20 marzo 2002 - Prot. 3175
Agli
ASSESSORATI ALLA SANITÁ
delle Regioni e delle
Province Autonome
L o r o S e d i
OGGETTO:
Chiarimenti sulle clausole del CCNL, II biennio economico 2000 - 2001
stipulato il 20 settembre 2001.
La stipulazione del CCNL
relativo al II biennio economico 2000 – 2001 per il personale del comparto
stipulato il 20 settembre 2001 – date le novità in esso contenute - ha
determinato la formulazione di numerosi quesiti scritti e telefonici in
ordine ad alcune specifiche clausole. La loro ripetitività e generalità -
rende opportuno che questa Agenzia, fornisca i chiarimenti richiesti allo
scopo di favorire l'omogeneità di applicazione dei relativi istituti, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 46 comma 1 del dlgs. 165/2001.
Considerata la rilevanza
degli argomenti trattati, si prega di dare al presente documento, la
massima diffusione tra le aziende e gli enti del comparto di propria
competenza territoriale, rammentando, come sempre, che la gestione dei
contratti collettivi rientra, in ogni caso, nella specifica attività,
competenza e responsabilità delle aziende.
Si rammenta che le
precedenti note di chiarimenti prot. n. 4960 del 30 giugno 1999, prot. n.
1152 del 8 febbraio 2000 e prot. n. 9545 del 25 giugno 2001 - come la
presente – sono comunque rinvenibili sul sito internet di questa Agenzia.
IL PRESIDENTE
(Avv. Guido Fantoni)
A) CCNL II biennio
economico stipulato il 20 settembre 2001
1) Art. 2 - Incrementi tabellari
· Gli
incrementi tabellari riferiti alle fasce sono finanziati dalle aziende con
risorse dei propri bilanci o con risorse di cui all'art. 39 del CCNL 7
aprile 1999?
Il CCNL, nel rideterminare il valore delle
fasce di cui ai prospetti delle tabelle C, D ed E, ha direttamente
utilizzato le risorse messe a disposizione per il rinnovo biennale
derivanti dal tetto di inflazione, usando una tecnica diversa dal passato
che comportava problemi in ordine all'entità degli incrementi del fondo di
riferimento in rapporto al personale in servizio. Pertanto il costo
dell'operazione è stato direttamente assunto dal contratto nazionale. Di
conseguenza il fondo di cui all'art.
39 del CCNL 7 aprile 1999 è automaticamente rivalutato in misura
corrispondente alla somma degli incrementi delle fasce attribuite dalle
citate tabelle del CCNL, al personale in servizio che grava sul fondo
medesimo, senza necessità, quindi, di ricorrere a risorse di bilancio per
la sua integrazione.
A loro volta, le risorse indicate nell'art.
3, comma 3, lettera b) del CCNL in esame sono solo quelle residuate
dopo l'insieme delle operazioni effettuate dal contratto nazionale per il
rinnovo del biennio e non altrimenti utilizzate (nè per il trattamento
tabellare o per le fasce di cui sopra etc.). Trattandosi di risorse
residue è stato possibile quantificarne la percentuale che rimane
destinata al fondo dell'art. 39.
2) Art. 3 – Finanziamento dei trattamenti
economici
· Ai
sensi dell'art. 3, comma 3, il
fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 per l'anno 2001 è incrementato
anche dalla quota pari al 0,81 % del monte salari annuo 1999?
L'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, al
comma 2 prevedeva una serie
di modalità di integrazione del relativo fondo. In particolare quella di
cui al punto c) era
derivante dalle risorse "fresche" , complessivamente a disposizione del
rinnovo contrattuale, non utilizzate per altre voci stipendiali. Pertanto,
l' integrazione di una quota pari allo 0.81 % del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1997, aveva carattere residuale ed esauriva i
propri effetti entrando a regime. Ciò sta a significare che, tale
specifica integrazione, operando a decorrere dal 31 dicembre 1999, valeva
per l'anno 1999 nella misura pari ad un 1/365° e nella misura intera per
l'anno 2000, consolidandosi definitivamente nel fondo per l'anno 2001 e
successivi, senza alcuna possibilità di reiterazione dell'incremento
Nel convenire con riferimento a quanto sopra
sulla imprecisa dizione dell'art. 3, comma 3 del CCNL in esame, si ritiene
opportuno chiarire che dell'art. 39, comma 4, mantengono, dunque, la
propria attualità solo l'incremento previsto dalla lettera a), ove non
ancora effettuato, nonché quelli delle lettere b) e d). Questi si
aggiungono ovviamente a quelli previsti dall'art. 3, comma 3, lett. b)
oggetto del presente quesito.
3) Art. 5 – Indennità di rischio da
radiazioni
· A
quali categorie di personale spettano i benefici economici e
l'attribuzione del congedo aggiuntivo?
· Con
quale cadenza vengono effettuate le visite periodiche sugli operatori
esposti al rischio radiologico?
· Quale
informazione deve essere data alle organizzazioni sindacali sugli esiti
dei previsti accertamenti ?
· Da
quale data l'indennità di rischio radiologico deve essere assoggettata al
TFR?
L'art. 5 del CCNL II biennio economico del 20
settembre 2001, per i tecnici sanitari di radiologia, ha trasformato
l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica.
L'indennità ha mantenuto la sua originaria dizione solo per il personale
diverso esposto in modo permanente al medesimo rischio radiologico. L'
indennità è fissata nella misura di L. 200.000 mensili lorde ed il
beneficio comporta anche 15 gg di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica
soluzione nell'anno di competenza, senza possibilità di frazionamento. Ciò
indipendentemente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro
svolto (su 5 o 6 giorni). Nella fruizione delle ferie aggiuntive che
riguardano il riposo biologico rimangono assorbiti I riposi settimanali e
compensativi (per l'orario articolato su 5 gg) e le eventuali festività
ricadenti nel periodo.
Il personale interessato è sottoposto a visita
periodica con cadenza semestrale e le modalità dell'informazione sono
definite in azienda alla luce dell'art. 6, comma 1 lettera A) del CCNL del
7 aprile 1999.
L'esposizione è accertata sulla base delle
vigenti disposizioni di legge per il tramite dei soggetti a ciò deputati.
L'indennità di rischio radiologico, che ha
assunto, solo per i tecnici sanitari di radiologia medica, dall'entrata in
vigore del CCNL la denominazione di indennità professionale specifica, dal
31 dicembre 2001 - rientra anche tra le voci da prendersi in
considerazione sia ai fini dell'indennità premio di servizio che per il
trattamento di fine rapporto. Ciò si ricava dalla lettura combinata degli
artt. 14 del CCNL relativo al II biennio 2000 – 2001, del 20 settembre
2001, e dall'art. 46 del CCNL integrativo, stipulato in pari data nonchè
dalle disposizioni emanate dall'INPDAP.
4) Art. 6 – Clausola di interpretazione
autentica
· La
clausola di interpretazione autentica dispone l'applicazione dell'art.
31, comma 10, del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di
dipendenti del S.S.N. vincitori di pubblico concorso o assunti a tempo
indeterminato. Trattandosi di clausola di interpretazione autentica la
decorrenza è retroattiva alla data di entrata in vigore del citato CCNL
per il quadriennio 1998-2001?
La risposta è affermativa ai sensi dell'art.
11 del CCNL del 7 aprile 1999.
5) Art. 8 - Utilizzazione delle risorse
aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente
sociale
· Al
personale infermieristico della categoria C, titolare di un assegno
ad personam attribuito in data successiva
al 1 gennaio 1998 (ed entro il
31dicembre 1999), ma non ancora assorbito in una nuova fascia entro il 31
agosto 2001, al momento dall'inquadramento in Cat. D deve essere mantenuto
un doppio assegno personale ovvero si può verificare se dalla sommatoria
derivi la possibilità di attribuire la fascia successiva?
Il quesito configura una ipotesi non
espressamente prevista dal CCNL nella tabella G. Ciò nonostante è
ragionevole ipotizzare che l'azienda, al momento dell'inquadramento del
dipendente nella categoria D per effetto degli artt. 8 e 9, proceda a
sommare all' assegno ad personam già in godimento quello derivante dal
nuovo inquadramento. Conseguentemente qualora dalla somma venga raggiunta
la misura della fascia superiore l'azienda potrà procedere alla sua
attribuzione d'ufficio, mantenendo l'eventuale eccedenza ancora residua
come nuovo assegno ad personam.
6) art. 9 – Trasformazione dei posti e
passaggi
· I
profili professionali per i quali il CCNL ha previsto il passaggio alla
categoria D, sono beneficiari della norma anche nel caso in cui siano
stati assegnati, per esigenze organizzative, ad altri servizi con mansioni
diverse?
· Al
fine dell' inquadramento degli operatori professionali sanitari è
condizione necessaria l'espletamento dei servizi di assistenza nell'arco
delle 24 ore?
· Nel
caso in cui un dipendente appartenente alla categoria C non possa
usufruire del passaggio nella categoria D per motivi di salute, può essere
inquadrato in un profilo diverso della categoria C anche se non in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso? Il precedente
trattamento economico, ove superiore, può essere mantenuto come assegno ad
personam?
· Da
quale data decorre il passaggio dalla categoria C alla categoria D per il
personale adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero
addetto ad altre attività per motivi di salute che ne faccia domanda?
· I
benefici economici derivanti dal passaggio dalla categoria C alla D
spettano anche al personale cessato dal servizio con diritto alla
pensione?
· I
concorsi avviati per ricoprire posti di categoria C per profili di
operatore professionale sanitario e assistente sociale, dopo la
trasformazione di essi dalla categoria C alla D (attuata dal CCNL II
biennio economico a decorrere dal 1° settembre 2001), possono essere
portati a termine o devono essere attivate nuove procedure concorsuali? Le
graduatorie in vigore dei concorsi espletati per la categoria C cui
appartenevano i profili sopracitati, possono essere utilizzate per
l'assunzione degli idonei in categoria D?
· E'
corretto il completamento dell'iter di un concorso di categoria D atteso
che i requisiti per il conferimento di tale posizione sono mutati con
l'entrata in vigore del CCNL?
· E'
possibile conferire le funzioni di coordinamento e la relativa indennità
al neo assunto a seguito di vincita di concorso per posti di categoria D,
bandito prima dell'entrata in vigore del contratto in esame ovvero di
utilizzazione della relativa graduatoria?
Gli artt. 7 ed 8 del contratto in esame
esplicitano in modo chiaro le proprie finalità, dirette a favorire il
riordino e la riorganizzazione delle professioni sanitarie, riconoscendo
in capo al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario,
nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo
tecnico, contenuti di competenze, conoscenze e capacità nello svolgimento
delle relative attività, corrispondenti a quelle della categoria D dei
rispettivi profili. Coerentemente con l'affermazione di tale principio, le
norme di inquadramento non possono che applicarsi al personale impiegato
nell'espletamento delle attività proprie del profilo di appartenenza,
essendo il riconoscimento connesso con la effettività dello svolgimento –
da parte del personale interessato - delle mansioni espressamente previste
anche da specifiche norme di legge o regolamentari. Il nuovo
inquadramento è, quindi, incompatibile con la utilizzazione del personale
in questione in attività o in mansioni diverse da quelle indicate nelle
norme che regolano l'esercizio della professione.
La condizione per l'inquadramento degli
operatori professionali sanitari nella categoria D è quella di svolgere i
compiti propri del profilo di appartenenza e non è, quindi, subordinata
allo svolgimento della attività assistenziale su turni articolati nelle 24
ore. Il CCNL, infatti, non opera alcuna distinzione in tal senso ma si
limita a normare solo i casi di personale addetto a mansioni o attività
diverse da quelle assistenziali non rientranti nei compiti del personale
interessato nel senso sopra specificato.
Il comma 6, dell'art. 9, ha previsto che il
personale appartenente ai profili interessati dalla disposizione, pur se
adibito a funzioni diverse anche per motivi di salute possa essere
inquadrato nella categoria D solo a domanda - da presentarsi entro un
breve lasso di tempo e nel rispetto delle condizioni indicate nella
clausola contrattuale. Nel caso particolare in cui il dipendente non
inoltri la domanda ovvero permanga l'impedimento derivante dalle
condizioni di salute, l'inquadramento in diverso profilo della categoria C
è comunque garantito, anche in deroga al possesso dei requisiti richiesti
per l'accesso dall'interno, come si evince dalla lettura della clausola
che non pone alcuna condizione in tal senso.
Il CCNL non ha previsto alcuna regola per
l'inquadramento economico di tale personale nel nuovo profilo assegnato.
Si ritiene, pertanto, che debba essere applicato il principio generale
della salvaguardia del trattamento economico in godimento, sicchè
l'importo dell'indennità professionale specifica ove spettante ai profili
interessati, è mantenuto come assegno personale non riassorbibile.
L'interpretazione è coerente con la ristrutturazione della retribuzione
effettuata dall'art. 30 del CCNL 7
aprile 1999, dalla quale risulta che l'indennità professionale
specifica di cui al comma 5
dello stesso articolo è la parte rimanente delle ex indennità di
qualificazione professionale non utilizzata per l'individuazione della
parte comune inserita nel trattamento economico iniziale. Ad ulteriore
sostegno, si rammenta che l'indennità professionale specifica è
percepita per dodici mensilità ancorchè sia pensionabile, ed è
conteggiabile nell'indennità premio di servizio; pertanto, l'assegno
personale mantiene le medesime caratteristiche.
La decorrenza dell'inquadramento nella
categoria D del personale di cui sopra, adibito a funzioni diverse dal
profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di
salute, è correlata alla presentazione della relativa domanda entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del contratto
con riacquisizione delle mansioni proprie del
profilo di appartenenza e,
comunque, previa certificazione del medico legale attestante la recuperata
efficienza nei casi di allontanamento dal servizio di riferimento per
motivi di salute. Gli adempimenti necessari devono essere portati a
termine nel più breve tempo possibile.
L'inquadramento nella categoria D) riguarda
solo il personale in servizio al 1 settembre 2001. Ciò si evince dall'art.
9, comma 1.
Con riguardo ai quesiti relativi al rapporto
tra i concorsi in atto ed il reinquadramento del personale appartenente ai
profili in esame, questa Agenzia non è in grado di esprimere che
valutazioni di carattere molto generale essendo le situazioni assai
differenziate. In linea di massima si ritiene che, in relazione allo
stadio della procedura, i concorsi avviati per i profili sanitari della
categoria C e non ancora ultimati all'entrata in vigore del CCNL del II
biennio, possano essere portati regolarmente a compimento con la
precisazione che il personale assunto va, comunque, inquadrato nella
categoria D (v. art. 9, comma 5, CCNL II 20 settembre 2001, II biennio).
Analogamente, si ritiene che le graduatorie in vigore relative ai profili
sanitari in esame, già appartenenti alla categoria C, possano essere
utilizzate con l'inquadramento diretto in categoria D dei candidati
utilmente collocati. Il principio su cui si basa il presente orientamento
è quello della salvezza dei provvedimenti concorsuali e della ultimazione
delle procedure di selezione del personale in stadio avanzato, valutazione
di convenienza che è rimessa alla discrezionalità di ciascuna
amministrazione.
Analoghe considerazioni valgono anche per il
penultimo quesito relativo al completamento dei concorsi indetti per i
profili già ascritti alla categoria D alla data dell'entrata in vigore del
CCNL (ad esempio caposala). Infatti, pur non essendo più previsto nei
confronti dei dipendenti assunti successivamente al 1 settembre 2001 a
seguito di pubblici concorsi alcun automatismo nel conferimento della
posizione di coordinamento, nulla vieta alle aziende di portare a termine
tali procedure. A tale proposito si deve osservare che, essendo richiesta
per la posizione di coordinamento una esperienza professionale
complessiva in
categoria C e/o D di cinque anni,
(esperienza ridotta di un anno per il personale in possesso del
certificato di abilitazione a funzioni direttive, cfr.
art. 5, comma 2, CCNL
integrativo 20 settembre 2001), il requisito potrebbe essere posseduto
anche dal neo assunto vincitore di concorso. Sono, comunque, fatti salvi
su questo punto, i criteri generali per il conferimento della funzione di
coordinamento che le aziende definiranno con le previste procedure di
concertazione.
Quanto affermato nei precedenti punti non
confligge con la circostanza che nei bandi di concorso in esame i
requisiti richiesti ai candidati per l'ammissione siano diversi da quelli
attualmente previsti, valendo la regola generale che ciascun concorso è
disciplinato dalle norme vigenti al momento del bando, purché ovviamente
indetto prima dei CCNL del 20 settembre 2001.
7) Art. 10 – Indennità di coordinamento
· Per il
personale proveniente dalla categoria C, cui sia riconosciuto
l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento, l'attribuzione
della relativa indennità è oggetto di concertazione con i sindacati o di
immediata attuazione? Inoltre, tale indennità è da considerarsi
temporanea, e pertanto revocabile, o permanente? Che cosa si intende per
effettivo coordinamento agli effetti del riconoscimento dell'indennità ai
collaboratori professionali sanitari degli altri profili ricompresi nel
comma 3?
· E'
corretto ricorrere alle risorse aggiuntive per il finanziamento della
parte fissa dell'indennità di coordinamento e al fondo ex art. 39 del CCNL
7 aprile 1999 per la parte variabile?
·
L'indennità di coordinamento si cumula con l'indennità per particolari
condizioni di lavoro prevista dall'art. 44, comma 5 del CCNL 1° settembre
1995? L'indennità di coordinamento è cumulabile con quella di posizione
organizzativa?
·
L'indennità di coordinamento può essere attribuita a personale
appartenente a ruoli diversi da quelli previsti dal contratto?
In via preliminare occorre specificare che il
termine "effettivo coordinamento" può trovare riscontro nella qualifica
acquisita, come ad esempio per le caposala, ovvero nell'assetto
organizzativo di ciascuna azienda, in quanto non sempre all'appartenenza
ad uno dei profili di operatore professionale o assistente sociale
coordinatore del DPR. 384 del 1990 (transitati nella categoria D iniziale
del CCNL 7 aprile 1999 con il profilo di collaboratore professionale
sanitario o di assistente sociale) corrispondeva - al di là della
denominazione attribuita al profilo stesso - una reale funzione di
coordinamento. In sostanza l'art. 10 del CCNL ha inteso evitare ogni forma
di automatismo per la corresponsione dell'indennità che premia, ormai a
parità di posizione, la diversa responsabilità del dipendente cui è
affidata la guida del gruppo. In tale contesto si spiega anche perché tale
indennità possa essere riconosciuta - in prima applicazione - al personale
proveniente dalla categoria C (comma
7, secondo periodo). Dalla lettura dell'articolo, trattandosi di una
prima applicazione, non si ha, inoltre, ragione di ritenere che il
comma 5 non si applichi anche
a quest'ultima categoria di destinatari purché vi sia stato il formale
riconoscimento delle funzioni di effettivo coordinamento al 31 agosto
2001.
Il finanziamento della parte fissa
dell'indennità di coordinamento avviene con le risorse aggiuntive nella
quota pari a £. 3.000.000 lorde annue pro - capite per i dipendenti già in
categoria D alla data di entrata in vigore del CCNL (art.
8, comma 4) ed in possesso dei requisiti richiesti al 31 agosto 2001.
Il finanziamento della parte variabile, fino ad un massimo di ulteriori £.
3.000.000, avviene, comunque, con le risorse eventualmente disponibili del
fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
La funzione di coordinamento consegue al nuovo
assetto nell'organizzazione del lavoro conseguente al riordino delle
professioni sanitarie iniziato, con la ridefinizione dei profili sanitari
e sociali, dalla legge di equiparazione n. 42 del 1999 e proseguito con la
disciplina del nuovo percorso formativo delle professioni medesime
culminato nella Legge 10 agosto 2000 n. 251. Per tale ragione, la
corresponsione della relativa indennità risulta svincolata dalla
previsione di cui all'art. 44,
comma 5, del CCNL 1° settembre 1995, che individua le particolari
condizioni di lavoro per le quali spettano le indennità al personale in
questione (già ex operatori professionali coordinatori). Per quanto sopra
e per la circostanza che la norma non risulta disapplicata dal CCNL del 20
settembre 2001, l'indennità in questione e quelle relative alle condizioni
di lavoro risultano cumulabili con l'indennità di coordinamento.
Il rapporto esistente tra l'indennità di
coordinamento e quella derivante dall'attribuzione della posizione
organizzativa deve essere, invece, definito nell'ambito della
contrattazione integrativa e nel rispetto della disponibilità del fondo
dell'art. 39 ( cfr. art. 11,
comma 4 del CCNL del II biennio economico in esame).
Con riguardo all'ultimo quesito si fa presente
che l'indennità di coordinamento non può essere corrisposta se non al
personale appartenente ai profili contemplati nell'art. 10 in esame. Per i
dipendenti degli altri ruoli rimane ferma la posizione organizzativa
nell'ambito della quale dovrà essere valutato il peso dell'eventuale
compito di coordinamento che essa comporta, sulla base dei criteri
definiti in sede aziendale.
8) art. 12 – Norma programmatica
· Ai
fini dell'equilibrio dei benefici economici derivanti dal nuovo sistema di
classificazione e per evitare situazioni di scavalco, i passaggi di fascia
possono essere effettuati con decorrenza 1° settembre 2001? E' possibile
con tale decorrenza assegnare più fasce economiche di minor valore
rispetto a quello previsto nelle tabelle fino al superamento delle
situazioni di scavalco?
· La
possibilità di effettuare passaggi di livello economico o di categoria
mediante trasformazione dei posti in organico per il personale dei ruoli
tecnico ed amministrativo va attuata in prima applicazione con la quota
parte delle risorse di cui al comma 2 della norma programmatica, o in
deroga ad essa può essere effettuata con oneri a totale carico del
bilancio dell'azienda?
· La
quota parte delle risorse destinate al finanziamento dei passaggi di
livello economico o di categoria (pari in media al 35% della disponibilità
del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999) quanti passaggi può
finanziare?
Con riguardo al primo quesito la clausola
contrattuale non altera nè i tempi nè le decorrenze per l'attribuzione
delle fasce, in quanto è possibile conoscere le risorse disponibili nel
fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 solo a consuntivo e, quindi, al
termine di ciascun anno. L'entità della fascia è tassativamente prevista
dal contratto nazionale e non è nel potere della contrattazione
integrativa modificarne l'importo neanche per i fini suggeriti dal
quesito.
Con riguardo al secondo quesito, per
comprendere la reale portata della disposizione contrattuale in esame,
occorre innanzitutto far riferimento all'art.
37 del CCNL 7 aprile 1999, relativo al finanziamento del sistema
classificatorio. Questo è rimesso alla autonomia e responsabilità di
ciascuna azienda cui compete rideterminare, sulla base delle proprie
esigenze organizzative, la dotazione organica, anche per l'introduzione
dei nuovi profili previsti dal sistema classificatorio medesimo, con oneri
a carico del proprio bilancio. Per tale motivo - a regime - i passaggi
verticali interni di cui agli artt.
16 e 17 del CCNL del 7
aprile 1999 avvengono nei limiti della dotazione organica prevista
dall'azienda e sulla base della relativa programmazione in tema di
gestione delle risorse umane, nel rispetto della percentuale stabilita dal
DPR 220 del 2001 per garantire l'accesso dall'esterno mediante i pubblici
concorsi. L'art. 12, comma 2,
1° periodo conferma esattamente il principio dell'art. 37, che attiene
alla generale competenza a regime delle aziende.
La particolarità del comma 2, 2° periodo,
dell'art. 12 consiste solo nel fatto che
in deroga alle modalità di finanziamento del
sistema classificatorio di cui all'art. 37,
in prima applicazione ed "una
tantum", una percentuale delle
risorse destinate al fondo dell'art. 39 del citato CCNL del 1999 per il
personale che non ha beneficiato degli artt. 9 e 10 del CCNL del II
biennio economico 2000 – 2001 in esame, è utilizzata, anziché per le
precipue finalità del fondo stesso, per finanziare l'incremento della
dotazione organica dei profili del personale menzionato nel comma in
questione, al fine di avere una maggiore disponibilità di posti per i
passaggi verticali interni.
E' evidente, rispetto al sistema di
finanziamento a regime, l'eccezionalità della clausola contrattuale che
utilizza le risorse negoziali per favorire una operazione
normalmente a carico del bilancio aziendale.
Si comprende anche la ragione di tale eccezionalità: la norma rappresenta,
infatti, una forma di parziale compensazione della mancata previsione da
parte del contratto di norme di reinquadramento dei profili citati
nell'art. 12, comma 2, analoghe a quelle del personale del ruolo sanitario
e delle assistenti sociali, non sussistendo gli elementi per una revisione
del contenuto mansionistico degli stessi che ne giustifichi nelle
declaratorie contrattuali uno "slittamento generalizzato" di livello.
La clausola – introducendo un elemento di
autofinanziamento negoziale della dotazione organica – consente di
accelerare la riorganizzazione aziendale assumendone in parte il relativo
costo. Stabilito in questi termini l'elemento di eccezionalità della
disposizione, rientrando la successiva applicazione dei passaggi nelle
regole generali fissate dal CCNL 7 aprile 1999, ciò, in particolare,
comporta:
- una trasformazione dei posti di organico dal
punto di vista qualitativo e non quantitativo, rimanendo il numero
complessivo invariato;
- l'obbligo di scelta delle categorie, livelli
economici e profili di cui modificare la consistenza, stante la
limitatezza delle risorse;
- la conferibilità dei posti di organico
aggiunti in applicazione dell'art. 12, secondo periodo, solo con le
selezioni interne anche se non riguardano i livelli Bs e Ds
;
- la conferma, in virtù dei punti precedenti,
che le modalità del passaggio sono necessariamente basate sul principio
della selezione.
Quanti posti sia possibile trasformare (terzo
quesito) nel rispetto delle regole generali del CCNL del 7 aprile 1999,
dipende dall'entità della quota di risorse derivante dall'applicazione
della clausola contrattuale e dalle anzianità dei dipendenti nella
posizione sottostante dei profili da trasformare (ad esempio se sono tutti
nella posizione economica iniziale ovvero si trovano in prima o altra
fascia).
E' chiaro, tuttavia, che se accanto alla
trasformazione dei posti operata con le risorse contrattuali nel modo
sopraindicato, si affiancherà, in una azione coordinata, la
rideterminazione delle dotazioni organiche da parte delle aziende (cfr.
art. 37 del CCNL 7 aprile 1999 e primo periodo dell'art. 12, comma 2 , I
periodo in esame), la disponibilità dei posti per i passaggi interni
risulterà più ampia ed in grado di soddisfare meglio le aspettative del
personale indicato nell'art. 12. In questo caso, tuttavia, occorre
rammentare che alla copertura dei posti di nuova istituzione finanziati
con le risorse di bilancio dell'azienda, si deve provvedere mediante il
pubblico concorso salvaguardando la percentuale per i passaggi verticali
interni del personale prevista dal DPR 220 del 2001 nonchè la modalità di
copertura dei posti relativi ai profili collocati nei livelli economici di
Bs e Ds per i quali il concorso pubblico è attivato solo successivamente
in caso di mancata copertura dei posti dall'interno.
9) Art. 14
-
Effetti dei nuovi stipendi
· Al
personale infermieristico inquadrato in categoria D con decorrenza 1°
settembre 2001 la tredicesima mensilità va corrisposta interamente sul
valore del trattamento economico in godimento al mese di dicembre 2001 o
va calcolata sulla base dei differenti valori stipendiali dell'anno di
riferimento? Allo stesso modo, come va calcolata la tredicesima al
personale cessato dal servizio entro il 31 agosto 2001?
Per quanto attiene la corresponsione della
tredicesima mensilità si fa presente che sono tuttora valide le
prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale decreto, al quinto comma dell'articolo 7,
precisa che la tredicesima mensilità va commisurata al trattamento
spettante. Essa va corrisposta per intero, per le voci retributive
previste, al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dell'anno
di competenza
In caso di servizio prestato per periodi
inferiori, per assunzione nel corso dell'anno o per cessazione dal
servizio, va corrisposta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni.
In ognuno dei casi sopra elencati, la
tredicesima mensilità va sempre calcolata sull'ultima retribuzione
spettante. |