COMPARTO
SANITA' CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996
- 1997
A seguito della registrazione
da parte della Corte dei Conti del provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 7 maggio 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale di lavoro in intestazione, il giorno 27 giugno
1996 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle
persone di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa
Presidente - Prof. Gian Candido De Martin
Componente - Avv. Guido Fantoni
Componente - Avv. Arturo Parisi
Componente - Prof. Gianfranco Rebora
Componente
ed i rappresentanti delle
seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di
categoria:
C.G.I.L.
C.G.I.L./SANITÀ
C.I.S.L.
C.I.S.L./FISOS
U.I.L.
U.I.L./SANITÀ
CONF.S.A.L
....................................... R.d.B./CUB
C.I.S.A.L. ...........................................
C.I.S.N.A.L
RSU: FEDERAZIONE NAZIONALE
: - SNATOSS - FIALS - ADASS - CISAS/SANITÀ - FASE -
CONF.S.A.L./SANITÀ - FAPAS - SUNAS ............................................
CONFE.DIR. - SOI
................................................... ( con riserva
)
UNIONQUADRI
................................ U.S.P.P.I (
con riserva ) Al termine della riunione le
parti concordano l'unito testo di accordo per la stipula del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di parte economica 1996 -1997
per i dipendenti del comparto Sanità.
1. I benefici economici del presente contratto si
applicano al personale già in servizio presso le aziende ed enti alla data del
1.1.1996 od assunto successivamente, anche con rapporto a tempo determinato,
secondo i criteri di cui all'art.42,
comma 1 del CCNL stipulato il 1.9.1995.
2. Con decorrenza dalle date
sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art.
41 comma 4 del citato CCNL sono incrementati nelle seguenti misure mensili
lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:
posizione funzionale e
livello I II III IV V VI VII VIII |
1.1.1996 L. 53.000 L.
56.000 L. 59.000 L. 62.000 L.
66.000 L. 70.000 L. 76.000 L
83.000 |
1.11.1996 L. 60.000 L.
64.000 L. 68.000 L. 71.000 L.
76.000 L. 80.000 L. 87.000 L.
94.000 |
1.7.1997 L. 38.000 L.
40.000 L. 42.000 L. 45.000 L.
47.000 L. 50.000 L. 55.000 L.
59.000 |
3. I
nuovi stipendi tabellari annui a regime, cioè dall'1.7.1997 sono rideterminati
nei seguenti importi :
I II III IV V VI VII VIII |
L. 9.261.000 L. 10.467.000 L.
11.697.000 L. 12.865.000 L. 14.409.000 L.
15.771.000 L.
18.179.000 L.
20.535.000
|
4. A
decorrere dalle date sottoindicate, lo stipendio tabellare dei dipendenti
inquadrati nel livello economico VIII bis è incrementato nelle seguenti misure
mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole
decorrenze: 1 gennaio 1996 : L.
89.000 1 novembre 1996 : L.
107.000 1 luglio 1997 : L. 64.000
A regime, cioè dall'1.7.1997, il predetto
stipendio tabellare annuo è fissato in L.23.247.000.
5. I benefici di cui al presente articolo hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale
cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e
negli importi previsti dai commi 2 e 4. Agli effetti dell'indennità premio di
servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista
dall'art. 2122 del c.c. si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto.
ART. 2Rideterminazione del
finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato
alle posizioni di lavoro
1. La
disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni
di lavoro è confermata anche per la vigenza del presente contratto con le
precisazioni e le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art.
5, comma 3, lett. e) del CCNL del 1.9.1995, il fondo previsto dall'art.
43, comma 2, punto 1 del medesimo CCNL, in base ai modelli organizzativi
adottati dall'azienda o ente, può essere destinato in parte al finanziamento del
fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno e del fondo per compensare particolari posizioni di lavoro in relazione
alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità previsti
dal citato art.
43, comma 2, punti 2) e 3). L'eventuale trasferimento della quota di fondo
del compenso per lavoro straordinario al fondo del comma 4 del presente articolo
è irreversibile. Le Aziende ed enti , nel caso che in sede di contrattazione
decentrata sia stata utilizzata la predetta facoltà, per far fronte ad eventuali
particolari esigenze di servizio sopravvenute, provvederanno mediante il ricorso
agli strumenti previsti dall'art.
18, comma 2 del CCNL del 1.9.1995 o con i riposi sostitutivi di cui all'art.
10, comma 6 del D.P.R. 384/1990.
3. Le indennità previste dall'art.
45, commi 1 e 2 del CCNL del 1.9.1995 sono aumentate di L. 5.000 mensili
fisse lorde, a decorrere dal 1.1.1997 .
4. Il fondo costituito dall'1.12.1995 ai sensi dell'art.
43, comma 2 punto 3 del succitato CCNL, per l'anno 1997 è incrementato di
una somma pari allo 0,58 % del monte salari annuo calcolato con riferimento al
1995 e di una ulteriore somma pari allo 0,50% dello stesso monte salari a
decorrere dal 31.12.1997 ed a valere per l'anno 1998. L'incremento del fondo è
finalizzato ad un aumento corrispondente del numero dei beneficiari
dell'indennità maggiorata di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità di cui agli artt.
45, comma 3 e seguenti e 49,
comma 4 del CCNL del 1.9.1995. La corresponsione dell'indennità citata ai
nuovi beneficiari decorre dal 1.7.1997 e si applica con le stesse modalità,
condizioni e valori economici previsti dall' art.
45 indicato, mentre il numero massimo dei beneficiari risulta incrementato
in conseguenza degli stanziamenti previsti dal presente
articolo.
5. Gli incrementi attribuiti dal
presente contratto al fondo del comma 4 operano solo per l'anno di riferimento
consolidandosi per gli anni successivi, ferme rimanendo le possibilità di
trasferimento di risorse previste dal presente articolo e dall'art.
43, comma 2, punti 1 e 2 del CCNL del 1.9.1995.
ART. 3Risorse
aggiuntive e risparmi di gestione per l'incremento del fondo destinato alla
produttività collettiva.
1. Ai sensi
degli articoli 4, comma 8 e 13, comma 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive
modificazioni od integrazioni, le aziende ed enti, a decorrere dall'1.1.1997
sulla base del consuntivo 1996, incrementano il fondo di cui all'art.
46, comma 1 punto 2 del CCNL dell'1.9.1995, dell'1% - come tetto massimo -
del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, in
presenza: a) di avanzi di amministrazione e
pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di
indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione annuale; ovvero: b) della
realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi qualitativi e
quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singoli enti
ed aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un
termine non superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce delle
variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione del
bilancio stesso.
2. Il sistema di utilizzo
delle risorse di cui al comma 1 , si inquadra nel processo di innovazione delle
aziende ed enti che richiede: -
razionalizzazione dei servizi di cui al titolo I del d. lgs.
29/1993; - ridefinizione delle strutture
organizzative e delle dotazioni organiche; -
attivazione dei centri di costo; - istituzione
ed attivazione dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione.
3. Il fondo previsto dall' art.
46, comma 1, punto 2) del CCNL del 1.9.1995 si consolida nel suo ammontare
per gli anni successivi, ferme rimanendo le possibilità di trasferimento a detto
fondo di risorse provenienti da quelli di cui all'art.
43 e 46,
comma 1, punto 1) dello stesso CCNL.
4. Per la vigenza del presente contratto, il fondo di cui al comma 1 è
incrementato con le risorse aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel
presente articolo solo a consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi
devono essere nuovamente verificate le condizioni per la conferma
dell'incremento stesso.
1. Il fondo di cui all'art.
43 , comma 2, punto 2) del CCNL del 1. 9 1995, ove sono confluite le risorse
dell'art. 54 del D.P.R. 384/1990, è destinato anche ad applicare i benefici
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei soggetti ivi
previsti. L'indennità di cui all'art. 5, comma 4 della citata legge 724/1994 -
ricompresa tra quelle previste dall'art.
44 del CCNL dell' 1.9.1995 - è corrisposta, in base alle vigenti
disposizioni, mediante utilizzo delle predette risorse confluite nel fondo
stesso.
1. Rimangono in vigore
tutte le clausole della Parte
II del CCNL del 1.9.1995, relative al trattamento economico, non modificate
dal presente contratto di rinnovo, compresi l'art.
51 - i cui effetti sono estesi a tutta la vigenza del biennio 1996-1997 - e
l'art.
53, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Le parti si danno
reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte con il presente accordo
realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto
delle risorse finanziarie rese disponibili per la tornata
contrattuale. Conseguentemente le parti
concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno
nelle due aree della dirigenza del comparto sanità, fossero incoerenti con i
principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti
contrattuali di contenuto economico concettualmente corrispondenti con
riferimento alla struttura delle retribuzione dei dipendenti delle tre aree,
fatte salve le specificità delle aree dirigenziali, esse si incontreranno per
pervenire alla necessaria armonizzazione del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti, richiamato il contenuto
della dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL dell' 1.9.1995, riconoscono
la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della
disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base
volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come
previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Le parti convengono di incontrarsi
entro il 30 aprile 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e
distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 117/1996.
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