
- SUNAS ............................................ CONFE.DIR.
- SOI ................................................... ( con riserva )

UNIONQUADRI ................................ U.S.P.P.I
( con riserva )
Al termine della riunione le parti concordano l'unito testo di accordo per la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di parte economica 1996 -1997 per i dipendenti del comparto Sanità.


ART. 1
Retribuzione tabellare

1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale già in servizio presso le aziende ed enti alla data del 1.1.1996 od assunto successivamente, anche con rapporto a tempo determinato, secondo i criteri di cui all'art.42, comma 1 del CCNL stipulato il 1.9.1995.

2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 41 comma 4 del citato CCNL sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:

posizione funzionale e livello
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1.1.1996
L. 53.000
L. 56.000
L. 59.000
L. 62.000
L. 66.000
L. 70.000
L. 76.000
L 83.000
1.11.1996
L. 60.000
L. 64.000
L. 68.000
L. 71.000
L. 76.000
L. 80.000
L. 87.000
L. 94.000
1.7.1997
L. 38.000
L. 40.000
L. 42.000
L. 45.000
L. 47.000
L. 50.000
L. 55.000
L. 59.000

3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, cioè dall'1.7.1997 sono rideterminati nei seguenti importi :

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

    L. 9.261.000
    L. 10.467.000
    L. 11.697.000
    L. 12.865.000
    L. 14.409.000
    L. 15.771.000
    L. 18.179.000
    L. 20.535.000

4. A decorrere dalle date sottoindicate, lo stipendio tabellare dei dipendenti inquadrati nel livello economico VIII bis è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:
1 gennaio 1996 : L. 89.000
1 novembre 1996 : L. 107.000
1 luglio 1997 : L. 64.000
A regime, cioè dall'1.7.1997, il predetto stipendio tabellare annuo è fissato in L.23.247.000.

5. I benefici di cui al presente articolo hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dai commi 2 e 4. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

ART. 2
Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro

1. La disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro è confermata anche per la vigenza del presente contratto con le precisazioni e le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. e) del CCNL del 1.9.1995, il fondo previsto dall'art. 43, comma 2, punto 1 del medesimo CCNL, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda o ente, può essere destinato in parte al finanziamento del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e del fondo per compensare particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità previsti dal citato art. 43, comma 2, punti 2) e 3). L'eventuale trasferimento della quota di fondo del compenso per lavoro straordinario al fondo del comma 4 del presente articolo è irreversibile. Le Aziende ed enti , nel caso che in sede di contrattazione decentrata sia stata utilizzata la predetta facoltà, per far fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio sopravvenute, provvederanno mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'art. 18, comma 2 del CCNL del 1.9.1995 o con i riposi sostitutivi di cui all'art. 10, comma 6 del D.P.R. 384/1990.

3. Le indennità previste dall'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1.9.1995 sono aumentate di L. 5.000 mensili fisse lorde, a decorrere dal 1.1.1997 .

4. Il fondo costituito dall'1.12.1995 ai sensi dell'art. 43, comma 2 punto 3 del succitato CCNL, per l'anno 1997 è incrementato di una somma pari allo 0,58 % del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 e di una ulteriore somma pari allo 0,50% dello stesso monte salari a decorrere dal 31.12.1997 ed a valere per l'anno 1998. L'incremento del fondo è finalizzato ad un aumento corrispondente del numero dei beneficiari dell'indennità maggiorata di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui agli artt. 45, comma 3 e seguenti e 49, comma 4 del CCNL del 1.9.1995. La corresponsione dell'indennità citata ai nuovi beneficiari decorre dal 1.7.1997 e si applica con le stesse modalità, condizioni e valori economici previsti dall' art. 45 indicato, mentre il numero massimo dei beneficiari risulta incrementato in conseguenza degli stanziamenti previsti dal presente articolo.

5. Gli incrementi attribuiti dal presente contratto al fondo del comma 4 operano solo per l'anno di riferimento consolidandosi per gli anni successivi, ferme rimanendo le possibilità di trasferimento di risorse previste dal presente articolo e dall'art. 43, comma 2, punti 1 e 2 del CCNL del 1.9.1995.

ART. 3
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione per l'incremento del fondo destinato alla produttività collettiva.


1. Ai sensi degli articoli 4, comma 8 e 13, comma 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni od integrazioni, le aziende ed enti, a decorrere dall'1.1.1997 sulla base del consuntivo 1996, incrementano il fondo di cui all'art. 46, comma 1 punto 2 del CCNL dell'1.9.1995, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, in presenza:
a) di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione annuale;
ovvero:
b) della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi qualitativi e quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singoli enti ed aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine non superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce delle variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione del bilancio stesso.

2. Il sistema di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 , si inquadra nel processo di innovazione delle aziende ed enti che richiede:
- razionalizzazione dei servizi di cui al titolo I del d. lgs. 29/1993;
- ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
- attivazione dei centri di costo;
- istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.

3. Il fondo previsto dall' art. 46, comma 1, punto 2) del CCNL del 1.9.1995 si consolida nel suo ammontare per gli anni successivi, ferme rimanendo le possibilità di trasferimento a detto fondo di risorse provenienti da quelli di cui all'art. 43 e 46, comma 1, punto 1) dello stesso CCNL.

4. Per la vigenza del presente contratto, il fondo di cui al comma 1 è incrementato con le risorse aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo solo a consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere nuovamente verificate le condizioni per la conferma dell'incremento stesso.

ART. 4
Rischio radiologico

1. Il fondo di cui all'art. 43 , comma 2, punto 2) del CCNL del 1. 9 1995, ove sono confluite le risorse dell'art. 54 del D.P.R. 384/1990, è destinato anche ad applicare i benefici dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei soggetti ivi previsti. L'indennità di cui all'art. 5, comma 4 della citata legge 724/1994 - ricompresa tra quelle previste dall'art. 44 del CCNL dell' 1.9.1995 - è corrisposta, in base alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle predette risorse confluite nel fondo stesso.

ART. 5
Norma finale

1. Rimangono in vigore tutte le clausole della Parte II del CCNL del 1.9.1995, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo, compresi l'art. 51 - i cui effetti sono estesi a tutta la vigenza del biennio 1996-1997 - e l'art. 53, comma 3.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte con il presente accordo realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle risorse finanziarie rese disponibili per la tornata contrattuale.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle due aree della dirigenza del comparto sanità, fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali di contenuto economico concettualmente corrispondenti con riferimento alla struttura delle retribuzione dei dipendenti delle tre aree, fatte salve le specificità delle aree dirigenziali, esse si incontreranno per pervenire alla necessaria armonizzazione del presente contratto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti, richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL dell' 1.9.1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 aprile 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 117/1996.